Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
 

Circolare recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento 8 marzo 2020

Si fa seguito alle proprie circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio e del 2 e 6 marzo uu.ss. per fornire ulteriori indicazioni aggiornate circa l’impiego degli operatori volontari di servizio civile alla luce di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il giorno 8 marzo 2020.
In particolare, la presente circolare introduce nuove misure specifiche per i territori di cui all’art. 1 del richiamato DPCM 8 marzo 2020 ossia: regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Nei suddetti territori, in attuazione di quanto previsto dallo stesso art.1 del DPCM che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori [...], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” si stabilisce la sospensione dei progetti di servizio civile, limitatamente alle sedi di attuazione presenti nei territori stessi, e la conseguente sospensione dal servizio da parte degli operatori volontari. Le suddette sospensioni si applicano, allo stato attuale, fino al 3 aprile 2020, e vanno intese, in considerazione della straordinarietà della situazione e della durata ridotta, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019.
Laddove si trattasse di progetti di particolare e rilevante utilità, tenuto conto della straordinaria situazione di emergenza, gli enti, una volta verificate che ci siano le adeguate condizioni, possono valutare la prosecuzione delle attività secondo le modalità richiamate nella propria circolare del 6 marzo 2020 recante “indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento 8 marzo 2020”, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento, attraverso i canali già codificati, affinché non si applichi la sospensione del progetto. Tale circostanza deve prevedere la preventiva acquisizione del consenso da parte degli operatori volontari, che potranno in tal modo spostarsi nei territori sopra elencati “per motivi di necessità”, come previsto dal richiamato decreto, in quanto svolgono attività funzionali alla gestione della situazione di emergenza in corso.
Sono inoltre sospese, fino al 3 aprile p.v., le partenze all’estero degli operatori volontari attualmente presenti nei territori sopra richiamati, per i quali si potrà prevedere un diverso impiego come indicato nella circolare del 6 marzo, sempre nei limiti imposti dal decreto con riferimento agli spostamenti, oppure la sospensione del servizio.
Le indicazioni fornite con la circolare del 6 marzo continuano invece a rimanere efficaci, fino al 3 aprile p.v., per la restante parte del territorio nazionale.
Gli eventuali riferimenti al DPCM 4 marzo 2020, che non produce più effetti dalla data odierna, vanno ricondotti al DPCM 8 marzo 2020. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità per gli enti di servizio civile di rimodulare i propri progetti per assicurare, in questa fase di emergenza, servizi utili alla collettività sotto il coordinamento delle istituzioni, prevista anche dal DPCM 8 marzo 2020, all’art. 3, comma 1, lettera g), e all’obbligo per il personale degli enti e per gli operatori volontari di comunicare il soggiorno in zone a rischio al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale, riproposto dall’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto vigente.
Per gli “avvii in servizio” programmati per il 30 marzo il Dipartimento si riserva di fornire indicazioni nei prossimi giorni alla luce dell’evoluzione dell’emergenza mentre, in considerazione della situazione attuale, non saranno resi operativi i “subentri” previsti per il prossimo 15 marzo, a prescindere dal territorio interessato dal progetto.
Si richiama infine l’attenzione alle ulteriori disposizioni introdotte dal DPCM 8 marzo 2020 per i soggetti che presentano sintomi da infezione (art. 1, comma 1, lettera b); art. 3 comma 1, lettera d)) e per quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1, comma 1, lettera d)).
Sul sito del Dipartimento saranno pubblicati gli opportuni aggiornamenti rispetto alle disposizioni contenute nella presente circolare, che produce effetto dalla data odierna e non oltre il 3 aprile p.v..

Roma, 8 marzo 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi