Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza titoli abilitativi connessi alle merci pericolose ADR

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Nel far seguito a precedenti note relative alla proroga dei termini di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, previste dall’art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020, si rappresenta sono stati siglati due accordi multilaterali ADR relativi alle merci pericolose, ai quali l’Italia ha aderito con sottoscrizione del 23 marzo 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Si tratta, in particolare, dei seguenti accordi:
• M333 (ALL. 1)¹, il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2², i certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021;
• M334 (ALL. 2)³, il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1⁴, i certificati per i consulenti per la sicurezza⁵, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021.
Pertanto, i conducenti e ¡ consulenti che hanno il certificato di formazione o di consulenza scaduto nel periodo suindicato, potranno continuare ad eseguire il trasporto di merci e svolgere l’attività di consulenza nelle imprese sino al 30 settembre 2021⁶.
Gli accordi hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno dei territori dei Paese firmatari degli accordi e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi⁷. Pertanto, i conducenti titolari di certificato di formazione professionale rilasciato da un Paese firmatario dell’accordo M333, potranno beneficiare della proroga di validità anche per la circolazione sul territorio italiano.
Le proroghe definite con gli accordi ADR devono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali. In particolare, l’art. 103 del decreto legge 18/2020, prevede che la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, tra i quali rientrano anche quelli in argomento, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19⁸, è prorogata sino ai novanta giorni successivi alla stessa data di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 luglio 2021.
La norma nazionale e gli accordi ADR sono pienamente vigenti, pertanto, troverà applicazione l’ipotesi più favorevole, come di seguito indicato:
• la validità dei certificati che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, solo ai fini dell’utilizzo sul territorio nazionale, è prorogata fino al 29 luglio 2021⁹;
• la validità dei certificati con scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, è prorogata fino al 30 settembre 2021¹° ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi ADR M333 e M334.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Stradiotto

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¹ L’accordo è stato redatto in lingua inglese. Per ogni utilità, alla presente viene allegata una traduzione curata dal Servizio Polizia Stradale.
² Che prevede una validità di cinque anni
³ L’accordo è stato redatto in lingua inglese. Per ogni utilità, alla presente viene allegata una traduzione curata dal Servizio Polizia Stradale.
⁴ Che prevede una validità di cinque anni.
⁵ Che operano all’interno delle imprese le cui attività comprendono la spedizione 0 il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d’imballaggio, carico, riempimento o scarico.
⁶ Gli accordi prevedono, altresì, che in caso di rinnovo dei certificati durante il periodo di proroga, la validità quinquennale decorre dalla data di originaria scadenza
⁷ Di seguito l’elenco dei paesi che hanno aderito agli accordi:
• M333, oltre all’Italia, hanno aderito; Germania, Grecia, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Federazione, Russa, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Serbia.
• M334, oltre all’Italia, hanno aderito tutti i paesi di cui al punto precedente tranne San Marino.
⁸ Salvo ulteriori proroghe, lo stato di emergenza cesserà il 30 aprile 202l.
⁹ Per effetto di quanto, previsto dall'art. 103, comma 2 del decreto legge 1812020.
¹° Per effetto degli accordi ADR M333 e M334.

 

Allegato 1

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ACCORDO MULTILATERALE AD M333 TRADOTTA IN ITALIANO A CURA DEL SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Accordo multilaterale M333
Secondo la sezione 1.5.1 di ADR riguardante i certificati di formazione dei conducenti conformemente al punto 8.2.2.8.2 dell'ADR
 

(1) in deroga alle disposizioni del primo paragrafo del 8.2.2.8.2 dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti, la cui validità termina tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021. Questi certificati sono rinnovati per cinque anni se il conducente dimostra di aver partecipato ad una formazione di aggiornamento conformemente al punto 8.2.2.5 dell'ADR e di aver superato un esame conformemente al punto 8.2.2.7 dell'ADR prima del 1 ° ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data di scadenza originaria del documento da rinnovare.
(2) il presente accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente Accordo ADR. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data summenzionata solo per i trasporti sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente Accordo ADR che non lo hanno revocato.

 

Allegato 2

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ACCORDO MULTILATERALE AD M334 TRADOTTA IN ITALIANO A CURA DEL SERVIZIO POLIZIA STRADALE


Accordo multilaterale M333
Secondo la sezione 1.5.1 di ADR riguardante i certificati di consulente per la sicurezza secondo il punto 1.8.3.7 dell'ADR

 

(1) in deroga alle disposizioni del 1.8.3.16.1 dell'ADR, tutti i certificati di formazione come consulente di sicurezza per il trasporto di merci pericolóse, la cui validità termina tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021. La validità di questi certificati è prorogata a partire dalla loro data di scadenza originaria di cinque anni se i loro titolari hanno superato un esame conformemente al punto 1.8.3.16.2 dell'ADR prima del 1° ottobre 2021.
(2) il presente accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente Accordo ADR. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data summenzionata solo per i trasporti sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente Accordo ADR che non lo hanno revocato.