Categoria: 2009
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo regionale
Data firma: 19 marzo 2009
Validità: 01.07.2007 - 31.07.2011
Parti: Assiv, Anivp, Assvigilanza, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Piemonte
Fonte: UILTUCS-UIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Nuove licenze, tariffe, regolamenti e prescrizioni.
Art. 4 - Formazione professionale e politiche del lavoro
• Azioni positive per le pari opportunità
Art. 5 - Sicurezza.
Art. 6 - I titoli di polizia dei lavoratori.
Art. 7 - Cambi di appalto e/o affidamento di servizio.
Art. 8 - Ente bilaterale
Art. 9 - Organizzazione del lavoro.
Art. 10 - Orario di lavoro e sistema di applicazione.
Art. 11 - Riposo settimanale.
Art. 12 - Banca ore.
Art. 13 - Straordinario e banca ore.
Art. 14 - Ferie.
Art. 15 - Riconoscimento al merito di servizio
Art. 16 - Parte economica.
• Salario variabile
• Quota economica collettiva.
• Quota economica individuale.
• Modalità di erogazione.
Art. 17 - Assegno ad personam.
Art. 19 - Buono pasto
Art. 20 - Patente di guida.
Art. 21 - Rimborso spese e trasferta
 Art. 22 - Visite mediche, tiro a segno.
Art. 23 - Mezzi di servizio.
Art. 24 - Divisa ed equipaggiamento.
Art. 25 - Permessi per gravi motivi familiari.
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 27 - Diritti sindacali
• Permessi Sindacali
• Assemblea
Art. 28 - Decorrenza e durata.
Art. 29 - Identificazione dei soggetti contrattuali.
Allegati
Allegato A Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Alessandria e Provincia
Allegato A/1 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Asti e Provincia
Allegato A/2 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Cuneo e Provincia
Allegato A/3 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Novara e Provincia; Verbano Cusio Ossola e Provincia
Allegato A/4 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Torino e Provincia
Allegato A/5 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Vercelli e Provincia, Biella e Provincia
Allegato B Divisa ed equipaggiamento
Allegato C Modalità di possesso delle armi di ordinanza.
Allegato D Assegno ad personam.

Contratto collettivo integrativo regionale di lavoro valido per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte

Il giorno 19 marzo 2009, in Torino tra Associazione italiana vigilanza (Assiv) [...], Associazione nazionale fra gli istituti di vigilanza privata (Anivp) [...], Associazione nazionale fra gli istituti di vigilanza privata (Assvigilanza) [...], Unione nazionale istituti vigilanza (Univ) [...] e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams Cgil) Piemonte rappresentata: dal Segretario Generale [...]; dal Segretario Regionale [...]; dai Segretari Territoriali [...], dai Rappresentanti Sindacali Aziendali [...], Federazione italiana addetti servizi commerciali affini e turismo (Fisascat-Cisl) ) Piemonte rappresentata: dal Segretario Generale [...]; dai Segretari Territoriali [...]; dai Funzionari degli Uffici Sindacali Territoriali [...]; dai Rappresentanti Sindacali Aziendali [...], Unione italiana lavoratori turismo, commercio, servizi (Uiltucs-Uil) Piemonte rappresentata: dal Segretario Generale [...], dal Segretario Generale Aggiunto [...]; dai Segretari Regionali [...]; e dal Responsabile dell’Ufficio Vertenze e Contenziosi [...], dai Funzionari dell’Ufficio Sindacale Regionale [...], dai Responsabili e Funzionari Territoriali [...], dai Rappresentanti Sindacali Aziendali [...]
Visti
- la disdetta delle Organizzazioni Sindacali del Contratto Collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte precedentemente vigente;
- il Contratto Collettivo Nazionale vigente ed in particolare l'articolo 10;
Esaminata
- la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite;
Si è stipulato
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Regione Piemonte, composto da: 29 articoli e 4 allegati, tutti approvati e sottoscritti.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale del Piemonte disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro dei dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Regione Piemonte. Esso è parte integrante del vigente CCNL e come tale deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli Istituti di Vigilanza comunque costituiti.
Il presente Contratto, deve essere considerato un complesso normativo inscindibile, che, essendo globalmente di miglior favore, annulla e sostituisce, nel rispetto delle decorrenze da questo previste, ad ogni effetto le norme del “Contratto Integrativo di Lavoro per i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte sottoscritto il 12 luglio 2004” e di tutti i precedenti Contratti Integrativi di pari livello e Contratti Integrativi Provinciali a suo tempo stipulati in Piemonte.
Rimangono valide le norme e le condizioni di miglior favore o le norme non trattate nel presente Contratto intervenute tra le parti contrattuali stipulanti il medesimo anche contenute nei Contratti ed Accordi Aziendali.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le Parti, convengono di operare affinché vengano colte le opportunità di sviluppo qualitativo e quantitativo del settore della Vigilanza Privata; a tal fine si adopereranno per fare in modo che i compiti tipici della Vigilanza Privata vengano svolti dagli Istituti del settore e per evitare, che la committenza provveda direttamente con dipendenti propri a discapito della sicurezza e della professionalità, anche in ragione di quanto stabilito dal DL 59/2008 (convertito) e dal DPR 04/08/08 che hanno rispettivamente modificato il TULPS e il suo Regolamento di Esecuzione nella parte relativa alla disciplina delle Guardie Particolari Giurate e degli Istituti di Vigilanza.
È altresì necessario contrastare le diverse forme di attività proposte come servizi integrati di sicurezza, quando costituiscono sleale concorrenza in violazione delle norme del TULPS e delle Leggi vigenti, che pregiudicherebbero l'occupazione nel settore, i diritti normativi ed economici attualmente garantiti ai lavoratori impiegati in detti compiti e la qualità dei servizi.
Le Parti, nel prendere atto degli interventi normativi di riforma del settore convengono sulla necessità di una gestione della vigente legislazione, che sappia cogliere e dare risposta alle esigenze attuali del settore, sia per quanto attiene la problematica delle Imprese, che dei lavoratori, nonché quella comune.
Anche a tale fine le OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie il presente Contratto, convengono sui punti di seguito espressi, per l’applicazione dei quali, nelle parti di propria non esclusiva competenza, interesseranno con azioni congiunte le Istituzioni pertinenti.
Le Parti, sui temi di interesse del settore da rappresentare alle Autorità Istituzionali assumeranno posizioni comuni, affinché gli stessi siano resi più forti e rappresentativi, fatta salva la rappresentazione di proprie posizioni in caso di valutazioni distinte.
Le Parti, allo scopo di quanto qui espresso, ritengono necessario rafforzare il patrimonio di conoscenza comune sui processi che investono il settore per esaminarne i vari aspetti e governarne, per quanto possibile, cause ed effetti, con adeguati interventi nell’interesse dei lavoratori, delle imprese e dell’utenza.
Le Associazioni imprenditoriali, pertanto, forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Regionali e Provinciali firmatarie del presente contratto, informazioni globali riferite al settore ed in particolare: sugli aspetti di ordine strutturale, sugli organici, sulle prospettive di sviluppo, sui nuovi tipi di servizi anche in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie, sulla gestione della banca ore, sulle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, dei riposi e dei turni.

Art. 3 - Nuove licenze, tariffe, regolamenti e prescrizioni.
Le Parti si adopereranno:
affinché eventuali nuove licenze vengano concesse sulla base delle reali esigenze del mercato ed alla condizione che non intacchino la stabilità o lo sviluppo occupazionale, tenendo conto della professionalità, della capacità tecnica e della capacità economica dei richiedenti, tali da offrire sufficienti garanzie di qualità ai fruitori dei servizi ed assicurare il rispetto dei diritti contrattuali e di legge ai lavoratori occupati;
affinché le tariffe dei servizi offerti rispettino sempre il reale costo del lavoro e della sicurezza sia individuale che collettiva del personale, evitando di creare sofferenze economiche agli Istituti, e di pregiudicare: la qualità dei servizi, la sicurezza ed i diritti normativi ed economici dei lavoratori;
affinché i regolamenti delle attività degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Giurate approvati dalle Autorità e le prescrizioni di queste ultime, tengano conto che, per quanto attiene le materie di carattere sindacale regolate dai Contratti Collettivi, le norme contrattuali sono l’esclusivo riferimento delle Parti.

Art. 4 - Formazione professionale e politiche del lavoro
Ferma restando la responsabilità delle Aziende nell’adempiere gli obblighi formativi e l’esclusiva competenza delle Parti in materia di formazione professionale, queste ultime favoriranno le attività formative del settore programmando piani di formazione ed aggiornamento professionale e predisponendo i relativi corsi per il personale occupato, dei quali le Aziende interessate potranno beneficiare.
[...]
Le Parti cureranno la programmazione e la progettazione dei corsi, che saranno invece svolti da Enti preposti alla formazione professionale riconosciuti ed accreditati dalla Regione Piemonte. Tali Enti, aventi queste caratteristiche, saranno scelti per accordo unanime delle Parti.
[...]
La formazione potrà essere pianificata per i lavoratori occupati o occupandi di: una singola Azienda, più Aziende, a livello Settoriale; così come la formazione potrà essere programmata ed effettuata a livello Regionale o Provinciale, ciò rispetto alle necessità, ai bisogni ed alle opportunità. Le Aziende che aderiranno ai piani formativi dovranno farsi carico fino a concorrenza, rispetto ai finanziamenti pubblici, dei relativi costi.
[...]
Le Parti infine potranno predisporre piani formativi per gli RLS e informativi per la generalità dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, anche in adempimento degli ultimi dettati legislativi.

Art. 5 - Sicurezza.
si ribadisce la necessità che le Imprese garantiscano l’efficienza: degli automezzi utilizzati per i servizi, degli strumenti in dotazione delle Guardie Giurate, della centrale operativa e di un sistema di pronto intervento in caso di necessità.
Le Parti ritengono inoltre, di operare con opportune azioni, anche congiunte, per far sì che la committenza, nel limite delle possibilità e delle responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare aree idonee e sicure, per i lavoratori ed i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasbordo valori.

Art. 8 - Ente bilaterale
Si individua nell’Ente Bilaterale Regionale uno strumento utile per lo svolgimento dei compiti conseguenti alla gestione delle politiche bilaterali individuate dal presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro, come l’intero precedente art.4, nonché per quelli già citati all’art. 6 del vigente CCNL sulle materie lì indicate, opportunamente regolate da accordi tra le Parti e rapportate alla valenza Regionale e per lo svolgimento di ulteriori compiti, anche su nuove materie, ad Esso demandati da eventuali successivi accordi che le Parti riterranno stipulare.
L’Ente potrà essere inoltre sede:
- della Commissione Paritetica Regionale che potrà essere costituita dalle OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente Contratto, al fine di interpretare, qualora richiesto, le norme qui sottoscritte e quelle relative a futuri accordi sottoscritti dalle medesime Parti;
- di conciliazione per definire eventuali contenziosi individuali e collettivi;
- di un eventuale arbitrato relativo alle controversie collettive ed individuali;
- dell’Organismo Paritetico Regionale deputato alla verifica della regolarità delle procedure e della loro validazione, relative alla gestione della dlg.81/2008 ed ulteriore normativa di riferimento nonché dell’accordo di settore e degli esiti elettorali.
Fermo restando che l’Ente dovrà essere costituito con caratteristiche paritetiche tra le OO.SS. Regionali e le Associazioni Imprenditoriali, firmatarie del presente Contratto e che le decisioni dovranno avere l’unanimità dei consensi dei soggetti sociali che lo compongono, lo statuto dell’Ente Bilaterale, così come il regolamento di attività ed i regolamenti di istituzione, composizione e funzionamento per quanto previsto nei commi precedenti, saranno specificamente concordati e redatti dalle Parti nei tempi strettamente necessari, in conformità alle disposizioni previste dal CCNL.
In ogni caso si precisa che i tempi necessari alla costituzione dell’Ente Bilaterale e degli altri Organismi citati al presente punto, non costituiranno motivi ostativi alla piena applicazione, dalla loro decorrenza, di tutti i punti definiti dal presente Contratto, né di qualsiasi ulteriore attività, anche esplicitamente, ma solo auspicabilmente demandate all’Ente Bilaterale..

Art. 9 - Organizzazione del lavoro.
Gli Istituti di Vigilanza programmeranno i turni di lavoro, in modo da consentire il godimento dei riposi contrattuali e di legge, dando comunicazione ai lavoratori di tali turni ed orari con congruo anticipo ed in modo da non mettere le Aziende in difficoltà in relazione alle esigenze di sicurezza ed in considerazione dei servizi svolti da ogni Istituto di Vigilanza. Tali turni ed orari potranno essere eventualmente modificati solo per i casi eccezionali e motivati, previa comunicazione e motivazione ai lavoratori.
A tale fine, l'Azienda comunicherà ad ogni lavoratore, attraverso foglio aziendale, la programmazione, almeno settimanale, dei servizi che dovrà svolgere;
[...]
- le modalità di consegna dei fogli aziendali, riportanti la programmazione dei servizi, non dovranno creare disagi ai lavoratori e saranno concordate con le RSA/RSU;
- i fogli aziendali dovranno essere identificabili e la consegna ai lavoratori dovrà essere riscontrabile;
- la Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio.
[...]
Nell'impossibilità di fare effettuare al singolo lavoratore l'intero orario giornaliero, nessuna decurtazione salariale verrà effettuata al lavoratore, ma si dovrà procedere a recuperare le ore di lavoro al massimo, entro il mese, in altri giorni, ad esclusione dei giorni di riposo, permessi retribuiti e ferie.
La compensazione non potrà superare le 2 h giornaliere (5h - 9h).
Questa norma è applicabile nel caso si riscontri pari esigenza dell'Azienda e del singolo lavoratore, esplicitata, da entrambe le parti, per iscritto in unico foglio in doppia copia, una per parte e sottoscritto con la chiara volontà di avvalersi del compensativo, specificando tempi e modalità. Il lavoratore dovrà essere assistito dalla Organizzazione Sindacale o da un RSA./RSU.
Deroghe alle 2 h giornaliere di compensativo, per casi specifici, potranno essere concordati con le RSA./RSU unitamente alle OO.SS. Territoriali.
I turni giornalieri del normale orario di lavoro dovranno essere svolti, di norma, in modo continuativo e comunque nell'arco massimo di 11 ore, salvo motivate ed eccezionali esigenze di servizio preventivamente comunicate ai lavoratori.

Art. 10 - Orario di lavoro e sistema di applicazione.
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, per il personale del ruolo tecnico operativo la prestazione lavorativa potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall'art. 76 del vigente CCNL;
b) come previsto dall'art. 77 del vigente CCNL;
- il passaggio dal sistema 5+1 al sistema 6+1+1, richiesto dalle OO.SS. Territoriali e/o dalle RSA/RSU oppure dall'Azienda, dovrà essere oggetto di confronto tra questi, per concordare le possibilità e le modalità tecniche del passaggio, il quale dovrà essere sancito, perché possa avvenire, da uno specifico accordo aziendale.
c) cinque giorni di lavoro per 8 ore al giorno e due giorni di riposo consecutivi. Tale sistema è previsto unicamente per le realtà in cui già viene applicato ed è regolamentato dagli specifici accordi stipulati nelle predette unità aziendali;
d) in presenza di servizi su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dove si applica il sistema 5 + 1 è possibile prevedere la modifica sotto indicata.
Previo accordo tra le parti a livello aziendale e con il consenso dei lavoratori interessati, in sostituzione del sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo) parte del personale godrà, il giorno di riposo nelle giornate di sabato o di domenica; l'alternanza avverrà mensilmente. Per 9 volte all'anno, invece, i riposi saranno goduti consecutivamente in entrambe le giornate, cioè sia il sabato che la domenica. A livello aziendale si potrà convenire, tra Azienda e OO.SS. Territoriali - RSA/RSU, che i 21 gg. di permessi retribuiti o parte di essi, possano essere goduti la domenica quando sabato è giornata di riposo e viceversa.
Nell'applicazione del presente sistema saranno considerati spostati i riposi non goduti nelle giornate previste dal sistema stesso, mentre rimane invariata la norma generale, prevista all’art. 11 di questo Contratto, sul saltato riposo e sul lavoro continuativo per 7 o più giorni;
e) nelle Aziende in cui è applicato quanto al punto a), previo consenso delle Parti, si potrà istituire un sistema che preveda un giorno di permesso abbinato al giorno di riposo al fine di realizzare due giorni di riposo consecutivi.
Le Parti convengono che tale sistema, non modificando l'orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale, potrà garantire i due giorni di riposo consecutivi per un massimo di venti settimane e cioè per un numero pari ai giorni di permesso (20) a tal fine utilizzabili;

