Categoria: 2009
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Tipologia: Ipotesi di accordo integrativo aziendale
Data firma: 12 maggio 2009
Validità: 12.05.09 - 31.12.2012
Parti: Bricocenter Italia srl, Leroy Merlin Italia srl, Società Italiana Bricolage spa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA/RSU
Settori: Commercio, Bricocenter Italia, Leroy Merlin, Società Italiana Bricolage
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Ambito di applicazione e condizioni normative
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione
Art. 2 - Relazioni Sindacali
• Diritto di informazione e confronto a livello di società
• Diritto di informazione e confronto a livello di unità e/o territorio
• Diritto di informazione e confronto a livello regionale
• Comité d'Information et de Dialogue International (CIDI)
Art. 3 - Diritti sindacali
• Assemblee sindacali
• Permessi sindacali
Art. 4 - Franchising
Art. 5 - Merchandising
Art. 6 - Appalti
Art. 7 - Malattia e ricovero ospedaliero
Art. 8 - Infortunio sul lavoro
Art. 9 - Anticipazione TFR
Art. 10 - Permesso nascita figlio
Art. 11 - Permessi per assistenza bambino
Art. 12 - Permessi per visite mediche
Art. 13 - Aspettativa non retribuita
Art. 14 - Part time post maternità
Art. 15 - Lavoro supplementare
Art. 16 - Sconti ai dipendenti
Art. 17 - Festività ex art. 136 CCNL cadente nel giorno di riposo "mobile"
Art. 18 - Programmazione orario
Art. 19 - Pause
Art. 20 - Lavoro domenicale e festivo
• A) Trattamento natalizio
• B) Lavoro straordinario extranatalizio, festivo o domenicale
Art. 21 - Organizzazione del lavoro
Art. 22 - Clausole flessibili ed elastiche
Parte Economica Bricocenter Italia srl
Art. 23 - Premio aziendale Bricocenter Italia srl
Premio margine netto Leroy Merlin Italia srl
Art. 24 - Premio margine netto Leroy Merlin Italia srl
• Definizione e calcolo del montante da distribuire
• Definizioni
Premio di progresso Bricocenter Italia srl e Leroy Merlin Italia srl
• Articoli Premio di Progresso
 • Schede tecniche Premio di Progresso
Premessa
Capitolo 1 - Quadro giuridico
Art. 25 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 26 - Riferimenti normativi
Capitolo 2 - Principi generali
Art. 27 - Caratteristiche del premio di progresso
Art. 28 - Ripartizione del premio
Art. 29 - Periodicità e scadenze di versamento del premio
Capitolo 3 - Meccanismo di calcolo del tasso di premio
Art. 30 - Origine degli elementi di calcolo
Art. 31 - Determinazione del tasso di premio dei punti vendita non in apertura
Art. 32 - Tasso di premio dei punti vendita in apertura
Art. 33 - Determinazione del tasso di premio dei servizi interni delle società e delle direzioni regionali Leroy Merlin e Bricocenter
Art. 34 - Premio di progresso 13a e 14a mensilità
Art. 35 - Regolarizzazione annuale del margine meno spese influenzabili
Art. 36 - Valore massimo di del tasso P%
Art. 37 - Caso di risultato negativo di P% o delle sue componenti P1%, P2%, P3% -eccedenza rispetto al tasso massimo
Capitolo 4 - Distribuzione del premio
Art. 38 - Beneficiari (negozi non in apertura)
Art. 39 - Determinazione dell'importo individuale del premio trimestrale
Art. 40 - Casi particolari
Schede tecniche

Scheda tecnica n. 1 Determinazione del tasso di premio
Scheda tecnica n. 2
• Struttura del conto economico Leroy Merlin
• Struttura del conto economico Bricocenter
Scheda tecnica n. 3 Determinazione del progresso di gestione
Scheda tecnica n. 4 Determinazione del risultato di prosperità
Scheda tecnica n. 5 Premio 13a e 14a mensilità
Scheda tecnica n. 6 Regolarizzazione annuale del margine meno spese influenzabili
Scheda tecnica n. 7 Punti vendita in apertura
Scheda tecnica n. 8 Metodo di calcolo in euro costanti
Società Italiana Bricolage spa e passaggi tra le società firmatarie dell'accordo
Art. 41 - Sib - Applicazione dei meccanismi retributivi e di premio
Art. 42 - Passaggio di personale tra BCI e LMI e viceversa
Art. 43 - Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti delle società Bricocenter Italia srl, Leroy Merlin Italia srl, Società Italiana Bricolage spa

Il giorno 12 maggio 2009 in Roma tra Bricocenter Italia srl, Leroy Merlin Italia srl, Società Italiana Bricolage spa [...] e la Filcams-Cgil [...], la Fisascat-Cisl [...], la Uiltucs-Uil [...], assistiti dalle RSA/RSU dei punti di vendita, dal coordinamento nazionale e dalle strutture territoriali, si è stipulata la presente ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti delle suddette Società. Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle parti stipulanti.

Ambito di applicazione e condizioni normative
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione
Il presente accordo trova applicazione nelle sedi delle seguenti società:
- Società Italiana Bricolage spa (di seguito anche "SIB");
- Bricocenter Italia srl (di seguito anche "BCI") e Leroy Merlin Italia srl. (di seguito anche "LMI"), nonché nei punti vendita presenti e futuri gestiti da BCI e LMI con le modalità e le tempistiche indicate nel presente accordo.
Con riferimento all'Accordo del 6 luglio 1998, siglato in occasione della costituzione di SIB, si richiama qui la definizione di format di punto vendita proprio delle Società BCI e LMI:
"omissis
- piccole e medie superfici (orientativamente fino a 4500 mq.), con un assortimento prodotti orientato al bricolage "leggero" per la manutenzione della casa e del giardino, e una prevalenza dell'offerta legata al libero servizio (Bricocenter);
- grandi superfici (orientativamente superiori a 4500 mq.), con un'offerta di prodotti ampia e profonda, dedicata anche a clienti molto esperti e semi-professionisti, per rispondere a bisogni relativi alla costruzione e decorazione della casa e del giardino, con una forte componente di vendita assistita e servizi complementari (Leroy Merlin).
omissis
".
Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate da SIB spa, che esercitino le stesse attività commerciali e con i medesimi format, la Società si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche complessivamente omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Nel caso di acquisizione di società, che siano successivamente controllate da SIB spa e che esercitino le stesse attività commerciali e con i medesimi format, sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori al fine di realizzare, previa verifica delle compatibilità globali, condizioni economiche e normative complessivamente omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo.
Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi quelle società direttamente amministrate e controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) da SIB spa
Le parti convengono che, con riferimento alle Società Leroy Merlin Italia srl e Società Italiana Bricolage spa, il presente Contratto Integrativo Aziendale sostituisce integralmente ed assorbe ad ogni effetto quanto previsto dal previgente Contratto Integrativo Aziendale "SIB " del 21 gennaio 2003, ratificato il 18 luglio 2003.
Le parti convengono inoltre che, con riferimento alla Società Bricocenter Italia srl, il presente Contratto Integrativo Aziendale sostituisce integralmente ed assorbe ad ogni effetto quanto previsto dal precedente Contratto Integrativo Aziendale "SIB " del 21 gennaio 2003, ratificato del 18 luglio 2003, fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale per gli istituti non modificati o regolati dal presente accordo.

Art. 2 - Relazioni Sindacali
Le parti convengono di mantenere un sistema di relazioni sindacali basato su diritti di informazione e confronto articolato su due livelli (società, e unità produttiva / territorio), finalizzato a realizzare un assetto di relazioni sindacali unitario ma articolato per specifiche tematiche a livello di singola unità.
In particolare, anche alla luce dei processi di sviluppo, trasformazione e innovazione, le parti si impegnano a valorizzare la sede del confronto decentrato per la gestione e la contrattazione delle materie di competenza di tale ambito.
In coerenza a quanto sopra si conviene di riaffermare il carattere preventivo dell'informazione e la sua finalizzazione al confronto e alla definizione di intese tra le parti ai livelli di competenza e per le materie previste.
A livello di Società l'informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali, e avverrà una volta l'anno o a seguito di richiesta di una delle parti.

