Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie

Circolare 19 giugno 2020 m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U
 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi uffici in indirizzo
e, p.c.
Al Sig. Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi


OGGETTO: emergenza epidemiologica da Covid 19 – Utilizzo di strumenti di controllo della temperatura a distanza negli Uffici giudiziari.

Con riferimento alle problematiche connesse alla misurazione della temperatura a distanza rappresentate da taluni Uffici giudiziari, occorre richiamare preliminarmente le indicazioni contenute nella circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi prot. n. 70896 del 2 maggio 2020, da cui emerge che le disposizioni del Ministero della salute e, da ultimo, del d.P.C.M. 26 aprile 2020, non contengono, al momento, indicazioni circa l’obbligatorietà della misurazione della temperatura corporea per chi accede agli uffici pubblici e le indicazioni fornite dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali ricomprendono tale misura nell’ambito degli obblighi di informazione al lavoratore e prevedono l’eventualità che: “Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea”.
Il contesto di riferimento è illustrato nella citata circolare del Capo Dipartimento del 2 maggio 2020, laddove si evidenzia come “tale attività e gli strumenti necessari per svolgerla non costituiscono un obbligo, né le norme chiariscono le molte problematiche relative alle modalità di rilevazione della temperatura corporea, al trattamento dei dati personali, alla tipologia di strumenti da utilizzare (con indicazione delle spese di acquisto e di gestione) né al personale da destinare a tale servizio.
Consegue che non si potranno prendere in considerazione le richieste provenienti dagli uffici giudiziari che non siano precedute e sorrette dall’interlocuzione con le Autorità regionali preposte, ovvero con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, con la Protezione civile e con i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, e comunque non sostenute da un chiaro obbligo normativo (anche regionale) o da prescrizioni provenienti dalle Autorità sopra indicate.
Inoltre, prima di procedere a tali acquisti, dovrà essere chiaro ed adeguatamente illustrato il contesto organizzativo relativo al loro utilizzo (personale che rileva la temperatura, conservazione e trattamento dei dati, procedura conseguente alla rilevazione di casistica di temperatura superiore a 37,5 gradi, ecc.) e dovranno essere attentamente valutate anche le ricadute finanziarie connesse alle modalità di rilevazione e allo strumento tecnico utilizzato. Gli uffici giudiziari potranno invece provvedere – con i fondi per il materiale igienico sanitario (capitolo 1451.14) e senza necessità di specifica autorizzazione da parte di questa amministrazione centrale (purché trattasi di unità assolutamente limitate e di modica spesa) – all’acquisto di termometri laser, da intendersi come presidi di carattere sanitario (utili ad esempio nei casi di emergenza, come l’improvvisa insorgenza di sintomi o malori, ovvero per eventuali controlli a campione qualora fosse necessaria l’acquisizione di autocertificazioni all’ingresso) in sostituzione dei normali termometri, il cui utilizzo appare consono all’attuale situazione di emergenza sanitaria.”
Come già rilevato nelle precedenti circolari del Capo Dipartimento, le considerazioni sopra esposte inducono, pertanto, a ritenere che la predisposizione di servizi e strumenti dedicati alla rilevazione della temperatura non è la principale misura precauzionale di contenimento e contrasto della diffusione dell’epidemia di COVID-19, attesa la prevalenza da accordare a misure di organizzazione del lavoro e degli spazi degli uffici giudiziari incentrate, sull’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettiva, sul distanziamento sociale, sulla formazione ed informazione, sulla corretta igiene delle mani.
È già stato indicato nella precedente circolare del 2 maggio del Capo Dipartimento che, tuttavia, specifiche e stringenti valutazioni del rischio biologico contenute nel D.V.R. ovvero indicazioni contenute nella normativa regionale oppure le prescrizioni provenienti dalle Autorità sanitarie locali, possono rendere necessaria od opportuna l’adozione di sistemi di misurazione della temperatura.
Per tali ipotesi, prescindendo quindi dalla semplice rilevazione della temperatura che pure ne costituisce la premessa, vi può essere una valutazione di opportunità da parte dell’Organo competente inerente ad interventi di regolazione degli accessi che si integrino con un sistema di controllo della temperatura sulla base delle considerazioni sopra esposte.
Come già anticipato quindi nelle precedenti riunioni in call conference con i vertici dei vari distretti, consegue che qualora le richieste di sistemi di controllo accessi con accertamento della temperatura siano giustificate dalla necessità, alla ripresa delle attività degli uffici giudiziari, di evitare la formazione di file ed assembramenti, da motivi di sicurezza e di gestione degli accessi, oltre che dalla necessità di garantire l’incolumità di chi vi opera, i responsabili degli Uffici giudiziari potranno esplicitare tali specifiche esigenze a questa Direzione generale, per l’acquisizione di appositi apparati a ciò preposti che andranno eventualmente ad integrare gli attuali sistemi di video sorveglianza o di controllo accessi, come di seguito esemplificati.
Appare, pertanto, opportuno evidenziare alcune descrizioni tecniche dei differenti strumenti che possono essere adottati al fine di permettere una corretta valutazione delle esigenze e dell’organizzazione correlata e differenziata in relazione alle diverse soluzioni tecniche, anche in ragione alle significative differenze di costo delle differenti soluzioni.
Questa Direzione generale ha, infatti, provveduto a verificare sia taluni prodotti disponibili sul mercato che le loro caratteristiche ed i costi medi, come da scheda tecnica riportata (all.1).
Di seguito i vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi:

1 - Telecamere termiche:

  • Pro: possibilità di controllo di più soggetti contemporaneamente, nessun intervento da parte dell’operatore, velocità nel controllo.

  • Contro: costo, necessità di installazione, taratura e di formazione all’utilizzo.

2 - Termoscanner a torretta:

  • Pro: costo relativamente contenuto, nessuna installazione né formazione. Non necessitano di avvicinamento dell’operatore per il controllo ma, se non integrato con il sistema di controllo accessi, comporta la presenza di un operatore con possibili oneri aggiuntivi legati allo svolgimento del servizio per tutto il tempo di apertura dell’ufficio.

  • Contro: utilizzabili su singolo varco.

Posto quanto sopra, al fine di una corretta pianificazione della spesa in relazione alla complessiva gestione delle risorse disponibili, nell’ottica della indispensabilità ed economicità delle scelte nonché in considerazione delle effettive condizioni di diffusività dell’epidemia nei singoli territori, si ipotizza che le telecamere termiche – in ragione dell’elevato costo unitario e del tempo necessario per le operazioni di fornitura, installazione, test e formazione – possano essere previste esclusivamente, a integrazione di impianti di video sorveglianza già esistenti, in edifici dove il numero di accessi singoli giornalieri sia numericamente consistente e, quindi, tendenzialmente nelle sole sedi distrettuali di maggiori dimensioni e, in particolare, negli edifici dove si concentrano la maggior parte degli accessi per la compresenza di più Uffici giudiziari.
L’adozione di tale soluzione non dovrà comportare ulteriori oneri aggiuntivi connessi all’utilizzo del dispositivo.
Negli altri uffici giudiziari, con un numero di accessi contenuto ma comunque significativo, è preferibile e consigliabile l’utilizzo dei termoscanner a torretta, sempre che sia limitato o limitabile il numero di varchi da attrezzare.
La convenienza di tale scelta resta, comunque, condizionata dalla possibilità di integrazione dei predetti dispositivi nel circuito sistema di controllo e vigilanza di sicurezza degli accessi in edifici con gravoso afflusso di utenza.
Si segnala come la richiesta dovrebbe essere preceduta da un’interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte di appello; anche tale integrazione non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi quali, ad esempio, un incremento degli oneri per la vigilanza.
Le due soluzioni sopra prospettate (termocamera integrata con il sistema di VDS ovvero termoscanner integrato con il sistema di controllo accessi), infatti, si configurano come forniture aggiuntive (rif. art. 106 del d.lgs. 50/2016) rispetto ai contratti in essere e sono, pertanto, riconducibili alle attribuzioni delle Procure generali che provvederanno nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate (salvo eventuali integrazioni), previa la consueta autorizzazione per importi superiori ai 5.000 euro.
Per l’eventuale acquisto di ulteriori dispositivi, non integrabili con i sistemi esistenti (e diversi dai termometri ad infrarossi), ipotesi da considerare in via residuale, appare opportuno che le Corti di appello e le Procure generali – per imprescindibili esigenze di uniformità nel distretto attese anche le rispettive competenze quale funzionario delegato per le spese di funzionamento – provvedano a raccogliere le esigenze nell’ambito dei corrispondenti distretti raccomandando di effettuare una attenta valutazione in termini di economicità della spesa e di concreta utilizzabilità del dispositivo prescelto. Questa Direzione generale provvederà, quindi, ad assegnare le occorrenti risorse finanziarie sulla base delle richieste, analiticamente formulate per Ufficio giudiziario, che verranno trasmesse dagli Uffici distrettuali.
Per quanto afferisce ai termometri ad infrarossi – scelta da prediligere in tutte le realtà che non presentano i peculiari problemi di gestione degli accessi sopra indicati – si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare del Capo Dipartimento del 2 maggio 2020.
Si evidenzia, in ogni caso e a prescindere dal dispositivo adottato, l’opportunità che gli Uffici giudiziari predispongano un protocollo per la gestione sia dell’apparato prescelto e delle persone addette a tale servizio (si ribadisce l’impossibilità che tale servizio possa essere svolto dal personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari, per l’evidente scostamento dalle mansioni alle quali può essere adibito), sia delle modalità di gestione di situazioni di rifiuto al controllo o di persone che dovessero risultare al di fuori dal range di temperatura giudicato corretto ed idoneo all’accesso.
Le evidenziate indicazioni guideranno le valutazioni di carattere tecnico-economico che saranno effettuate da questa Direzione generale a fronte delle richieste che perverranno dagli uffici distrettuali, nell’ambito delle risorse già assegnate alle Procure generali (fatte salve eventuali integrazioni occorrenti) o di specifiche assegnazioni che saranno effettuate in favore delle Corti d’appello, con imputazione sul capitolo 7211, p.g. 2.
 

