Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 14 luglio 2009
Validità: 01.07.2009 - 31.12.2011
Parti: Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Marche
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Apprendistato professionalizzante
Art. 4 Apprendistato in cicli stagionali
• Durata- Riconoscimento della qualifica
• Numero degli apprendisti
• Retribuzione apprendista a cicli
• Formazione dell'apprendista a cicli stagionali
• Modalità di erogazione
• Modalità di registrazione delle competenze nel libretto formativo
• Norme di riferimento
Art. 5 Diritto di precedenza
 Art. 6 Lavoro extra e di surroga
Art. 7 Tempo di consumazione dei pasti
Art. 8 Salario variabile
Art. 9 Integrazione malattia pubblici esercizi
Art. 10 Integrazione malattia alberghi - Imprese viaggio - Complessi turistici all'aria aperta
Art. 11 Infortuni sul lavoro alberghi - Imprese viaggio- Complessi turistici all'aria aperta
Art. 12 Conservazione del posto ( Periodo di comporto)
Art. 13 Decorrenza e durata
Allegato 3
• Richiesta parere di conformità per l'assunzione di apprendisti per cicli stagionali art. 3 contratto integrativo del turismo della Regione Marche
• Parere di conformità per l'assunzione di apprendisti

Contratto Integrativo del Turismo della Regione Marche per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo

Filcams-Cgil - Fisascat-Cisl - Uiltucs-Uil - Asshotel - Assocamping - Assoviaggi - Fiba - Fiepet

In data 14 Luglio 2009 presso la sede della Confesercenti Marche, Sita in Ancona, Via Giannelli n. 30 tra l'Associazione dei commercianti, degli operatori turistici e dei Servizi- Confesercenti della Regione Marche [...] e Filcams Cgil [...], Fisascat Cisl [...], Uiltucs Uil [...] si stipula il seguente contratto integrativo del Turismo della Regione Marche

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo è un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori della regione Marche dipendenti dalle aziende stagionali ed annuali di cui all'art. 1, Titolo 1 del CCNL settore Turismo del 31 luglio 2007 anche ai sensi e per gli effetti previsti dalla L 296/06 e successive modifiche ed integrazioni. Il Presente contratto costituisce inoltre condizione necessaria, insieme alla piena applicazione di tutti gli istituti del contratto nazionale (parte obbligatoria e normativa), per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative e per l'attivazione dei contratti di apprendistato disciplinati agli artt. 3 e 4 del presente accordo.

Art. 2 Relazioni sindacali
Viste le necessità del settore turistico già argomentate in premessa, le parti convengono di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete utili alla soluzione dei problemi e a tal fine concordano di istituire uno specifico momento di confronto annuale sull'andamento del settore, delle singole imprese, nonché sull'andamento degli obiettivi di salario variabile che le parti vorranno determinare a livello regionale o provinciale. In tale sede, visto l'interesse comune di mantenere un adeguato livello di occupazione e di professionalità, le parti analizzeranno dati di andamento della occupazione e le necessità formative dei lavoratori del settore.

Art. 3 Apprendistato professionalizzante
A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto in materia di apprendistato dal vigente CCNL del Turismo che statuisce al comma 2 dell'articolo rubricato "CONFORMITÀ" la possibilità di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica conformità dei piani formativi individuali, ed in considerazione di quanto disposto nell'a della DGR n. 976 del 2005 che ha recepito l'accordo stipulato con le parti sociali de 28/07/2005, le parti concordano di attribuire in via esclusiva alla commissione dell'ente bilaterale regionale costituita ad hoc ed operante ormai da diverso tempo, la verifica della congruità dei piani formativi individuali che dovranno pertanto essere inviati dalle imprese esclusivamente alla sede dell'ente bilaterale regionale. A tal proposito le parti si impegnano ad intervenire con l'amministrazione regionale per il recepimento dell'intesa e il superamento del duplice canale di rilascio dei pareri di conformità, in virtù del quale si le commissioni provinciali per il lavoro che gli enti bilaterali risulterebbero soggetti autorizzati.