Diritto di informazione e confronto a livello di società
Compete a tale livello l'informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche:
[...]
• strategie generali e politiche commerciali;
• sviluppo e investimenti;
• politica occupazionale;
• processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
[...]
• innovazioni tecnologiche;
• piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
• azioni positive;
• ambiente e salute;
[...]

Diritto di informazione e confronto a livello di unità e/o territorio
Compete a tale livello - pur nel rispetto della non duplicità dei livelli - l'informazione ed il conseguente confronto, anche al fine di realizzare intese, con le RSA/RSU, con l'assistenza territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, sulle seguenti tematiche:
• organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
• mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di inserimento e di apprendistato;
• utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa;
• progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità;
• appalti e terziarizzazioni;
• ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
• andamento dei parametri definiti per il funzionamento del meccanismo di salario variabile contratto con fornitura da parte dell'azienda dei dati assoluti e percentuali, trimestrali e annuali, utili per la determinazione del Premio.

Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Compete a tale livello l'informazione e il conseguente confronto su quanto previsto dal presente accordo sulle materie in tema di mercato del lavoro, anche in relazione al processo istituzionale di decentramento e di conferimento alle Regioni e agli enti locali delle relative funzioni e compiti.
Inoltre, potrà essere attivato il confronto a tale livello a fronte di significative iniziative di sviluppo o di processi di disinvestimento comportanti rilevanti impatti occupazionali.

Comité d'Information et de Dialogue International (CIDI)
Verificato che BCI e LMI, in qualità di Business Unit del Groupe Adeo, sono coinvolte nell'attualmente vigente organismo denominato CIDI, avente come finalità il dialogo con le parti sociali a livello internazionale, le Direzioni di Bricocenter Italia srl e di Leroy Merlin Italia srl si impegnano a rispettare le disposizioni definite in sede di regolamentazione del CIDI nonché le successive modificazioni.

Art. 3 - Diritti sindacali
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito per Bricocenter Italia srl da precedenti contratti integrativi aziendali, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dell'art. 30 del vigente CCNL e della prassi vigente, ovverosia nelle giornate e nelle ore di minore intensità dell'attività di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l'istituito dell'assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Art. 4 - Franchising
La società, in occasione dell'avvio o del rinnovo dei contratti di affiliazione da essa sottoscritti, inserirà nei contratti stipulati con gli operatori economici affiliati l'applicazione delle norme e dei trattamenti di legge.

Art. 5 - Merchandising
La società si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 6 - Appalti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 211 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, la società si impegna:
• a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l'esercizio della relativa attività, nonché che diano applicazione a contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.
• a far rientrare nei contratti di appalto l'impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 12 - Permessi per visite mediche
Le parti convengono che ai lavoratori affetti da una delle patologie previste dall'art. 2. comma 1, lett. D del Decreto Ministeriale 278/2000 venga riconosciuta la possibilità di usufruire ogni anno di 6 ore di permesso retribuito per l'espletamento di visite mediche. Tali permessi non sono cumulabili nel corso degli anni e non danno diritto ad alcun compenso sostitutivo se non utilizzati. Per i lavoratori a tempo parziale vale quanto previsto dall'art. 73 del vigente CCNL.
La richiesta del permesso retribuito sopra indicato va comunicata all'azienda di norma 15 giorni prima della sua fruizione. Effettuata la visita, il lavoratore produrrà dichiarazione medica attestante l'avvenimento della stessa.

Art. 18 - Programmazione orario
Le tabelle relative all'orario di lavoro verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro, in modo tale da garantire la visualizzazione dei turni per almeno:
- le due settimane successive in Bricocenter Italia srl
- le quattro settimane successive in Leroy Merlin srl.
Eventuali variazioni, imputabili ad impreviste diminuzioni dell'organico di negozio e/o ad aventi eccezionali, verranno comunicate ai diretti interessati tempestivamente.

