Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE


Circolare recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento 6 marzo 2020


Si fa seguito alle circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio e del 2 marzo uu.ss. per aggiornare le indicazioni circa l’impiego degli operatori volontari di servizio civile sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il giorno 4 marzo 2020.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che, in questo momento così impegnativo per il Paese, è dovere delle istituzioni, degli enti e dei giovani operatori volontari che compongono il nostro sistema del servizio civile continuare ad assicurare, con responsabilità e consapevolezza, il proprio contributo quotidiano a favore dei territori e delle comunità, improntando la propria azione sul rispetto delle disposizioni del Governo e sui principi di prudenza e cautela richiesti dalla situazione di emergenza.
La finalità principale del servizio civile universale, come è noto, è la difesa non armata e non violenta della Patria: in questi giorni, più che mai, i progetti di servizio civile attivi sui territori, anche opportunamente rimodulati e reindirizzati laddove necessario, rappresentano strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività.
In questo contesto la presente circolare fornisce indicazioni agli enti di servizio civile circa l’impiego degli operatori volontari, prevedendo sia nuove misure temporanee volte a garantire la prosecuzione delle attività, nei casi in cui ci siano le condizioni necessarie, o la loro rimodulazione, sia strumenti di tutela dei giovani laddove non fosse possibile, in questa fase, mantenere operativi i progetti.
In particolare, per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, nella regione Lombardia, e per il comune di Vo’, nella regione Veneto, è confermata la sospensione dei progetti di servizio civile, nonché la sospensione dal servizio da parte degli operatori volontari ivi residenti o domiciliati, anche laddove fossero impegnati in progetti che si realizzano in territori diversi o all’estero. Le suddette sospensioni si applicano fino al 3 aprile 2020, e vanno intese, in considerazione della straordinarietà della situazione e della durata ridotta, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019.
Per i progetti che interessano le altre aree del territorio nazionale, nei casi in cui non sia possibile svolgere le attività previste a causa della chiusura delle sedi o della sospensione delle attività stesse, si chiede agli enti di servizio civile di verificare preliminarmente la possibilità di riorganizzare temporaneamente - e comunque, allo stato attuale, fino al 3 aprile p.v. - il servizio degli operatori volontari.
Nello specifico gli enti, una volta acquisita la disponibilità degli operatori volontari, e in funzione dei diversi contesti potranno:
- utilizzare altra sede dello stesso progetto per svolgere le attività previste;
- utilizzare una sede di un altro proprio progetto per svolgere le attività previste dall’uno o dall’altro;
- far svolgere agli operatori volontari il proprio servizio da remoto, anche presso le proprie abitazioni;
- rimodulare gli orari di servizio giornalieri e/o settimanali, anche in aggiunta alle misure sopra indicate.
Inoltre, anche alla luce di quanto indicato dall’art. 2, lettera c), del DPCM 4 marzo 2020 (“è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”), gli enti di servizio civile potranno, d’intesa con le istituzioni pubbliche che operano sui territori, rimodulare i propri progetti per assicurare, in questa fase di emergenza, servizi utili alla collettività sotto il coordinamento delle stesse istituzioni, ferma restando la necessità di garantire le misure precauzionali introdotte dal richiamato DPCM con particolare riferimento alle iniziative “che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Per attuare quanto sopra previsto e consentire al Dipartimento di ottemperare agli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari, gli enti che intendono impiegare gli operatori volontari in una sede diversa, comunque afferente ad uno dei propri progetti, sono tenuti ad inviare, a scopo informativo, una comunicazione all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando nell’oggetto “Cambio provvisorio di sede” e contenente:
- il codice ente;
- il codice progetto originario;
- il codice progetto di destinazione;
- il codice sede originaria;
- il codice sede di destinazione;
- per ciascuna sede interessata, i nominativi degli operatori volontari impegnati.
Nei casi in cui l’ente intenda rimodulare il proprio progetto per svolgere, sotto il coordinamento di un’istituzione pubblica che opera sul territorio, attività utili alla collettività connesse alla situazione di emergenza, deve inviare la comunicazione sopra indicata fornendo anche tutte le informazioni necessarie a conoscere quale sia l’istituzione coinvolta e quali le attività assegnate agli operatori volontari.
