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Regione Emilia-Romagna
Decreto 6 aprile 2021, n. 43
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole.

IL PRESIDENTE

Visti:
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;
• il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS- COV-2”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
con cui vengono indicate le azioni che devono essere assicurate in ambito scolastico sia in termini di contact tracing che di misure aggiuntive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio;
Ritenuto opportuno in ragione dell’attuale andamento epidemiologico, approvare il documento allegato alla nota sopra indicata avente ad oggetto: “Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.”;
Vista la nota del 2 aprile 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, avente ad oggetto: Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Indicazioni.”;
Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
Dato atto dei pareri allegati;
 

ORDINA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato documento “Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.”, trasmesso con nota della Direzione Sanità del 6/04/2021;
2. Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 7 aprile 2021 e sono efficaci fino al 30 aprile 2021;
3. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
4. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
 

Stefano Bonaccini


Allegato 

 

Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.

Premessa
L’attività regionale di sorveglianza sulla diffusione di varianti del virus SARS-CoV-2 tramite sequenziamento WGS, ha documentato la consolidata e crescente presenza in Emilia-Romagna delle VOC e in particolare della variante “VOC 202012/01, Regno Unito” che è divenuta al momento prevalente rispetto al ceppo virale originario: in occasione dell’ultima indagine di prevalenza effettuata su indicazione del Ministero della Salute la prevalenza di varianti in Emilia-Romagna è risultata complessivamente del 96,5% rispetto al virus originale (88 % per la variante VOC 20212/01).
La variante VOC 20212/01, per la quale vi è il rilievo di maggior carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infettate e per un tempo verosimilmente più prolungato, ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità rispetto al ceppo virale originario (trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti) che si traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando un incremento anche nel numero di casi gravi con conseguente impatto sui sistemi sanitari.
Si rende quindi necessario implementare le attività di tracciamento e gestione dei contatti dei casi COVID- 19, vedi Circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 prot. 0003787, prevendendo per i contatti stretti di tutti i casi COVID-19 una quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione, con chiusura della stessa a seguito di tampone molecolare negativo eseguito al quattordicesimo giorno.

Misure di contenimento del contagio e di gestione casi COVID in ambito scolastico
Contact tracing.

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il dirigente scolastico/ responsabile della struttura/datore di lavoro e il referente COVID ed effettua l’indagine epidemiologica, verificando l’attuazione delle misure di prevenzione contenute nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19”, sottoscritto dalla Ministra dell’Istruzione con le OO.SS. il 6 agosto 2020, e il “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19” sottoscritto dai Ministri dell’Istruzione, del Lavoro e delle politiche sociali, della Salute, ANCI e OO.SS. del 14 agosto 2020, tra cui il rispetto delle misure di distanziamento e le modalità di utilizzo della mascherina.
Per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 2 giorni precedenti la data di effettuazione del tampone o di inizio sintomi del caso Covid-19.

Quarantena.
La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso ed è previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone al quattordicesimo giorno, la quarantena viene prolungata fino al ventunesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà senza test finale.
La quarantena verrà disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato.

Riammissione a scuola di caso confermato.
Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al quattordicesimo giorno ( se asintomatico da almeno 3 giorni ) dalla comparsa della positività o dei sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia). Qualora il test molecolare al quattordicesimo giorno risulti positivo, riprenderà la frequenza al ventunesimo giorno dopo test molecolare negativo. I casi di permanente positività al 21 giorno verranno direttamente valutati dai DSP.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO.
Identificazione contatti stretti:
Il Dipartimento di sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico.
Gli alunni della classe sono considerati tutti contatti stretti. I docenti, se hanno rispettato le misure anti-covid (mascherina e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno effettuare con immediatezza un test molecolare di screening e, in attesa dell’esito dell’analisi, potranno recarsi al lavoro senza però avere contatti con la classe. Qualora l’esito risulti negativo potranno riprendere l’attività regolare. Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-COVID ( distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica ) gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening ( antigenico o molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP.
Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena.

Servizi educativi 0 -3 e Scuole dell'infanzia.
Identificazione contatti stretti:
Fermo restando che, come noto, nei Servizi educativi e nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile evitare rapporti stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra loro né con i docenti, il DSP individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e in significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato.
Per tutti i contatti stretti di cui sopra viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica sulla base delle informazioni raccolte attraverso l’indagine epidemiologica e degli esiti dei test effettuati potrà valutare se estendere lo screening con tamponi ad altre classi/sezioni della scuola e, ove ritenuto necessario, richiedere un provvedimento di chiusura della stessa.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica potrà inoltre proporre in ambiti territoriali in cui vi sia evidenza di una elevata circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici/molecolari.

Vaccinazione COVID
Verrà assicurata l’effettuazione della vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 al personale educativo, insegnante, ausiliario e ai collaboratori a vario titolo coinvolti nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, per consentire lo svolgimento delle attività nelle migliori condizioni di sicurezza. La vaccinazione potrà essere effettuata presso il proprio MMG o ove il MMG pratica l’attività vaccinale. Per il personale scolastico che lavora nella nostra Regione ma non appartiene alla categoria degli assistiti dal Servizio Sanitario Regionale (non residenti senza scelta del medico) in sede di Commissione Salute nazionale si è condiviso che possano vaccinarsi presso la nostra regione presso i servizi sanitari territorialmente competenti previa segnalazione della propria candidatura sul portale regionale https://salute.regione.emilia-romagna.it/prenotare-vaccinazione-anti-covid, ferma restando la possibilità per coloro per i quali risulti logisticamente più semplice, di vaccinarsi presso la loro regione di residenza.

Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio.
In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti azioni:
1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni ( anche in relazione alle attuali favorevoli condizioni climatiche ) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora;
2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni. A questa disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo sportivo per lo svolgimento delle cui attività dovranno essere adottati specifici protocolli;
Di contro, non devono essere permessi:
1. assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione
2. lezioni di canto e lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato. A questa disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo musicale per lo svolgimento delle cui attività dovranno essere adottati specifici protocolli

Precisazioni in merito alle misure di prevenzione in caso di personale scolastico vaccinato:
Si riportano le ultime indicazioni in materia presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19
- Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
- Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.
Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale indicato*, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19.
- (Art. 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett d), decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Controlli interni e controlli esterni
Il rispetto della corretta e attenta applicazione dei protocolli COVID-19 in ambito scolastico nonché delle misure aggiuntive previste nel presente documento sono in capo ai dirigenti scolastici/responsabili delle strutture/datori di lavoro (in ragione dell’ordine e grado scolastico ). Si ricorda che è dovere dei dirigenti scolastici/responsabili delle strutture/datori di lavoro intervenire direttamente sui comportamenti di mancato rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus (mancato uso della mascherina quando prescritto e non rispetto del distanziamento), in particolare se tenuti dal personale scolastico, che mettono a rischio gli studenti e le loro famiglie, oltre che il personale scolastico stesso.
Il rispetto dei protocolli potrà poi essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.
Le check list utilizzate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica in occasione dei sopralluoghi per la verifica di tali requisiti, saranno messe a disposizione delle scuole e potranno essere utilizzate come strumento di autovalutazione da parte delle stesse, ricordando che gli aspetti presi in esame nelle check list possono non essere esaustivi degli approfondimenti che a seconda delle circostanze potranno rendersi necessari.