Art. 19 - Pause
I lavoratori hanno la possibilità di usufruire di una pausa compresa nell'orario di lavoro ma gestita in maniera tale che sia compatibile con le necessità tecnico-organizzative del reparto/negozio e che parimenti tenga conto dei flussi di clientela. Tale pausa può essere effettuata secondo lo schema seguente:
- 10 minuti al giorno totali di pausa per tutti i lavoratori che abbiano l'orario giornaliero inferiore alle 5 ore
- 20 minuti al giorno totali di pausa per tutti i lavoratori che abbiano l'orario giornaliero superiore alle 5 ore
Le pause sopraindicate sono riferite esclusivamente alla giornata di godimento, non sono cumulabili nel corso della settimana/mese/anno e non danno diritto ad indennità sostitutive. Tutte le pause sopra indicate saranno oggetto di timbratura non appena il sistema di rilevazione presenze sarà in tal senso attivato.
L'Azienda sottolinea che per rispondere ai bisogni e alle richieste dei clienti che scelgono in maniera crescente la giornata della domenica per i loro acquisti, al fine di dare un servizio all'altezza delle loro aspettative in un quadro di debolezza di consumi e di forte competizione sul mercato, i negozi utilizzeranno tutte le possibilità di apertura domenicale, concesse dalle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali.
È desiderio condiviso dall'Azienda e dalle OOSS che l'organizzazione del lavoro domenicale sia realizzata per andare incontro sia alle esigenze dei clienti che a quelle dei collaboratori.
L'azienda, ad ogni inizio anno e/o al momento del ricevimento delle informazioni dagli enti preposti sul calendario delle aperture domenicali, raccoglie la disponibilità di ogni collaboratore a lavorare nelle domeniche di apertura previste dal calendario locale, in funzione del presidio necessario per ogni singola domenica per offrire un servizio adeguato al cliente. Ciò al fine di organizzare le turnazioni domenicali dei lavoratori secondo un principio di equa rotazione e ripartizione di questo carico di lavoro all'interno di ogni squadra del negozio. Inoltre dovranno essere analogamente equilibrate le presenze dei lavoratori sia in occasione delle domeniche natalizie che delle altre domeniche dell'anno. Tale programmazione annuale verrà monitorata semestralmente.
Qualora le disponibilità fornite dai lavoratori in ordine alle esigenze di copertura dei presidi domenicali necessari fossero insufficienti, le parti si confronteranno per trovare le soluzioni più idonee.

Art. 21 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che, in coerenza con quanto definito nel capitolo "Relazioni sindacali", il confronto per realizzare intese sull'organizzazione del lavoro, avverrà a livello di singola unità produttiva con le RSA/RSU, con l'assistenza delle OOSS territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Tale confronto, su richiesta di una delle parti, potrà vertere su temi quali l'organizzazione del lavoro, composizione degli organici, orario di lavoro e turni, ivi comprese le problematiche inerenti al lavoro domenicale ecc. , e inoltre avverrà anche in occasione delle nuove aperture di nuovi punti vendita.
Le stesse parti convengono e s'impegnano ad esaurire il confronto entro 30 giorni di calendario dal primo incontro avente per oggetto una delle materie sopra indicate. Trascorso infruttuosamente tale termine, le parti convengono sulla possibilità di agire liberamente nel rispetto dei reciproci ruoli.
I programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
Le parti si danno atto che resta in vigore quanto già definito in accordi precedenti a livello di singola unità su tutti i temi relativi all'organizzazione del lavoro.
Le parti concordano di estendere a 12 mesi il periodo previsto dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 66/2003, ai soli fini dell'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

Art. 43 - Decorrenza e durata
[...]
Entro la scadenza del presente accordo le parti avvieranno un confronto sulle tematiche inerenti alla classificazione dei profili e figure professionali.
[...]