Art. 4 Apprendistato in cicli stagionali
Le parti, in considerazione della evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato e delle peculiarità del turismo marchigiano, riconoscono anche nell'apprendistato in cicli stagionali uno strumento idoneo a favorire il collegamento tra scuola e lavoro ed in particolare l'alternanza tra scuola e lavoro nei periodi di interruzione estiva della frequenza scolastica, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché l'acquisizione di una qualificazione professionale propedeutica alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, In riferimento a quanto disposto all' articolo rubricato "Apprendistato in cicli stagionali" del Titolo IV Capo 1 del CCNL settore Turismo del 31 luglio 2007 ed alle profonde modifiche apportate alla disciplina dell'apprendistato (art. 23 comma 1 L. 133/08, circolare ministeriale 27/08 del 10/11/08), che ha abrogato la durata minima del contratto di apprendistato, sarà pertanto possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni fino ad un massimo di quattro e secondo quanto disposto al titolo "DURATA - RICONOSCIMENTO QUALIFICA del presente articolo, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro stagionale sia comunque compreso in un periodo complessivo massimo di 48 mesi consecutivi di calendario e che l'impresa turistica sia una impresa di tipo "stagionale". Per impresa stagionale si intende l'impresa che ha inoltrato al Comune e alla competente Camera di commercio apposita comunicazione attestante l'apertura nei soli periodi stagionali o che, tramite autocertificazione, attesti un'apertura non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, previo parere da chiedere all'Ente Bilaterale. La durata minima del contratto di apprendistato a cicli stagionali viene stabilita in mesi tre di calendario per ogni stagione. Tale limite inderogabile in via generale, potrà essere ridotto esclusivamente per la stagione estiva 2009 a mesi due, previo rilascio di parere di conformità da parte dell'ente Bilaterale di riferimento.
Resta inteso che l'espletamento della formazione esterna e il godimento delle ferie/permessi non dovranno in alcun modo incidere sulla durata minima.
L'azienda si impegna a comunicare ogni eventuale modifica nella articolazione del rapporto di apprendistato per cicli con un anticipo rispetto alla stagione estiva successiva di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta al lavoratore e all'ente bilaterale che ha rilasciato parere di conformità. Comunicazione preventiva che stabilisca la data di inizio della attività lavorativa, dovrà inoltre essere inviata al lavoratore prima dell'inizio di\ ogni stagione estiva e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.
[...]

Formazione dell'apprendista a cicli stagionali
In riferimento a quanto disposto al comma 4 dell'articolo rubricato "FORMAZIONE" del CCNL del turismo del 31/07/07 e dall'art. 49 co. 5 ter DLgs 276/03, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali dell'attività, le parti convengono di modificare la durata della formazione sia teorica che pratica in coerenza con la durata e la modalità di svolgimento del contratto stesso.
L'impegno formativo dell'apprendista a cicli sarà pertanto determinato come indicato in tabella:

n. mesiFormazione esternaFormazione interna
3
4
5
6
Maggiore di 6
30 ore
40 ore
50 ore
60 ore
Pari a quella prevista per gli apprendisti annuali
18 ore
20 ore
24 ore
30 ore
/

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai finì dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le parti convengono di assegnare agli Enti Bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Modalità di erogazione
Per quanto concerne le modalità di erogazione della formazione esterna le parti si danno atto di far specifico riferimento alle disposizioni impartite in materia dalla Regione Marche.
La formazione esterna potrà essere svolta sia prima dell'inizio del rapporto che nel corso dello stesso. La formazione impartita dovrà essere coerente con quanto previsto per il profilo formativo corrispondente di cui alla DGR n. 1113 del 26/09/05.
Le modifiche dei profili esistenti o l'introduzione di nuovi profili corrispondevi a professionalità non previste dalla delibera sopra citata, dovranno essere concordate parti firmatarie del presente accordo, previa ricognizione dei fabbisogni formativi e riferimento ai profili Isfol.

Norme di riferimento
Le parti si danno atto che le disposizioni in materia di apprendistato di cui al presente contratto integrativo integrano la normativa di legge e quanto statuito dal CCNL del Turismo del 31/07/07 a cui si fa specifico riferimento e rinvio sia per quanto espressamente normato che quanto non disciplinato.
Qualora dovessero insorgere incompatibilità fra la normativa stabilita dal presente contratto integrativo territoriale e quella in via di definizione della Regione Marche, le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con l'Amministrazione per ricercare le necessarie armonizzazioni.

Art. 6 Lavoro extra e di surroga
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 87 Capo VI del CCNL settore Turismo, il lavoro extra e di surroga potrà essere utilizzato nei seguenti casi:
- incremento lavorativo non prevedibile nei fine settimana;
- incremento lavorativo a seguito di festività ed eventi turistico-culturali sportivi fieristici di particolare importanza.

Art. 7 Tempo di consumazione dei pasti
Nei confronti dei lavoratori stagionali occupati per l'intera giornata presso le imprese alberghiere si stabilisce in due ore massime giornaliere la somma delle pause per la consumazione all'interno dell'albergo dei tre pasti principali: colazione, pranzo e cena.
Nei confronti dei lavoratori occupati presso i pubblici esercizi e campeggi il tempo per le consumazioni dei pasti, sempre che gli stessi vengano consumati all'interno dell'azienda, viene invece fissato in un'ora al giorno.

Art. 13 Decorrenza e durata
[...]
Per quanto non contenuto e specificato dal presente accordo valgono gli accordi precedenti e le norme di legge.