Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 8 luglio 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Linea Supermercati Italmark e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA, RSU
Settori: Commercio, Linea Supermercati Italmark
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Art. 1 ) Relazioni sindacali
• A) Diritti informativi preventivi

• B) Diritti informativi consuntivi
Art. 2) Ruoli e compiti dei vari livelli
• A) Livello Territoriale
• B) Livello di singola unità produttiva
Art. 3) Gestione della organizzazione del lavoro - Mobilità del personale - Procedure.
• Procedura
Art. 3A) Passaggio da una società ad un'altra della Linea Italmark
Art. 4) Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 5) Mercato del lavoro
Art. 5A) - Contratto di apprendistato
Art. 5B) Assunzioni a termine
Art. 5C) Lavoro a tempo parziale
Art. 6) Orario di lavoro
Art. 7) Ferie e permessi retribuiti
Art. 8) Permessi retribuiti
Art. 9) Riposi
Art. 10) Deroghe per le festività natalizie e pasquali - Lavoro domenicale nelle zone turistiche
Art. 11) Pause
Art. 12) Inventari
Art. 13) Recupero tossicodipendenti
 Art. 14) Diritto allo studio
Art. 15) Pari opportunità
15 b) Molestie sessuali
Art. 16) Malattia
• A) Conservazione del posto
• B) Trattamento economico
16 Bis) Malattia Apprendisti
Art. 17) Infortunio sul lavoro
Art. 18) Anticipazione TFR
Art. 19 Permessi retribuiti
Art. 19 a) Lavoro a tempo parziale post-partum
Art. 20) Inquadramento e specialisti
• A)
• B) Specialisti di macelleria, salumeria e gastronomia
• C) Indennità economiche
Art. 21) Trattamento economico
Art. 21 a) Premio mensile
Art. 21b) Salario variabile
Art. 22) Decorrenza e durata
Allegato 1 Ticket restaurant per dipendenti Italgros spa
Allegato 2 Sconto dipendenti Italfrutta spa e La Pergola Moniga srl
Verbale di accordo

Il giorno 8 luglio 2009 in Brescia, tra la Direzione della Linea Supermercati Italmark, composto dalle seguenti società: Italfrutta spa, La Pergola Moniga srl, Italgros spa [...] e i lavoratori dipendenti, rappresentati dalle RSU e RSA che in calce sottoscrivono, unitamente alle Organizzazioni Sindacali: Filcams Cgil [...], Fisascat Cisl [...], Uiltucs Uil [...] si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale quale esercizio del diritto alla contrattazione di secondo livello.
Il presente accordo, essendo inoltre il frutto della collazione dei testi degli accordi precedenti, riassume integra e sostituisce gli accordi precedenti a far data dal 1/1/2009.

Art. 1 ) Relazioni sindacali
A) Diritti informativi preventivi

Nel mese di Marzo di ogni anno, l'Azienda fornirà, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, le informazioni previsionali concernenti:
• piani di sviluppo;
• investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazioni sul mercato;
• investimenti e innovazioni tecnologico-organizzative;
• parametri tendenziali legati all'occupazione, disaggregati per unità produttiva, tipologia di rapporti di lavoro, inquadramento professionale, sesso;
• politica di sviluppo delle risorse umane ( formazione );
• interventi su modifica dell'organizzazione del lavoro;
• quadro sicurezza ed ambiente di lavoro;
• obiettivi di budget;

B) Diritti informativi consuntivi
In tale contesto l'Azienda fornirà, di norma nel mese di Giugno, informazioni sugli andamenti consuntivi dell'anno precedente concernenti:
• sviluppo investimenti realizzati, sia legati a nuove unità produttive che a ristrutturazioni; innovazioni tecnologiche - organizzative realizzate;
• verifica ed analisi bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate ed in particolare:
[...]
- organici, articolati per tipologie;
- orari effettuati, ( ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie) disaggregati per punti vendita.

Art. 2) Ruoli e compiti dei vari livelli
Ai vari livelli come di seguito specificati, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno per affrontare e definire materie e problemi relative a:

A) Livello Territoriale
- Sistema delle informazioni di cui al precedente art. 1;
[...]
- Mercato del lavoro ( tipologie contratti e loro utilizzo, part-time, Contratti di Apprendistato e contratti a termine ecc. )
- Gestione della organizzazione del lavoro con le procedure di cui al successivo articolo 3.

