Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto 6° - Ufficio 4° - Sezione 3a

 

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CIRCOLARE TITOLO:
Personale Marittimo
Serie: Formazione Nr. 038

 

Argomento: Decreto 24 settembre 2018 “Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale di piloti dei porti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 235 in data 9 ottobre 2018 - Istruzioni per i centri di formazione.

Con il Decreto Interdirigenziale n. 112/2018 del 24 settembre 2018 a firma del Direttore Generale della DG per la vigilanza sulle Autorità portuali le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne e del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 235 in data 9 ottobre 2018, sono state approvate le linee guida per la formazione inziale e l’aggiornamento professionale di piloti dei porti.
La presente circolare ed il relativo Annesso forniscono, ai sensi del punto 5.2. delle linee guida allegate al decreto sopra richiamato, istruzioni di dettaglio per i centri di formazione al fine di una coerente applicazione dei suoi contenuti ed un armonizzato svolgimento dei corsi di addestramento finalizzati al rilascio delle attestazioni di frequenza.
In particolare si richiama l’Articolo 3, del citato decreto interdirigenziale, che prevede la frequenza - entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 - del corso Bridge Resource Management per piloti e dei corsi di addestramento di cui al punto 5.1 delle linee guida, per i piloti che alla data di entrata in vigore del decreto stesso siano già stati nominati piloti effettivi.
 

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
 

Annesso alla Circolare Personale Marittimo - Serie: Formazione Nr. 038 del 16/10/2018
 

ISTRUZIONI PER I CENTRI DI FORMAZIONE

A. Introduzione
Il decreto in parola prevede, per i piloti effettivi e per gli aspiranti piloti (d’ora in avanti piloti), la frequenza dei seguenti corsi e familiarizzazioni:
1. Bridge Resource Management per piloti (BRM-P);
2. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) di cui al Decreto 19 giugno 2001,
3. sopravvivenza e salvataggio di cui al Decreto 2 maggio 2017;
4. primo soccorso elementare di cui al Decreto 28 dicembre 2009;
5. ECDIS (livello operativo non specifico) di cui al Decreto 5 dicembre 2011;
6. RADAR - osservatore normale - di cui al Decreto 7 agosto 2001;
7. RADAR-ARPA di cui al Decreto 7 agosto 2001; e
8. qualora i piloti utilizzino il “Personal Pilot Unit” una familiarizzazione con l’equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso¹.

B. Centri di formazione
Il corso di Bridge Resource Management per piloti (BRM-P) - punto A.1 - può essere svolto presso qualsiasi centro, nazionale od estero, che offre tale formazione e secondo programma e modalità dallo stesso stabilite.
I corsi di cui al para A. punti da 2 a 6 del presente Annesso, sia singolarmente che per l’intero pacchetto, devono essere svolti presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il corso di cui al para A. punto 3 può essere svolto anche dal medico competente nominato dalla Corporazione dei piloti.

C. Ammissione
Per accedere ai corsi di cui al para A. punti da 2 a 6 è necessario - quale requisito essenziale - la presentazione al Centro di formazione della licenza definitiva per i piloti effettivi e della licenza provvisoria per gli aspiranti piloti.

D. Svolgimento dei corsi
1. Frequenza corsi
I piloti potranno frequentare i corsi, anche contestualmente al personale navigante, fermo restando il limite numerico massimo di frequentatori stabilito dai decreti di riconoscimento di idoneità allo svolgimento del singolo percorso formativo.

2. Orario giornaliero delle lezioni.
L’arco orario giornaliero, entro cui svolgere le lezioni è compreso tra le ore 08.00 e le ore 18.30. Entro tale arco orario dovrà essere prevista almeno una pausa pranzo non inferiore ai 30 minuti. L’orario delle lezioni non deve essere superiore alle 9 ore giornaliere e, comunque, la programmazione dei corsi deve prevedere un’adeguata distribuzione delle ore teoriche e pratiche secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento.
L’eventuale svolgimento di corsi per i quali l’orario delle lezioni è previsto protrarsi oltre le ore 18.30 dovrà essere preventivamente autorizzato da questo Comando Generale.

3. Assenze
Considerata la brevità dei corsi, non sono consentite assenze. Tuttavia, qualora si dovessero verificare delle assenze brevi (60 minuti), queste dovranno essere recuperate durante lo svolgimento del corso medesimo. Di tali assenze e dei relativi recuperi dovrà essere riportata nota sul registro delle presenze istituito esclusivamente per i piloti. Nel caso in cui un pilota fosse impossibilitato a terminare un corso già iniziato, lo stesso sarà tenuto a rifrequentarlo per intero.

4. Libretto delle lezioni
I centri di formazione dovranno predisporre, per ogni pilota frequentatore, un libretto delle lezioni che attesti le conoscenze impartite.

5. Verbale di frequenza
Il verbale di frequenza del corso - sottoscritto dal direttore del corso o dal suo sostituto e da un membro del corpo istruttori che svolge funzioni da segretario - dovrà essere redatto secondo il modello in allegato 1.

E. Registrazione dei corsi ed attestazioni
1. Introduzione
Specificatamente ed esclusivamente per i piloti dovrà istituirsi:
- Un unico “registro dei verbali di frequenza”; e
- “Registri delle attestazioni”, separati per ogni singolo corso.
I registri sopra richiamati, sono compilati come di seguito specificato ed a tal fine si riporta di seguito - come peraltro già disposto per i corsi STCW con Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Formazione N.010 del 31 dicembre 2015 e dalla successiva lettera circolare prot. 4548 del 18 gennaio 2016 - un esempio completo, considerando 5 frequentatori del corso RADAR, 6 frequentatori del corso PSSR e 3 frequentatori del corso ECDIS.

2. Registro unico dei verbali di frequenza dei piloti
I verbali, da riportare nell’unico registro da istituire per gli stessi, avranno la seguente numerazione annuale:
000001/RADAR/2018/PILOTI
000002/PSSR/2018/PILOTI
000003/ECDIS/2018/PILOTI
I numeri 000001, 000002 e 000003 rappresentano il numero progressivo di verbale, gli acronimi RADAR, PSSR e ECIDIS rappresentano il corso, 2018 l’anno di compilazione ed infine PILOTI trattandosi di verbali ad hoc per i piloti di porto che partecipano ai corsi.
Il verbale di un qualsiasi corso successivo ai precedenti, seguirà la numerazione progressiva del registro: ad esempio un successivo corso radar, avrà il numero 000004/RADAR/2018/PILOTI e così via.
Sulla base di quanto sopra esplicitato il registro dei verbali, che si ribadisce deve essere unico per i piloti con numerazione progressiva annuale, sarà così compilato:

Numerazione verbale

Periodo

Dal

al

000001 /RADAR/2018/PILOTI

 

 

000002/PSSR/2018/PILOTI

 

 

000003/ECDIS/2018/PILOTI

 

 

000004/RADAR/2018/PILOTI

 

 

Tabella 1


3. Registri degli attestati di frequenza
Si premette che ogni singola tipologia di corso dovrà avere il proprio registro con numerazione progressiva annuale, riportante il numero degli attestati rilasciati ai piloti che hanno frequentato i corsi.
Riprendendo l’esempio formulato al paragrafo introduttivo, le attestazioni dei 5 frequentatori del corso RADAR dovranno riportare la seguente numerazione: 000001 - RADAR/000001/2018/PILOTI
000002 - RADAR/000001/2018/PILOTI
000003 - RADAR/000001/2018/PILOTI
000004 - RADAR/000001/2018/PILOTI
000005 - RADAR/000001/2018/PILOTI
Le cifre 000001, 000002, 000003, 000004 e 000005 rappresentano il numero progressivo delle attestazioni, relative al solo corso RADAR, l’acronimo RADAR, individua il tipo di corso, segue, infine, il numero del verbale di frequenza relativo al medesimo corso (000001 vds anche tabella 1, sopra riportata relativa al registro dei verbali di frequenza), l’anno in cui lo stesso corso è stato erogato e PILOTI per indicare le certificazioni ad hoc per gli stessi. Coloro che, invece, avranno frequentato il corso radar di cui al verbale 000004/RADAR/2018/PILOTI della tabella 1 avranno le attestazioni con numerazione progressiva rispetto al corso di riferimento:
000006 - RADAR/000004/2018/PILOTI
000007 - RADAR/000004/2018/PILOTI
000008 - RADAR/000004/2018/PILOTI
I certificati, invece, dei 6 frequentatori del corso PSSR dovranno riportare la seguente numerazione:
000001 - PSSR/000002/2018/PILOTI
000002 - PSSR/000002/2018/PILOTI
000003 - PSSR/000002/2018/PILOTI
000004 - PSSR/000002/2018/PILOTI
000005 - PSSR/000002/2018/PILOTI
000006 - PSSR/000002/2018/PILOTI
Le cifre 000001, 000002, 000003, 000004, 000005 e 000006 rappresentano il numero progressivo delle attestazioni relative al solo corso PSSR, l’acronimo PSSR individua il tipo di corso, segue, infine, il numero di verbale di frequenza relativo al medesimo corso (000002 vds anche tabella 1, sopra riportata relativa al registro dei verbali di frequenza), l’anno in cui lo stesso corso è stato erogato e PILOTI per indicare le certificazioni ad hoc per gli stessi.
Infine, i certificati dei 3 canditati, che hanno frequentato il corso ECDIS dovranno riportare la seguente numerazione:
000001 - ECDIS/000003/2018/PILOTI
000002 - ECDIS/000003/2018/PILOTI
000003 - ECDIS/000003/2018/PILOTI
Le cifre 000001, 000002 e 000003 rappresentano il numero progressivo di attestazioni relative al solo corso ECDIS, l’acronimo ECDIS individua il tipo di corso, segue, infine, il numero di verbale di frequenza relativo al medesimo corso (000003 vds anche tabella 1 sopra riportata relativa al registro dei verbali di frequenza), l’anno in cui lo stesso corso è stato erogato e PILOTI per indicare le certificazioni ad hoc per gli stessi.
Pertanto, i 3 registri, distinti per corso, avranno il seguente formato: REGISTRO CERTIFICATI CORSI RADAR
 

