Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE


Circolare recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Come è noto, nell’ambito della gestione dell’emergenza in oggetto, nelle ultime ore sono stati adottati dal Governo e da alcune Regioni e Province Autonome provvedimenti urgenti per individuare ed attuare misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
In particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha disposto per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, nella regione Lombardia, e per il comune di Vo’, nella regione Veneto, il divieto di allontanamento e rientro della popolazione nei comuni stessi e la sospensione di una serie di attività, servizi ed iniziative. In tale contesto e in conformità alle disposizioni già adottate, si rende necessario disporre la sospensione dei progetti di servizio civile che si svolgono all’interno dei predetti territori comunali, nonché la sospensione dal servizio da parte degli operatori volontari ivi residenti o domiciliati anche laddove fossero impegnati in progetti che si realizzano in territori diversi o all’estero. Le suddette sospensioni si applicano per il periodo previsto dall’art. 5 del richiamato DPCM, ossia per 14 giorni a decorrere dal 23 febbraio 2020, e vanno intese, in considerazione della straordinarietà della situazione e della durata ridotta, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019.
Per gli altri territori delle regioni Lombardia e Veneto e per i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e provincia autonoma di Trento, le Autorità competenti hanno adottato provvedimenti volti, tra le altre cose, a sospendere numerose attività (tra le quali, a titolo di esempio, servizi educativi, formativi e informativi erogati in scuole, università, musei), in molti casi con dirette conseguenze sullo svolgimento dei progetti di servizio civile. In queste circostanze, ossia laddove le sedi degli enti fossero chiuse, oppure fosse sospesa l’attività, è autorizzata la sospensione dei progetti e agli operatori volontari in essi impegnati sono concessi i permessi straordinari sopra richiamati. Nel caso in cui i provvedimenti prevedano la sospensione di riunioni o manifestazioni di qualsiasi tipo o eventi con aggregazione di persone, si autorizza la sospensione anche dei progetti per i quali in questo periodo si dovrebbe svolgere l’attività di formazione a favore degli operatori volontari. In conformità alle ordinanze già emanate dal Ministro della salute d’intesa con le Regioni interessate o dalle singole Regioni e Province Autonome, il periodo di sospensione è ad oggi individuato fino al 25 febbraio 2020 per la provincia autonoma di Trento, fino al 29 febbraio per il Piemonte, fino al 1 marzo per Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia.
Gli enti interessati, a solo scopo informativo, sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo mail del Dipartimento Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., contenente il nome del progetto interessato, la sede o le sedi di attuazione e, per ciascuna di esse, i nominativi degli operatori volontari impegnati. Il Dipartimento utilizzerà i dati per gli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari.
Con riferimento a tutte le altre aree territoriali del Paese non richiamate precedentemente, laddove fossero stati emanati provvedimenti a carattere locale che impediscono il regolare svolgimento dei progetti di servizio civile, gli enti interessati devono inviare copia dei provvedimenti al Dipartimento, nelle modalità sopra richiamate, per consentire la necessaria valutazione delle misure da adottare anche in considerazione delle tempistiche ivi indicate.
In relazione, invece, ai progetti da realizzarsi all’estero, avviati in data 15 gennaio u.s., per i quali gli operatori volontari sono attualmente ancora impegnati in Italia ed è prevista la partenza nei prossimi giorni, il Dipartimento concorderà con gli enti di servizio civile interessati le misure da adottare tenendo conto anche dei contesti dei singoli Paesi di destinazione.
Agli operatori volontari cui fosse eventualmente prescritta dall’autorità sanitaria competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per tale periodo che comporterà interruzione del servizio saranno concessi i permessi straordinari già richiamati.
Infine, in termini più generali, ciascun ente di servizio civile, al fine di favorire una generale azione di prevenzione, vorrà rammentare agli operatori volontari la necessità di adottare i comportamenti di protezione personale secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute a tutti i cittadini (cfr. http://www.salute.gov.it/).
Sul sito del Dipartimento saranno pubblicati gli opportuni aggiornamenti rispetto a quanto previsto dalla presente circolare.

Roma, 24 febbraio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
FlavioSiniscalchi