B) Livello di singola unità produttiva
Le rispettive strutture sindacali aziendali, unitamente alle OO.SS. territoriali, si incontreranno per affrontare e definire materie e problemi relativi a:
- Problematiche gestionali ed applicative di norme contrattuali e legislative demandate;
- Organizzazione del lavoro;
- Contrattazione flessibilità e mobilità della manodopera;
- Mercato del lavoro, contratti e loro utilizzo ( full-time, part-time, Contratti di Apprendistato e Contratti a termine ecc. );
- Programmazione annuale orari di lavoro e ferie;
- Distribuzione orari di lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti;
- Verifica e controllo degli orari concordati;
[...]
- Ambiente, Salute e Sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singolo punto vendita con i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza.
- Verifica e confronto per l'applicazione dell'inquadramento professionale;
- Gestione della organizzazione del lavoro con le procedure dì cui al successivo articolo 3.
Resta inteso che il confronto di ciascun livello, non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopracitato impianto di Relazioni Sindacali è orientato a privilegiare confronto, lo scambio di informazioni, e quindi la ricerca di soluzioni atte a risolvere i problemi.

Art. 3) Gestione della organizzazione del lavoro - Mobilità del personale - Procedure.
Fermo restando la validità e l'efficacia di quanto previsto dal CCNL in materia di OdL e delle sue problematiche, le parti hanno concordato di definire la sotto specificata procedura quale modalità finalizzata a praticare la gestione della organizzazione del lavoro nell'ambito del modello di relazioni sindacali così come disciplinato dal presente accordo.
Le parti hanno inoltre concordato sulla opportunità che tale procedura possa essere attivata a partire dal 1 luglio 1998.

Procedura
Qualora a livello di unità produttiva l'azienda intenda applicare l'istituto di cui al presente articolo 3, l'adozione dei programmi, compreso le missioni temporanee e i trasferimenti definitivi in altra unità produttiva facente parte della Linea Italmark, sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e RSA/RSU nel corso del quale la Direzione esporrà le sue esigenze ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto.
Si ribadisce che l'invio in missione temporanea o il trasferimento definitivo da una unità produttiva ad un'altra potrà avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ed entro un limite massimo di 35 Km dal punto vendita dove il dipendente è stato assunto al nuovo posto di lavoro assegnatoli.
[...]
Ove non si raggiunga un'intesa a livello di singola unità produttiva resta salva la facoltà delle OO.SS. Territoriali di richiedere un'incontro per la ricerca del consenso e la definizione di un accordo.

Art. 4) Funzionamento delle relazioni sindacali
Al fine di dare pratica attuazione al modello di "Relazioni sindacali" così come definito nei precedenti articoli 1, 2 e 3 le parti concordano di istituire idonei strumenti e modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali come sotto specificato.
A) Strumenti
a l) Coordinamento delle RSU/RSA composto da 6 delegati
B) Modalità dei permessi sindacali retribuiti - assemblee
Considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per i funzionamento delle attività sindacali di cui al protocollo di accordo 17/12/93 e successive modifiche del maggio 1994;
[...]
B3) RLS
Nel pieno riconoscimento del D.lgs 81/2008, le parti si attiveranno per agevolare confronti utili alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

Art. 6) Orario di lavoro
Premesso
- che nel corso del negoziato per il rinnovo del presente CIA le parti hanno attentamente esaminato le tematiche inerenti l'orario di lavoro;
- che tale esame si è reso necessario a fronte delle mutate condizioni di mercato sia sul versante della concorrenza che su quello dei volumi di vendita e delle abitudini di spesa;
- che tali mutate condizioni impegneranno le parti a considerare le possibili opportunità per una diversa definizione e modalità di applicazione degli orari di lavoro;
- che una diversa definizione e modalità di applicazione degli orari di lavoro, anche conseguente ad atti legislativi, rientra nel tema "gestione della flessibilità" quale tema connesso ad altre problematiche inerenti l'organizzazione del lavoro.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto:
Resta confermato l'orario settimanale di 38 ore.
Tale orario è realizzato attraverso l'applicazione di quanto previsto dal CCNL in materia di orario di lavoro.
[...]
Eventuali prestazioni a turno prefissato al di fuori della fascia oraria 7-20, e sempre che non si tratti di prestazioni straordinarie, verranno compensate con una maggiorazione del 10% calcolata sulla retribuzione oraria di fatto a titolo di disagio.
Il normale orario di lavoro individuale, non prestato in turno continuato, potrà essere articolato entro una fascia oraria di 10 ore giornaliere e comunque in non più di due turni.
In caso di necessità, al fine di affrontare situazioni organizzative diverse sia dei singoli punti vendita che del CeDi, le Parti si impegnano ad incontrarsi preventivamente per affrontare la discussione di merito.

Art. 8) Permessi retribuiti
In aggiunta ai permessi stabiliti dal CCNL l'azienda concede:
a) Permessi retribuiti per visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, limitatamente al tempo strettamente necessario e nel limite massimo di due ore per ogni visita, ove non sia obiettivamente possibile farle coincidere con le giornate di riposo o effettuarle fuori dall'orario di lavoro.
b) Permessi retribuiti per le lavoratrici gestanti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario e nel limite massimo di due ore per ogni visita.
Il riconoscimento dei permessi di cui sopra è subordinato alla presentazione di idonea documentazione.

Art. 11) Pause
Il tempo impiegato dal personale per usufruire del servizio caffè e bibite durante l'orario di lavoro deve essere quello strettamente necessario ed entro il limite massimo di 10 minuti per ogni turno di lavoro superiore o uguale alle 3 ore, sia al mattino che al pomeriggio e compatibilmente con le esigenze del servizio. Per i lavoratori che prestano la loro opera a turni di lavoro continuato superiore a 6 ore è concessa un'unica pausa nel limite massimo di 20 minuti.
L'azienda dichiara che la pausa sopra citata scatta dal momento di interruzione dell'attività lavorativa fino alla sua ripresa.
La Pausa non può essere usufruita a inizio e/o a fine turno.
Ogni dipendente, prima di usufruire delle pause, dovrà avvisare il proprio superiore.

Art. 15) Pari opportunità
15 b) Molestie sessuali

1) Costituiscono molestie sessuali gii atti o i comportamenti a connotazione sessuale o basati sul sesso che risultino indesiderati.
2) Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della Legge 10/1991 n. 125 e successive modifiche, le molestie che esplicitamente o implicitamente influiscono sulle decisioni inerenti allo svolgimento o alle estinzioni del rapporto di lavoro, ovvero siano tali da creare un ambiente di lavoro intimidatorio ed umiliante.
3) Sono considerate particolarmente gravi le molestie sessuali poste in essere da superiori gerarchici

Art. 20) Inquadramento e specialisti
B) Specialisti di macelleria, salumeria e gastronomia

Declaratoria del banconiere di macelleria:
Il banconiere di macelleria è il lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche delle diverse specie di animali e dei problemi connessi con la gestione di tali specie ( deperibilità, tempi di frollatura ecc.) nonché di adeguata esperienza professionale, sia in grado, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, di effettuare tutte le seguenti fasi di lavoro:
taglio anatomico, disosso, sfesatura, toelettatura, taglio a mano e/o con affettatrice o altre ulteriori operazioni anche attraverso l'ausilio di idonee attrezzature.
Gli competono inoltre le operazioni di sanificazione, la puntuale tenuta del posto di lavoro e delle relative attrezzature. È tenuto infine ad utilizzare tutti gli indumenti e gli strumenti igienici e di prevenzione antinfortunistica in dotazione.

Declaratoria del banconiere di salumeria e gastronomia:
Sono i lavoratori in possesso di adeguate conoscenze merceologiche relative ai prodotti caseari, insaccati, gastronomici, conseguite attraverso adeguate esperienze che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale comunque acquisita, e, in particolare, zone di produzione, conoscenza qualitativa, presentazione del prodotto, scelta delle attrezzature per il taglio del prodotto e relativa predisposizione, scelte ottimali del materiale di confezionamento e relativo utilizzo. Rientra inoltre nella professionalità del banconiere di salumeria e gastronomia, sia la gestione delle merceologie affidategli, sia il rapporto con la clientela.
Gli competono, inoltre, le operazioni di sanificazione, la puntuale tenuta del posto di lavoro e delle relative attrezzature. È tenuto, inoltre, ad indossare indumenti e ad utilizzare gli strumenti connessi alla prevenzione antinfortunistica ed a rispettare le specifiche norme igienico sanitarie.