Il Direttore Generale Reggente
Lucio Bedetta


Allegato 1
SCHEDA TECNICA STRUMENTI PER IL CONTROLLO TEMPERATURA

1 - Gli scanner termici o telecamere termiche utilizzano la termografia a infrarossi, e prevedono una videocamera particolare (termocamera) che si può collegare ad un monitor esterno, o è fornita di un display, che rappresenta graficamente le temperature misurate sul paziente.
La termografia ad infrarossi è la soluzione più efficace ed immediata per rilevare una temperatura corporea elevata, che può quindi essere sintomo di febbre.
Il sistema permette il rilevamento di più soggetti contemporaneamente.
Tale termocamera è dotata di due obiettivi, uno con il compito uno di rilevare i soggetti, e l’altro con il compito di sola rilevazione termica. Nel momento in cui la temperatura rilevata alla persona (solo fronte) supera la soglia prefissata in programmazione, il sistema la identifica, ne memorizza il volto e lo mostra all’operatore addetto al controllo indicando con allarmi sonori e visivi, ponendo la temperatura misurata nel perimetro facciale del soggetto senza rischio di errore, operazione non di poca importanza poiché non delega all’operatore la facoltà di effettuare i controlli a campione ma di avere un test costante nella quantità e nel tempo.
Il sistema nel suo complesso consiste pertanto nella installazione di termocamere ai varchi di accesso del personale e dei visitatori esterni, le quali rilevano l'intensità delle radiazioni elettromagnetiche nello spettro infrarosso emesse da tutti gli oggetti in funzione della loro temperatura. L'elettronica della termocamera registra l'intensità della radiazione infrarossa per creare un'immagine termografica e per indicare le temperature emesse, con un grado di tolleranza di circa 0,3-0,5 gradi.
Con l’apparato in questione, si ha la possibilità di impiegare, da remoto, un solo addetto al controllo senza necessità di avvicinamento per la misurazione, cosi come invece necessitano apparati termo scanner portatili, ampiamente utilizzati in questo periodo all’ingresso dei locali commerciali. Il controllo con il sistema portatile inoltre, prevede la misurazione per ogni singolo soggetto e questo potrebbe comportare code in considerazione del numero di utenti medi che accedono alla struttura.
Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, il sistema di telecamere termiche prevede la modalità “solo termica”, modalità questa, utilizzata per rendere irriconoscibile il soggetto anche all’operatore delegato al controllo, regola che blinda completamente la riservatezza del dato poiché risulterebbe a parità di un normalissimo metal detector con l’emissione di un allarme acustico.
L’osservazione dei soggetti sottoposti a controllo, comunque potrà essere effettuata con un client dedicato e con NVR (registratore digitale) riservato alla conservazione delle immagini. Tale impianto è di fatto un impianto video, per cui in materia di riservatezza dei dati vige la legge attualmente in vigore, la cui durata della registrazione e conseguente cancelleazione delle immagini può essere configurata a piacere.
Nella figura che segue è riportato un esempio di telecamere termiche e di funzionamento:

Queste tecnologie hanno un costo medio di mercato, a seconda della marca del prodotto, che varia dai 7.000 ai 15.000 euro + IVA circa per varco, costo complessivo in opera.
2 - Una seconda soluzione è costituita dai termoscanner di ridotte dimensioni, costituiti essenzialmente da un dispositivo tipo tablet dotato di telecamera e misuratore di temperatura, che può essere montato su un tornello, treppiede oppure su supporti appositamente predisposti (si veda foto).
     
Il soggetto da controllare può avvicinarsi in autonomia al dispositivo ed effettuare il controllo.
Il costo oscilla dai 2.500 ai 3.500 euro + IVA per singolo dispositivo in opera.
Anche in questo caso la soglia di attenzione per entrambe le tecnologie, visto l’errore medio di 0,3-0,5 gradi circa, viene usualmente fissata a 37.5 gradi misurati dallo strumento.