Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 12 marzo 2021
Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute.
G.U. 2 aprile 2021, n. 80

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», il quale prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di assenza per motivi di salute, di trasmettere, senza ritardo, al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi nonché, al competente organo sanitario del medesimo Corpo, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego, previa disciplina, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, delle modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà del Corpo della Guardia di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore;
Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, al comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché l'art. 1497, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale, nell'individuare i dati sensibili in materia di assenze per motivi di salute e di famiglia, prevede che i dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale del Corpo della Guardia di finanza possono essere utilizzati dal competente organo del servizio sanitario del medesimo Corpo per le finalità dirette ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneità, comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, recante «Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo», convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103;
Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio, con applicabilità, in quanto compatibili, degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»;
Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art. 88, paragrafo 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 giugno 2019, n. 146, recante «Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 27 gennaio 2021;
 

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) organo sanitario competente della Guardia di finanza: l'articolazione del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza competente in relazione al comando o al reparto che impiega il militare;
b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza.
 

Art. 2
Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità con le quali il militare assente dal servizio per motivi di salute presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e l'altro contenente sia la diagnosi che la prognosi della patologia, nonché le misure atte a garantire, anche ai sensi dell'art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali sulla salute contenuti nel certificato recante anche la diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dal personale formalmente autorizzato ai sensi della stessa, dai soli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanità del Comando generale del medesimo Corpo, per i quali la conoscenza di tali dati è indispensabile per la verifica della persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare.
 

Art. 3
Certificazione di malattia

1. Il militare che si assenta per motivi di salute presenta apposita certificazione di malattia rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneità psico-fisica a prestare servizio.
 

Art. 4
Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute

1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art. 3 contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza;
b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.
2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo le modalità definite dal Comando generale del Corpo, la certificazione di malattia contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta elettronica certificata dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2;
b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.
3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa:
a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto;
b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute»;
c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa è posto il certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi della patologia.
4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e, senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo della diagnosi.
 

Art. 5
Gestione dei dati personali sulla salute

1. I dati relativi alla diagnosi sono trattati dai soli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanità del Comando generale del medesimo Corpo in relazione alle competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo alla stessa demandate, e non sono in alcun modo trascritti nei documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte dei citati organi sanitari della Guardia di finanza è effettuato per la finalità di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
2. Il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sulla base delle informazioni contenute nella certificazione medica recante la prognosi e la diagnosi della patologia del militare nonché di ogni altra informazione in suo possesso, legittimamente acquisita nell'ambito dei compiti istituzionali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali con riguardo all'indispensabilità della stessa in relazione alla specifica finalità di trattamento, comunica tempestivamente al comando o al reparto che impiega il militare le eventuali indicazioni o controindicazioni all'impiego. Tale comunicazione avviene con modalità idonea ad assicurare la protezione dei dati personali e contiene le sole informazioni riguardanti l'inidoneità indispensabili all'adozione dei necessari provvedimenti ed è redatta in modo tale da non riportare elementi riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. In caso di dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle commissioni mediche competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel rispetto, in particolare, dei principi di necessità e minimizzazione.
 

Art. 6
Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno del Servizio sanitario della Guardia di finanza

1. I responsabili delle articolazioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza competenti alla trattazione dei dati personali sulla salute relativi alle certificazioni mediche contenenti la diagnosi e la prognosi della patologia effettuano il trattamento degli stessi secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 nonché nel rispetto delle misure tecniche e organizzative stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 32 del citato regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2021

Il Ministro: Franco