NUMERO DELL’ATTESTATO

COGNOME

NOME

AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO LA LICENZA DEFINITIVA O PROVVISORIA

CODICE FISCALE

000001 - RADAR/000001/2018/PILOTI

 

 

 

 

000002 - RADAR/000001/2018/PILOTI

 

 

 

 

000003 - RADAR/000001/2018/PILOTI

 

 

 

 

000004 - RADAR/000001/2018/PILOTI

 

 

 

 

000005 - RADAR/000001/2018/PILOTI

 

 

 

 

000006 - RADAR/000004/2018/PILOTI

 

 

 

 

000007 - RADAR/000004/2018/PILOTI

 

 

 

 

000008 - RADAR/000004/2018/PILOTI

 

 

 

 

 
REGISTRO CERTIFICATI CORSI PSSR

NUMERO DELL’ATTESTATO

COGNOME

NOME

AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO LA LICENZA DEFINITIVA O PROVVISORIA

CODICE FISCALE

000001 - PSSR/000002/2018/PILOTI

 

 

 

 

000002 - PSSR/000002/2018/PILOTI

 

 

 

 

000003 - PSSR/000002/2018/PILOTI

 

 

 

 

000004 - PSSR/000002/2018/PILOTI

 

 

 

 

000005 - PSSR/000002/2018/PILOTI

 

 

 

 

000006 - PSSR/000002/2018/PILOTI

 

 

 

 

000007 - PSSR/ /2018/PILOTI

 

 

 

 

 
REGISTRO CERTIFICATI CORSI ECDIS

NUMERO DELL’ATTESTATO

COGNOME

NOME

AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO LA LICENZA DEFINITIVA O PROVVISORIA

CODICE FISCALE

000001 - ECDIS/000003/2018/PILOTI

 

 

 

 

000002 - ECDIS/000003/2018/PILOTI

 

 

 

 

000003 - ECDIS/000003/2018/PILOTI

 

 

 

 

000004 - ECDIS/ /2018/PILOTI

 

 

 

 

 
F. Registrazione dei corsi ed attestazioni
Le Capitanerie di Porto, durante le ispezioni trimestrali, ed il Reparto VI del Comando generale, in occasione delle ispezioni triennali, procedono al controllo della corretta applicazione della presente Circolare ed in particolare per quanto attiene le modalità di compilazione dei registri dei verbali di frequenza e degli attestati come sopra illustrate.
In caso di disallineamento si provvederà a porre in essere idonee azioni tese a:
1) far redigere nuovamente i verbali di frequenza, dando atto nel nuovo verbale dell’errore commesso sul verbale precedente che, in ogni caso, dovrà essere allegato al nuovo verbale per farne parte integrante;
2) far compilare correttamente il registro unico dei verbali di frequenza;
3) redigere nuovamente gli attestati, provvedendo, nel contempo, al ritiro ed alla distruzione di quelli riportanti la numerazione errata;
4) far compilare i registri degli attestati separatamente, per ogni singolo corso.

G. Rilascio attestato frequenza
Al completamento dei singoli corsi (ivi incluso il corso di aggiornamento - ogni 5 anni - dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio di cui all’allegato F del Decreto 2 maggio 2017), senza obbligo di sostenere la prova d’esame finale, il direttore del Corso o il suo sostituto rilascerà gli attestati di frequenza di cui agli allegati a fianco di ciascun corso indicati:
a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) - Allegato 2;
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento - Allegato
3 o 4;
c. primo soccorso elementare - Allegato 5;
d. ECDIS (livello operativo non specifico) - Allegato 6;
e. RADAR osservatore normale - Allegato 7;
f. RADAR-ARPA - Allegato 8.

H. Comunicazioni
Il Centro di formazione provvede, con cadenza trimestrale (31 marzo - 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) all’invio dei verbali di frequenza alla Divisione 2 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) ed al 4° Ufficio del VI Reparto - Sicurezza della navigazione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Allegati 1-8

____
¹ Nel caso di utilizzo del “Personal Pilot Unit” e qualora la Corporazione piloti opti per la familiarizzazione con l’equipaggiamento (e non per un corso attraverso il produttore dello stesso), la stessa dovrà essere effettuata dai piloti che lo utilizzano da almeno un anno.