Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo
Data firma: 12 febbraio 2021
Validità: 30 aprile 2021*
Parti: CNH Industrial e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, Aqcfr, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Automotive, CNH Industrial
Fonte: fismic.it


Il giorno 12 febbraio 2021, tra CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo, e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, Aqcfr e Fiom-Cgil si conviene di provvedere ad un’ulteriore integrazione alle linee guida per lo svolgimento delle attività del Gruppo in Italia durante l’emergenza conseguente al COVID-19, concordate con l’accordo del 16/4/2020 e modificate ed integrate con gli accordi del 28/7/2020 e del 20/10/2020.
Delle integrazioni convenute con il presente accordo sarà fornita da parte dell’Azienda specifica illustrazione e di monitoraggio a livello di unità produttiva nell’ambito degli incontri dei comitati locali.
Le Parti valuteranno, alla luce dell’andamento del rischio epidemiologico e di ulteriori provvedimenti normativi correlati, eventuali aggiornamenti delle linee guida anche all’esito del monitoraggio delle integrazioni apportate con la presente intesa e si incontreranno entro la fine del mese di marzo 2021 per esaminare e valutare la situazione e assumere le relative determinazioni per il periodo successivo.
Le Parti convengono che l’intesa del 16/4/20, sulla base delle linee guida adattate ed integrate con gli accordi del 28/7/2020, 20/10/2020 e dell’accordo odierno, che costituiscono parte integrante dell'intesa, rimarrà in vigore sino al 30 aprile 2021 o, per il caso in cui sia differito ad una data successiva il termine dell’attuale fase di emergenza per l’epidemia Covid -19 da parte del Governo, sino a tale nuova data.

Allegato all’intesa del 12 febbraio 2021
Integrazioni a linee guida di regolamentazione delle misure per il corretto mantenimento delle misure di prevenzione Covid del Gruppo CNH Industrial in Italia


Ampliamento delle misure di prevenzione - Test Antigenici Rapidi
In coerenza con l’attuale sperimentazione dei test antigenici rapidi presso Iveco Defence di Bolzano, ai lavoratori della CNH Industriai sarà assicurata da parte aziendale, a complemento della vigilanza sanitaria definita dai protocolli pubblici che si rivolge principalmente a soggetti che abbiano avuto un contatto stretto¹ con un caso positivo confermato, la possibilità di ricorso a Test Antigenici Rapidi su base volontaria nelle circostanze, modalità e limiti previsti di seguito.
Al fine di effettuare un accertamento, in via cautelativa, di casi di potenziale rischio di contagio in azienda viene offerta la possibilità di sottoporsi a Test Antigenici Rapidi nei casi di seguito descritti:
1. Lavoratore identificato come contatto prossimo a seguito dell’attività di tracciamento dei contatti di un caso positivo confermato. Per contatto prossimo si intende una persona che ha operato nelle vicinanze di un caso positivo Covid 19 confermato, rispettando comunque tutte le misure di prevenzione adottate dall' azienda, in particolare il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di mascherina chirurgica oppure l’utilizzo di mascherina FFP2 nel caso in cui, eccezionalmente, non sia possibile il distanziamento.
2. Lavoratore asintomatico che per motivi di lavoro ha svolto la sua attività presso clienti o fornitori presso i quali si siano evidenziati, successivamente, casi di positività.
L’identificazione dei dipendenti che rientrano in ciascuno dei casi sopra indicati sarà effettuata, sulla base delle definizioni tecniche previste dalle autorità sanitarie e dai protocolli aziendali di EHS, dal Medico Competente aziendale attraverso specifica valutazione in collaborazione con RSPP e HR. Per garantire il rispetto della privacy dei dipendenti sottoposti ai test, l’esito degli stessi avrà come destinatario, oltre al dipendente interessato, il Medico Competente o il Medico Competente Coordinatore, ove presente.
Il lavoratore che manifesti durante l’orario di lavoro sintomi compatibili, secondo la valutazione del Medico Competente, con il COVID-19 è invitato, secondo la prassi già in atto, a recarsi presso il proprio domicilio e ad informare tempestivamente il proprio medico di famiglia. A coloro che siano identificati, secondo la procedura precedentemente illustrata, come contatti prossimi di tale lavoratore, in attesa che questo sia sottoposto, da parte dell’Autorità sanitaria pubblica, al tampone molecolare o, comunque, alle misure previste dai protocolli pubblici, verrà offerta la possibilità di sottoporsi a Test Antigenici Rapidi.
I Test Antigenici Rapidi saranno effettuati presso laboratori e centri convenzionati specializzati ‘di prossimità’ di cui si fornisce elenco.

CENTRI CONVENZIONATI
 

TEST COVID-19 ANTIGENICO RAPIDO

Sito

Struttura di riferimento

TORINO
S. MAURO

CEMEDI

BRESCIA

Progetto Servizi

SUZZARA

(fornitori scelti per Piacenza o Brescia)

PIACENZA

METE

MODENA
S. MATTEO

TEST

JESI

FORMEDLAB

LECCE

UFEBRAIN

LECCE

Laboratori Analisi di ART1NI MARIA ADELE s.r.1.

FOGGIA

ERGOCENTER

BOLZANO

Attività eseguita nella Sala Medica del Plant con acquisto kit da EDIAGNOSTICS


Integrazione linea guida su rispetto della distanza di 1 metro, prevenzione di code e assembramenti in mense, caffetterie e aree relax
Per migliorare ulteriormente il distanziamento e la protezione dei lavoratori durante la consumazione dei pasti presso le mense aziendali, sono già state posizionate barriere di plexiglass sui tavoli delle mense a separazione dei commensali.

Integrazione linee guida su fornitura di mascherine e altri eventuali DPI specifici
In via sperimentale, presso lo stabilimento Iveco di Suzzara sono state assegnate mascherine trasparenti ai responsabili di lavoratori audiolesi, al fine di agevolarne l’interazione sul luogo di lavoro. Le Parti si incontreranno all’esito della sperimentazione entro il 30 marzo 2021 per valutarne l’efficacia ed eventualmente estendere la prassi anche ad altri stabilimenti.

Integrazione linee guida su gestione di personale a rischio con specifiche fragilità
Per assicurare massima tutela sui luoghi di lavoro al personale a rischio con specifiche fragilità, garantendo al contempo il rispetto della loro privacy, è già prevista, su indicazione del medico competente, l’assegnazione agli stessi di mascherine FFP2 (su base volontaria).

Modalità di esercizio dei diritti sindacali di affissione e di assemblea
La CNH Industriai metterà a disposizione strumenti per la gestione di bacheche e assemblee sindacali on-line a favore dei lavoratori che svolgono la loro attività in modalità agile, attraverso il portale aziendale e lo strumento di video/call conference TEAMS, da marzo 2021 e, progressivamente, in tutti i siti in cui siano presenti RSA, sulla base dei requisiti tecnici della suddetta strumentazione e secondo quanto sarà definito da specifica procedura operativa aziendale.
Per quanto riguarda il personale che svolge la propria attività lavorativa presso la sede aziendale, le assemblee sindacali in presenza saranno realizzate attraverso soluzioni organizzative atte ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, da individuarsi a livello di singola unità produttiva. A tal fine, l’Azienda fornisce localmente alle rappresentanze sindacali aziendali puntuale indicazione dei locali disponibili e della relativa capienza massima consentita. Andrà comunque privilegiato lo svolgimento dell’assemblea in adeguate aree all’aperto, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
In ogni caso le assemblee sindacali dovranno essere indette secondo quanto definito dalla vigente normativa legislativa e contrattuale applicabile. A fronte di una richiesta di assemblea, nell’unità produttiva interessata lo sdoppiamento in modalità “in presenza” e “on-line” (per i diversi tipi di lavoratori) o il frazionamento logistico della stessa (per garantire migliori condizioni di sicurezza) dovrà essere realizzato nel medesimo orario al fine di non arrecare pregiudizio alla continuità produttiva e operativa aziendale; diversamente, ogni evento sarà considerato una richiesta di assemblea a sé ai fini del computo del monte ore a disposizione dell’unità produttiva.
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¹ Per contatto stretto si intende (Fonte: Ministero della Salute) una persona che:
- vive nella stessa casa di un caso Covid -19 (valido nel caso di dipendenti appartenenti allo stesso nucleo familiare che lavorano nello stesso stabilimento)
- ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una stretta di mano)
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19 a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti
- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un'aula, una sala riunioni o la sala d'attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuali idonei