Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 4 aprile 2021, n. 102
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’art.1 comma 10 lettera s);
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e, in particolare, l’articolo 21 (Istituzioni scolastiche) in combinato disposto con l’articolo 43 dello stesso DPCM che ha consentito di sospendere in ambito territoriale regionale, provinciale o comunale, tutte le attività didattiche in presenza “in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave”; ovvero “quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” oppure “in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10/03/2021, integrata dalla successiva Ordinanza n. 78 del 12 marzo 2021;
VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» e in particolare l’articolo 1;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona rossa;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo 2021 con la quale, a seguito delle risultanze istruttorie segnalate dal competente organo sanitario circa la costante crescita del tasso settimanale di contagi rispetto alle rilevazioni precedenti, raggiungendo un valore regionale, alla data del 25 marzo 2021, pari a 291 casi per 100.000 abitanti, sono state adottate, sino al 6 aprile 2021, ulteriori misure di contenimento del contagio più restrittive di quelle previste per la zona rossa, segnatamente avuto riguardo agli spostamenti all’interno del territorio regionale, alle attività commerciali ed alle attività lavorative;
VISTO il Report n. 46 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 22-28.03.2021, aggiornato al 31.03.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: «L’incidenza molto elevata e ben lontana dalla soglia di 50 casi per 100.000 per settimana, la sua lenta decrescita ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri non consentono una riduzione delle attuali misure di restrizione. Si ribadisce, anche alla luce della predominanza di varianti virali a maggiore trasmissibilità, la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità... Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020 È fondamentale che
la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile...» ;
VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;
VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 4 e 5, secondo cui «4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. 5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure piu’ restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1... »;
VISTO il successivo art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;
VISTO che il citato articolo 2 al comma 1 testualmente dispone che « 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio»;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute con nota PROT/03/04/2021/0002805 allegata alla presente ordinanza quale parte integrante, sulla base delle risultanze della relazione epidemiologica, pure allegata, ha evidenziato che: “I dati riportati nella relazione tecnica ISS mostrano che, in Regione Puglia, con riferimento alla survey condotta in data 16 marzo 2021, è stimabile una prevalenza della Variante lineage B.1.1.7 (inglese) pari al 92,9% dei campioni esaminati, la seconda più elevata tra tutte le regioni dopo la Valle d’Aosta. La relazione ISS, nel prendere atto dell’elevata diffusione della variante nel Paese, conclude proponendo, tra le altre, le seguenti riflessioni: Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto sulla circolazione e sui servizi sanitari è essenziale, mantenendo le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2 mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori <1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi. ”;
CONSIDERATO che il medesimo organo ha altresì affermato che: “tali rilevanze epidemiologiche, che mostrano da un lato l’elevatissima prevalenza della variante inglese nella nostra Regione, dall’altro un livello di incidenza molto alto e ulteriormente in crescita nella settimana in corso, in particolare nella popolazione in età scolare, evidenziano un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, rendendo necessario un mantenimento delle misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili. ”;
RILEVATO che dalle analisi contenute nella citata relazione istruttoria trasmessa dal Dipartimento della Salute, testualmente emerge che:
1. in un campione di 12 regioni e la PA di Trento (pari ad oltre 51M di cittadini) nella popolazione al di sotto dei 19 anni si osserva Nell’ultima settimana di rilevazione per effetto dei provvedimenti restrittivi in atto in tutte le regioni si osserva una diminuzione dell’incidenza in tutte le fasce di età della popolazione, meno evidente nelle classi di età a partire dai 65 anni;
2. in Puglia, al contrario, la curva epidemica mostra ancora un andamento in salita, con un incremento dei nuovi positivi che interessa tutte le fasce di età con l’eccezione dei bambini tra 0-5 anni; la variazione più rilevante è associata all’incremento nella classe 14-18 anni (+16%), già caratterizzato da un elevato tasso di incidenza settimanale di 323 casi ogni 100.000 abitanti, e nella classe 11-13 anni (+9%);
3. Il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione Civile alla data dello 01.04, risulta pari a 318 casi per 100.000 abitanti, con valori più elevati in provincia di Taranto (395 per 100.000 abitanti) e in provincia di Bari (382 per 100.000 abitanti), e comunque in crescita in tutta la regione;
4. i dati della sorveglianza scolastica mostrano una riduzione dei contagi tra gli studenti e il personale scolastico;
5. Il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di isolamento/quarantena è in netta diminuzione.
Si può pertanto concludere che la Regione Puglia è ancora interessata da un incremento del numero di contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare.
Tale circostanza impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei contagi. ”;
RITENUTO che sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal competente organo sanitario, il principio di precauzione imponga all’Autorità regionale di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi;
CONSIDERATO che, pertanto, ferma restando la ripresa delle attività scolastiche in conformità alla previsione di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n.44/2021 in relazione al colore in cui è, o sarà collocata la Regione Puglia, occorre consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza, risultando tale già prevista misura, in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di precauzione;
CONSIDERATO che, a tal fine, rileva non solo la posizione degli alunni cosiddetti fragili, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 già consente la scelta della didattica digitale integrata in
alternativa alla didattica in presenza, ma anche la posizione dei loro familiari o conviventi che ad esempio siano in condizione di fragilità o siano estremamente vulnerabili o, comunque, ritengano di preservare l’ambito familiare dal contagio, scegliendo per i propri figli la didattica digitale integrata;
RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario;
Sentiti l’Assessore alla salute e l’Assessore all’Istruzione
 

EMANA
la seguente Ordinanza

1. Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare
ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.
2. Le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
3. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Bari, addì 4 aprile 2021

Il Presidente
Michele Emiliano

 

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