Ministero della salute
Ordinanza 2 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.
G.U. 3 aprile 2021, n. 81

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 2021, n. 69;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 46, dal quale risulta che «l'incidenza è ancora troppo elevata e decresce in modo troppo lento per consentire riduzioni nelle attuali misure di restrizione»;
Visto che dal documento recante «Aggiornamento nazionale focus incidenza», allegato al citato verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia, si evince che le Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
Visto il verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia, unitamente all'allegato report n. 46, dal quale risulta che la Regione Campania presenta uno scenario di «tipo 3» e un livello di rischio «moderato» compatibile con l'adozione delle misure della c.d. «zona rossa»;
Considerato che, sulla base dei dati riportati nel medesimo verbale della Cabina di regia, per la Regione Calabria non sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Vista, altresì, la nota del 2 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le ordinanze del Ministro della salute «sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni (...) e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione»;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ai fini della reiterazione delle misure di cui alle citate ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Puglia, fatta salva una nuova classificazione;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta;

 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
 

Art. 2
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 936