Art. 11 - Riposo settimanale.
Ferme restando, per quanto riguarda il riposo settimanale le disposizioni previste dal CCNL vigente, si concorda quanto segue:
1) nel caso in cui si verifichi, per esigenze organizzative, un cambiamento della cadenza dei turni di riposo, al lavoratore competerà la maggiorazione di cui al quarto comma dell'art. 73 del CCNL, una sola volta (primo riposo spostato), fermo restando che nel corso dell'anno dovrà comunque essere salvaguardata la durata della prestazione nella media di 40 ore settimanali, con i riposi e permessi di conguaglio previsti dai relativi sistemi di orario;
2) qualora il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo e lo recuperi entro il settimo giorno dall'ultimo riposo effettuato, compete soltanto la maggiorazione prevista all'art. 73 del CCNL quarto comma;
3) nel caso che il lavoratore presti la sua opera per più di 6 giorni consecutivi di lavoro, lo stesso avrà diritto ad un risarcimento danno dell'85% di una quota della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 105 del CCNL;
4) nel caso eccezionale che per motivate esigenze di servizio il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero nel mese a cui si riferisce la busta paga del saltato riposo, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese, lo stesso avrà diritto a tutte le indennità per la presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento previsto al punto 3 del presente articolo, ad una quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del CCNL maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario festivo (40%) per tutte le ore effettivamente prestate;
5) le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio e non sono cumulabili tra di loro, salvo i cumuli espressamente previsti.

Art. 12 - Banca ore.
Le Parti utilizzando l’opportunità offerta dal vigente CCNL di poter adeguare alle realtà territoriali e/o aziendali, con specifici accordi, la gestione della banca ore, per meglio cogliere lo spirito e la finalità di tale istituto contrattuale, hanno convenuto quanto di seguito espresso.
Con decorrenza dall’anno 2009 la banca delle ore sarà elevata da una a due ore di accantonamento per ogni giorno di effettivo lavoro.
Le Parti convengono che il risarcimento del danno dovuto al lavoratore in caso di mancato recupero della seconda ora è pari al 35% della quota oraria calcolata sulla normale retribuzione, mentre in caso di recupero è prevista la maggiorazione del 5%, così come per la prima ora.
Le ore che dovessero essere prestate oltre il tetto di banca ore come sopra definito, devono essere remunerate con l’aggiunta alla quota oraria calcolata sulla normale retribuzione, della sola maggiorazione del 50% a titolo di risarcimento del danno.
La richiesta da parte del lavoratore di usufruire i permessi per le ore o per parte di queste, maturate ed accantonate nella banca delle ore, dovrà avvenire in forma scritta in tempi precedentemente congrui alla fruizione, al pari, la relativa autorizzazione dell’Azienda nell’accordarli, dovrà anch’essa avvenire in forma scritta e comunicata al lavoratore con congruo anticipo rispetto alla fruizione dei permessi.
[...]
Il lavoratore avrà diritto al recupero delle ore che confluiscono nella apposita banca, con le modalità previste dal CCNL .
I permessi compensativi, potranno essere goduti qualora vengano rispettate entrambe le condizioni qui definite e cioè: la disponibilità del lavoratore, la compatibilità organizzativa nel soddisfare la richiesta dei permessi nelle giornate indicate dal lavoratore, sono invece superati ulteriori limiti posti dal CCNL (es. percentuale di assenza contemporanea, esclusione di alcuni periodi).
Si esclude, in ogni caso, che le Aziende possano imporre, senza il consenso del lavoratore, sia il recupero delle ore, che le giornate dei recuperi.
Qualora il lavoratore non recuperi le ore confluite nella apposita banca, le Aziende procederanno al pagamento delle stesse, rispettando: i tempi, le maggiorazioni e le modalità previste dal CCNL e dal presente articolo.

Art. 13 - Straordinario e banca ore.
Le prestazioni lavorative relative alla banca ore e quelle straordinarie, verranno distribuite equamente tra i lavoratori che ne facciano richiesta o che lo acconsentano.
Nel rispetto del diritto del lavoratore di beneficiare dell’equa distribuzione di straordinario e banca ore, ogni Istituto di Vigilanza si incontrerà trimestralmente con le proprie RSA/RSU per verificare l'accaduto nel periodo precedente ed apportare eventuali correttivi per il periodo successivo.
Inoltre, in occasione di tali incontri, le Parti procederanno all'esame del fenomeno dello straordinario e banca delle ore, in relazione anche ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Art. 22 - Visite mediche, tiro a segno.
Per le visite mediche periodiche previste dal dlgs.81/2008 e per le esercitazioni di tiro al poligono per rinnovo porto d’armi, l’azienda riconoscerà dall’anno 2009 su base annua un rimborso spese chilometrico forfetario per una percorrenza convenzionalmente definita in 70 Km., calcolata secondo i parametri della tabella ACI di cui al precedente art. 21, per i percorsi effettuati complessivamente dal personale che utilizza l’automezzo proprio per recarsi ad adempiere la somma degli obblighi sopra menzionati, quando il loro svolgimento non avvenga durante l’orario di lavoro.
[...]

Art. 23 - Mezzi di servizio.
I mezzi necessari a svolgere il servizio sono a carico dell'Istituto.
Considerata l’estensione costantemente crescente delle zone blu cittadine ed il conseguente costo del parcheggio delle auto dei lavoratori impegnati nei servizi in tali aree, le Parti congiuntamente sensibilizzeranno sulla questione le Autorità competenti, affinché i costi non siano subiti dai lavoratori o pregiudichino alle aziende la sufficiente redditività del servizio stesso.
Quanto sopra è stato dalle Parti condiviso, in quanto le stesse sono consapevoli che una guardia giurata in divisa ed armata, che si rechi presso la località ove svolgere il servizio utilizzando mezzi pubblici affollati può essere fonte di possibili rischi.

Art. 24 - Divisa ed equipaggiamento.
Gli Istituti di Vigilanza forniranno al personale tecnico-operativo il vestiario e l'equipaggiamento, secondo quanto indicato nell'allegata tabella B.
A livello Aziendale gli Istituti e le RSA/RSU potranno prevedere ulteriori e specifici capi di vestiario ed equipaggiamento, anche in relazione a particolari tipologie di servizio, esamineranno inoltre congiuntamente la qualità più idonea dei vari capi rispetto all'utilizzo di ognuno di essi.
Gli Istituti di Vigilanza, nei casi di comprovata e giustificata necessità di sostituzione di capi di vestiario non utilizzabili, non terranno conto dei limiti di durata d'uso concordata.
Qualora l'Istituto di Vigilanza non rispetti, in maniera ingiustificata, i tempi definiti per la sostituzione dei capi di vestiario e di equipaggiamento, al lavoratore spetterà un risarcimento danni quantificato pari al valore del capo non sostituito, sempre che la mancata sostituzione non avvenga per responsabilità del lavoratore.
[...]

Art. 27 - Diritti sindacali
Assemblea
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del CCNL vigente e al fine di consentire una maggior partecipazione dei lavoratori alle assemblee e conseguentemente per non creare disservizi presso l'utenza, le Parti concordano quanto segue:
a) il diritto all'assemblea sarà esercitato prevalentemente nelle ore di minor intensità operativa;
b) ai lavoratori presenti in assemblea, fuori dell'orario di lavoro, verranno comunque retribuite le ore corrispondenti. A tal fine le OO.SS. forniranno all'azienda i nominativi di detti lavoratori.

Allegati
Allegato A Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Alessandria e Provincia
Indennità per lavoro notturno
- zona stradale, trasporto e scorta valori
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
Indennità rischio diurna
- zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[...]

Allegato A/1 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Asti e Provincia
Indennità per lavoro notturno

- zona stradale, trasporto e scorta valori
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
Indennità rischio diurna
- zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[...]

Allegato A/2 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Cuneo e Provincia
Indennità per lavoro notturno

- zona stradale, trasporto e scorta valori
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
Indennità rischio diurna
- zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[...]

Allegato A/3 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Novara e Provincia; Verbano Cusio Ossola e Provincia
Indennità per lavoro notturno

- zona stradale, trasporto e scorta valori
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
Indennità rischio diurna
- zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[...]

Allegato A/4 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Torino e Provincia
Indennità per lavoro notturno
- zona stradale, trasporto e scorta valori
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
Indennità rischio diurna
- zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[...]

Allegato A/5 Trattamento economico da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di Vercelli e Provincia, Biella e Provincia
Indennità per lavoro notturno
- zona stradale, trasporto e scorta valori
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
Indennità rischio diurna
- zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[...]