Nelle situazioni in cui la verifica preliminare di temporanea riorganizzazione del servizio abbia dato esito negativo, è autorizzata, fino al prossimo 3 aprile, la sospensione dei progetti di servizio civile; agli operatori volontari in essi impegnati sono concessi i permessi straordinari sopra richiamati per gli undici comuni della Lombardia e del Veneto. Gli enti interessati, a solo scopo informativo, sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo mail del Dipartimento Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando nell’oggetto “Sospensione progetto”, esplicitando la propria impossibilità di impiego alternativo degli operatori volontari e indicando il codice del progetto interessato, il codice della sede o delle sedi di attuazione, per ciascuna di esse i nominativi degli operatori volontari impegnati, e l’intervallo della sospensione se antecedente il 3 aprile 2020.
Riguardo poi ai progetti da realizzarsi all’estero, nei casi in cui non è possibile prevedere la partenza degli operatori volontari in quanto le Autorità locali dei Paesi di destinazione hanno emanato provvedimenti di chiusura o perché prevedono misure di quarantena o isolamento al momento dello sbarco, l’ente potrà prevedere l’impiego degli operatori volontari:
- presso la sede di appoggio in Italia;
- presso altra sede in Italia dell’ente con progetto in corso;
- presso altra sede all’estero, con posti vacanti, su progetto diverso;
- presso altra sede all’estero, su progetti diversi con rimodulazione delle attività, laddove non ci fossero posti vacanti.
Laddove tali soluzioni non fossero praticabili, agli operatori volontari saranno concessi i permessi straordinari, come previsto per i progetti che si realizzano sul territorio nazionale. Gli enti sono tenuti a comunicare la soluzione individuata alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto “Progetti Estero” e riportando i codici e le stesse informazioni richieste per la comunicazione “Cambio provvisorio sede”.
Per quanto attiene invece all’attività di formazione generale e specifica, si rammenta che gli enti possono comunque assicurarla “in presenza” laddove si riescano a garantire numeri ridotti di partecipanti, il richiamato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e non sussistano impedimenti di altro tipo. In caso contrario è possibile prevedere anche l’erogazione “a distanza” e in tale circostanza, se si tratta di ore di formazione generale, potranno essere calcolate nel computo di quelle erogate con metodologia frontale, di cui alle "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale" del 19 luglio 2013.
Considerate, tuttavia, le difficoltà che riguardano in particolare alcuni territori, è autorizzata, per tutti i progetti e in via preventiva, la proroga di 45 giorni - rispetto alle tempistiche progettuali - per le attività di formazione generale e specifica, comprese quelle relative all’erogazione del “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” e quelle connesse alla compilazione e trasmissione del modulo F e alla compilazione del questionario di formazione generale. In particolare nei casi in cui la tempistica prevista sia il “300° giorno” si intende “entro la fine del progetto”; inoltre per la formazione generale e specifica dei progetti sperimentali il “penultimo mese” e il “terz’ultimo mese” sono sostituiti con “ultimo mese” e “la prima metà del periodo” è sostituita con “i 2/3 del periodo”.
Conseguentemente sono prorogati gli eventuali termini relativi ad adempimenti connessi alle attività formative (ad esempio, attività di monitoraggio).
Con riferimento invece ai “subentri” di operatori volontari non ancora autorizzati, si comunica che sono stati pianificati per il prossimo 16 marzo.
Gli “avvii in servizio” programmati per il 30 marzo p.v. sono al momento confermati, ma si invitano gli enti a tenersi costantemente aggiornati perché non è escluso che possano intervenire future variazioni, che saranno comunque tempestivamente comunicate da questo Dipartimento. Gli enti che avevano individuato la data del 30 marzo p.v. per gli avvii in servizio e intendono posticiparla alla data del 30 aprile p.v. devono comunicarlo tempestivamente al Dipartimento utilizzando l’ordinario indirizzo PEC.
In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera i) del richiamato DPCM, per gli operatori volontari e per il personale degli enti di servizio civile che abbiano fatto ingresso in Italia a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il 4 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato negli undici comuni precedentemente evidenziati, è fatto obbligo di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale. Per le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica occorre fare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti adottati dalle regioni.
Agli operatori volontari cui fosse eventualmente prescritta dall’autorità sanitaria competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva saranno concessi, per il periodo della prescrizione, i permessi straordinari già richiamati.
Infine, si rammenta a ciascun ente di servizio civile di raccomandare a tutti gli operatori volontari in servizio la necessità di adottare i comportamenti di protezione personale secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute a tutti i cittadini.
Sul sito del Dipartimento saranno pubblicati gli opportuni aggiornamenti rispetto alle disposizioni contenute nella presente circolare, che produce effetto dalla data odierna e non oltre il 3 aprile p.v..
 

Roma, 6 marzo 2020
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi