Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
 

VISTO il d.P.C.M. del 3 aprile 2020 adottato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, recante “Disposizioni per la riattivazione o l'interruzione dei progetti di servizio civile nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COV1D-19;
CONDIDERATO che detto decreto, con l’urgenza determinata dal contesto emergenziale, ha ammesso deroghe alle disposizioni in materia di servizio civile emanate dal Capo del Dipartimento pro tempore ed approvate con d.M. 22 novembre 2017, d.M. 11 maggio 2018, n. 58, e d.P.C.M. 14 gennaio 2019, al fine di assicurare, attraverso procedure semplificate ed accelerate, la riattivazione dei progetti di servizio civile universale sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica, nonché di disporre, in caso di mancata possibilità di riattivazione, l’interruzione temporanea degli stessi;
TENUTO CONTO che le suddette deroghe riguardano aspetti di carattere organizzativo ed operativo connessi allo svolgimento del servizio, che necessitano di essere modificati a causa dell’emergenza, ovvero la rimodulazione di alcuni obiettivi o attività progettuali per renderli più aderenti ai bisogni contingenti del Paese:
CONSIDERATO che in particolare occorre strutturare l’attività formativa anche a distanza con tempistiche diverse rispetto a quanto originariamente pianificato; consentire agli operatori volontari lo svolgimento del servizio presso sedi differenti da quelle previste nel progetto nonché la registrazione delle presenze anche da remoto e su base settimanale; rimodulare l’orario di servizio; concedere agli operatori volontari permessi straordinari in caso di interruzione temporanea del progetto e giorni di malattia straordinaria per motivi connessi alla diffusione del contagio: ridurre l’impegno delle figure professionali individuate dagli enti quali riferimento per gli operatori volontari; rimodulare gli obiettivi e le attività dei progetti in funzione delle esigenze emergenziali;
CONSIDERATO inoltre che le deroghe in questione non producono effetti a carico della finanza pubblica;
CONSIDERATO che le disposizioni oggetto di deroga di cui al d.M. 22 novembre 2017, recante approvazione del "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001. n 64" „ sono contenute nel paragrafo 3 (Doveri degli enti di servizio civile nazionale) e riguardano, in particolare, il rispetto delle modalità e della tempistica di formazione da erogare agli operatori volontari (lettere f e g), l’utilizzo delle sedi di attuazione individuate nei progetti (lettera 1), la realizzazione delle specifiche attività progettuali (lettere o e r) e la presenza in sede per un tempo minimo di figure professionali degli enti, di riferimento per i volontari (lettere n e u);
CONSIDERATO che le disposizioni oggetto di deroga di cui al d.M. 11 maggio 2018, n. 58, recante “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero” sono contenute nei paragrafi 7 (Elementi essenziali dei progetti in Italia) e 8 (Elementi essenziali dei progetti all'estero) e riguardano gli elementi essenziali dei progetti che sono modificati nelle loro modalità di attuazione, con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere e alle attività da realizzare, agli orari e ai giorni di servizio degli operatori volontari, alle sedi di attuazione dei progetti, nonché alle sedi di realizzazione, alle modalità e ai contenuti dell'attività formativa;
CONSIDERATO che le disposizioni oggetto di deroga di cui al d.P.C.M. 14 gennaio 2019 recante “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale" sono contenute nei paragrafi 2 (Presentazione in servizio), 6 (Temporanea modifica della sede di servizio), 7 (Orario di servizio), 8 (Permessi) e 9 (Malattie) e riguardano, in particolare, la rilevazione delle presenze dell’operatore volontario (par. 2.1.2), la sede di impiego dell’operatore volontario (par. 6.1). il suo orario di servizio (par. 7.1, 7.2. 7.3), l’assegnazione di permessi straordinari per l’interruzione temporanea del progetto (par. 8.1.8.2, 8.3). la concessione di giorni di malattia straordinaria (par. 9.1, 9.2. 9.3);
RAVVISATA la necessità di novellare l’articolo 2 del citato d.P.C.M. del 3 aprile 2020, specificando, in relazione a ciascuno dei provvedimenti soprarichiamati (d.M. 22 novembre 2017, d.M. 11 maggio 2018, n. 58 e d.P.C.M. 14 gennaio 2019) le singole disposizioni che possono essere oggetto di deroga, al fine di semplificare l’interpretazione normativa da parte degli enti di servizio civile e degli operatori volontari;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con cui l'on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019. concernente “Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli", con il quale all’onorevole Vincenzo Spadafora è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, registrato dalla Corte dei conti il 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente “Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. doti. Vincenzo Spadafora”, in particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;
 

DECRETA

1. All’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 aprile 2020 adottato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, recante “Disposizioni per la riattivazione o l'interruzione dei progetti di servizio civile nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, dopo le parole “interruzione temporanea degli stessi.” è aggiunto il seguente capoverso:
“È ammessa, in particolare, la deroga alle disposizioni del D.M. 22 novembre 2017 di cui al paragrafo 3. lettere f), g), 1). o), r). n) e u), alle disposizioni del D.M. 11 maggio 2018, n. 58 di cui ai paragrafi 7 e 8 e alle disposizioni del D.P.C.M. 14 gennaio 2019 di cui paragrafi 2.1.2, 6.1, 7.1. 7.2, 7.3, 8 1. 8.2, 8.3, 9.1. 9.2 e 9.3.”
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Roma, 12 maggio 2020

Vincenzo Spadafora