Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 10 aprile 2021, n. 22
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;
VISTO Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021, con la quale erano state approvate disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e le ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall’art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 - le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;
VISTE in particolare le misure di contenimento del contagio che si applicano nella “zona arancione”, di cui al capo IV del DPCM 2 marzo 2021;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.75 del 27 marzo 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 03 aprile 2021;
CONSIDERATO che
- in forza dell’art. 1 commi 1 e 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2/COVID-19, fermo restando quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, con l’Ordinanza n. 19/2021 era stato disposto che nel territorio regionale, si applicassero le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, dal 29 marzo a tutto il 6 aprile 2021;
- in forza dell’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, che aveva disposto per la Regione Calabria l’applicazione delle misure fissate per la c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, con l’Ordinanza n. 21/2021 era stato disposto che nel territorio regionale, si applicassero le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, dal 7 al 21 aprile 2021;
- a seguito del report di monitoraggio nazionale settimanale n. 47 relativo alla settimana 29 marzo - 4 aprile 2021, effettuato con riferimento agli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020, è stato rilevato che la Regione Calabria presenta, per la seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla richiamata ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 10 aprile 2021, preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Calabria, è stato disposto che dal 12 aprile 2021, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- l’analisi dei dati a livello regionale ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell’incidenza per 100.000 abitanti calcolata dal 2 all’8 aprile - comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta - pur permanendo un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva, a livello di attenzione;
- le misure adottate con l’Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021 possono cessare la propria efficacia a partire dal 12 aprile 2021, data dalla quale produce effetti la presente Ordinanza;
- la collocazione nella c.d. «zona arancione», pur rappresentando un allentamento delle restrizioni attualmente vigenti, non deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico, in particolare nei territori provinciali nei quali l’incidenza di casi confermati per 100.000 abitanti è superiore alla media regionale;
- la ripresa della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, deve avvenire con gradualità e attenzione, alla luce dell’accertata diffusione delle varianti del SARS-CoV-2 - tra cui la variante B.1.1.7 che manifesta un aumento cospicuo della trasmissibilità anche nelle fasce di età under 18 - che nell’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata stimata con una prevalenza dell’84,6% in Calabria;
- resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per i Comuni, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;
DATO ATTO che le misure fissate con il DPCM 2 marzo 2021 sono state rese efficaci, con le modificazioni poste in essere dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, per il periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile 2021;
RIBADITO che è sempre necessaria la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’abbassamento della curva dei contagi e la rapida inversione del trend epidemiologico;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), disporre che dal 12 aprile 2021 in tutto il territorio regionale:
- le misure adottate con l’Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021 cessino la propria efficacia;
- si applichino le misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- sia consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché' sia garantita l’attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza;
- sia raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza;
- resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- sia consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00 e gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome, siano consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sia sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; nei Comuni fino a 5.000 abitanti sia comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di Provincia; sia altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
- restino sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto sia consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
- nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; siano garantiti in tutte le attività commerciali consentite, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al DPCM 2 marzo 2021;
- per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento e quanto fissato al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, come modificato dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si faccia riferimento alle disposizioni previste dagli altri articoli e allegati applicabili, del DPCM 2 marzo 2021;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
g) la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
PRESO ATTO che con la circolare del Ministero della Salute n. 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE- P, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID- 19”;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 marzo 2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 aprile 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Co V-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, in combinato disposto con il DPCM 2 marzo 2021 e con il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), dal 12 aprile 2021 in tutto il territorio regionale:
1. Cessano di produrre efficacia le misure adottate con l’Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021.
2. Si applicano le misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
3. È consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
4. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
5. È raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza.
6. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
7. È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00; gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia: È altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione; la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
8. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
9. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Tutte le attività consentite si svolgono garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, oltre che nel rispetto delle misure fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati.
10. Per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento e quanto fissato al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, come modificato dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si fa riferimento a quanto previsto dagli altri articoli e allegati applicabili del DPCM 2 marzo 2021.
11. Si ribadisce che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento, al divieto di assembramento, all’uso corretto delle mascherine, alle azioni di igienizzazione e di prevenzione.
12. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Calabria, all’ANCI, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì