Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 

N. 333-A/                                                                                                                 Roma, data del protocollo
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamenti.
 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
[omissis]


Al fine di attualizzare il quadro complessivo delle indicazioni fomite in precedenza¹, si rende necessario impartire nuove disposizioni in relazione alle intervenute evoluzioni del quadro giuridico di riferimento.
Gli interventi approntati dalle competenti Autorità nazionali sono sinteticamente illustrati di seguito:
1. con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre u.s. è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza dovuto all’emergenza sanitaria per COVID-19, fino al 31 gennaio 2021²;
2. con riserva di ogni approfondimento in ordine al regime giuridico da riservare al periodo compreso tra il 18 agosto e il 7 ottobre 2020, tornano a essere applicabili, fino al 31 dicembre 2020:
a) le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di “temporanea dispensa dalla presenza in servizio”, che, quindi, ferma restando la specifica disciplina già fissata³, deve considerarsi nuovamente inclusa tra gli istituti di assenza legittima attribuibili al Personale. La temporanea dispensa toma, così, a far parte del sistema delle figure a suo tempo complessivamente individuate, che sono, a loro volta, incluse in un più ampio strumentario a disposizione delle SS.LL.⁴;
b) le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo 87, con corrispondente cessazione dell’applicabilità al medesimo Personale delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo; conseguentemente, le ivi contemplate assenze connesse a COVID-19 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), se effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono escluse dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3⁵;
3. in materia di c.d. smart working - fermo restando quanto disciplinato al punto 1) del paragrafo 3 della citata circolare del 17 agosto 2020:
a) risulta ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2020, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 39 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il diritto di accesso al lavoro agile in caso di disabilità grave, del lavoratore dipendente stesso o di persona appartenente al suo nucleo familiare (sempre ferma restando la condizione di compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo espletamento);
b) analogo diritto è garantito al dipendente⁶ qualora debba fronteggiare, fino al 31 dicembre 2020, il collocamento in quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, che sia stato disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatti con casi positivi verificatisi in situazioni specificamente individuate⁷. Per i casi nei quali l’Ufficio, tuttavia, ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile del suo espletamento, è prevista, già dall’8 settembre u.s., una forma speciale di congedo straordinario, remunerata con il riconoscimento di una speciale indennità⁸ pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa⁹.
c) si stabilisce che, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i dipendenti con disabilità grave e quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita svolgano “di norma” la prestazione lavorativa in modalità agile¹°.
Richiamando, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità che l’applicazione dei criteri ora indicati sia ispirata a principi di gradualità in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.
 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

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¹ Si fa riferimento, da ultimo, alla circolare prot. 10996 del 17 agosto 2020.
² Contestualmente, con l’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, è stato esteso fino al 31 dicembre 2020 il potere di fissazione delle specifiche misure con il noto strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (già oggetto di un primo esercizio con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, in vigore dal giorno successivo).
³ Si veda, al riguardo, la circolare prot. 4164 del 19 marzo 2020.
⁴ Si rinvia al punto 4) del paragrafo 3 della citata circolare del 17 agosto 2020 e, in particolare, per le varie tipologie di assenza legittima, al capoverso conclusivo.
⁵ Gli interventi di cui al citato articolo 87 sono stati meramente confermati dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre u.s.; per essi e per quelli di cui al successivo n. 3, a), del presente elenco, v. articolo 1, comma 3, lettere a) e b), n. 1), del citato decreto-legge n. 125 del 2020.
⁶ Si precisa, in merito, che la disciplina in discorso espressamente comprende, in ogni caso, uno solo degli eventualmente due genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque mai allorché l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o la svolga, nel singolo giorno, in modalità agile.
⁷ Ossia “all'interno del plesso scolastico” (tra il 9 settembre u.s. ed il 31 dicembre p.v.) ovvero nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (tra il 14 ottobre u.s. ed il 31 dicembre p.v.): si vedano il poi abrogato articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (per il periodo 9 settembre u.s. - 14 ottobre u.s.) e l’articolo 21 -bis del citato decreto-legge n. 104 del 2020 (per il periodo successivo).
⁸ Tale indennità è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 (ad eccezione del comma 2) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed è coperta da contribuzione figurativa.
⁹ Resta ferma, a decorrere dall’8 ottobre u.s., la possibilità di rinvenire in concreto i presupposti per l’applicazione della già ricordata temporanea dispensa dalla presenza in servizio, ai sensi del citato articolo 87, comma 6, in quanto nuovamente applicabile.
¹° Si veda l’articolo 26, comma l-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dal citato decreto-legge n. 104 del 2020, in sede di conversione (con l’articolo 26, comma 1-bis). Si precisa che, invece, per i (soli) giorni 14 e 15 ottobre 2020, per le medesime categorie di dipendenti il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, dunque con accesso al congedo straordinario speciale ai sensi del citato articolo 87, comma 7 (con esplicito divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio).