ACCORDO QUADRO TRA INAIL E ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA, PER LA COLLABORAZIONE TECNICA E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA
 

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 (di seguito “INAIL”), nella persona del Presidente Franco Bettoni

E

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ***, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena, n. 299 (di seguito “ISS”), nella persona del Presidente Prof. Silvio Brusaferro

Di seguito INAIL e ISS sono anche dette “Parti”


PREMESSO CHE:
• la legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone all’art. 15 che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’attuale scenario legislativo pone l’INAIL al centro di un importante processo di riforma del complessivo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro, che ne ha determinato un ampliamento dei compiti e delle funzioni, trasformandolo da ente erogatore di prestazioni per lo più di carattere economico, a soggetto pubblico attore e garante di un più ampio sistema di tutela globale ed integrata;
• il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (artt. 9 e 10), recante disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e competenze;
• all’INAIL è attribuito, altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del citato D.lgs., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• la ricerca e la prevenzione caratterizzano le azioni fondamentali delle politiche attive dell’Istituto a tutela della salute dei lavoratori;
• l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca e di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata
competenza e qualificazione;
• l’ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto 24 ottobre 2014 pubblicato nella G.U. n. 268 del 18.11.2014, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
• le Parti hanno sottoscritto in data 21 luglio 2016 un Accordo Quadro finalizzato a realizzare una collaborazione su temi e progetti inerenti ad attività tecnico-scientifiche su aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l’Accordo suddetto prevedeva una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
• la suddetta collaborazione ha portato alla stipula di convenzioni attuative, che hanno prodotto risultati positivi in ambiti di interesse comune tra le Parti
CONSIDERATO CHE:
• la collaborazione tra le Parti sarà realizzata mediante l’utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• le Parti concordano sull’opportunità di proseguire tale attività collaborativa, sfruttando il lavoro effettuato negli anni, anche al fine di dare continuità alle collaborazioni in corso e sviluppare nuove future collaborazioni anche sulla base della programmazione del nuovo Piano di attività della ricerca dell’INAIL 2019-2021, approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 4 del 30 gennaio 2019
RILEVATO CHE si rende necessario individuare le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
 

Art. 2
(Oggetto)

Con il presente accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza, che le Parti, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
1. attività di ricerca congiunta su temi concordati dalle Parti, attraverso l’utilizzo di attrezzature e laboratori di entrambe le Parti, messi a disposizione per le finalità e le esigenze che emergeranno nello svolgimento della ricerca congiunta;
2. attività di prevenzione volta al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, basata su obiettivi prioritari comuni caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato;
3. attività di sviluppo di progetti, nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti, in materie di interesse reciproco.
Tali forme di collaborazione tra la Parti saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative adottate sulla base del presente Accordo.
 

Art. 3
(Comitato di coordinamento)

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività previste dall’articolo 2 del presente atto sono svolte da un Comitato composto da tre membri designati dall’INAIL, e tre membri designati dall’ISS.
 

Art. 4
(Convenzioni attuative)

Ciascuna convenzione di cui al precedente articolo 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
- la durata della convenzione;
- i responsabili scientifici (per le attività di ricerca), ed i referenti (per le attività di prevenzione);
- il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell’ISS e dell’INAIL impegnato nello specifico Programma di ricerca congiunto;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- i criteri di ripartizione degli oneri di cui al punto precedente e le modalità e i tempi di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nei successivi articoli;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell’immagine ed alle pubblicazioni.
 

Art. 5
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell’altra.
 

Art. 6
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 7
(Divulgazione e utilizzazione dei risultati)

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto del presente Accordo. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare che tutti i soggetti di INAIL e dell’ISS coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano altresì adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell’ISS e dell’INAIL a ciò preposti.
I risultati degli studi svolti congiuntamente in esecuzione del presente Accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell’altra Parte. A tal fine, la Parte proponente la pubblicazione si impegna a fornire alla controparte copia di ogni atto di divulgazione proposto, almeno 30 giorni prima della data prevista per la pubblicazione.
Se nel corso del suddetto periodo la Parte ricevente comunica alla Parte proponente che la pubblicazione contiene proprie “informazioni confidenziali”, come definite nel successivo art. 9, la Parte proponente dovrà rimuovere tali informazioni prima della pubblicazione.
Se nel corso del suddetto periodo la Parte ricevente comunica altresì all’altra Parte che il documento rivela risultati suscettibili di protezione, la parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 giorni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto o l’avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione della proprietà intellettuale generata. In questo caso, le Parti potranno concordare per iscritto di posticipare la pubblicazione successivamente al deposito della domanda di brevetto.
Ad eccezione dei casi sopra elencati, la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta senza giusta causa.
L’utilizzo dei loghi delle Parti nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo non richiede il consenso della Parte interessata. Tale consenso sarà invece richiesto nel caso in cui l’utilizzo dei loghi sia straordinario o ecceda l’ambito delle attività predette.
Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
 

Art. 8
(Proprietà intellettuale)

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Accordo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale dell’ISS e dell’INAIL, e derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”) per ciascuna delle convenzioni attuative di cui all’art. 4, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 11, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca e didattica.
Qualora le Parti decidano, nel rispetto della propria regolamentazione interna, di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o di una start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le stesse si impegnano sin da ora a concedere alla società congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.
 

Art. 9
(Copertura assicurativa)

L’INAIL garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
L’ISS dichiara di aver acceso apposita polizza assicurativa per eventuali obblighi risarcitori derivanti da responsabilità civile verso terzi accertata in capo ai propri dipendenti.
 

Art. 10
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
 

Art. 11
(Tutela della riservatezza)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 7, le Parti si impegnano reciprocamente a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e per i cinque anni successivi alla sua scadenza o risoluzione.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con legenda simile; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente Accordo;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati e divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali di eguale natura o comunque un grado di diligenza non inferiore a quello idoneo a prevenire usi non autorizzati e divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D.lgs. 101/2018).
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione al presente Accordo saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione allo stesso e di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano.
Titolari autonomi del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.
I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.
I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Per ogni attività, iniziativa e progetto, intrapreso in esecuzione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro che dovesse determinare un trattamento di dati personali, le parti individueranno le rispettive titolarità soggettive ad ogni effetto di legge corrispondenti alle modalità operative reciprocamente scelte, quali la titolarità autonoma, la contitolarità o la responsabilità ex art. 28 GDPR. In ogni caso, il titolare del trattamento o i contitolari di volta in volta individuati saranno onerati della redazione di tutti i documenti attinenti ai profili privacy ed in particolare alle informazioni di privacy che dovranno essere portate alla conoscenza dell'interessato o degli interessati.
Nei casi che configurino la contitolarità le parti si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa. Nel caso, ancora, nel rapporto tra le parti o tra una di esse ed un soggetto differente si configurasse una Responsabilità ex art. 28 GDPR, le parti interessate si impegnano a definire tale rapporto con atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
La base giuridica del trattamento, le categorie dei dati personali e la comunicazione degli stessi, se prevista, saranno all’uopo necessariamente individuate e definite per ciascuna delle attività, iniziative e progetti, realizzati in esecuzione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro e dovranno avvenire secondo le modalità definite nell’eventuale attività, iniziativa e progetto, comunque, adeguate ai fini della sicurezza delle informazioni (es. preventiva individuazione delle persone autorizzate all'accesso, policy password di progetto, strumenti e mezzi di trasmissione adeguati ecc.).
Tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività, iniziative e progetti, intrapresi in esecuzione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro sono soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate al fine di svolgere la presente collaborazione.
In riferimento alle eventuali attività, iniziative e progetti, intrapresi in esecuzione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro che possano determinare un trattamento di dati personali, le parti si impegnano alla corretta tenuta, implementazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR, che descriverà le attività di trattamento oggetto delle eventuali attività, iniziative e progetti ed in relazione alle rispettive soggettività/titolarità che si andranno a delineare nella fase di esecuzione.
Le parti hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.).
In ogni caso, il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo Quadro, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
Le parti del presente protocollo d’intesa assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente atto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.
Inoltre, previa anonimizzazione, con irreversibilità del processo, i dati potranno essere conservati senza alcun limite temporale.
I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi. Il trasferimento dei dati sarà preveduto solo verso paesi UE e dello spazio europeo o verso paesi adeguati, per quelli diversi da essi il trattamento della migrazione del dato dovrà esaminato in fase di esecuzione mediante un’analisi caso per caso, oppure, attraverso una politica generale di condotta accettata da tutti i contraenti per iscritto.
 

Art. 13
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
 

Art.14
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto. 
 

Art.15
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto
 

Per l’ISS
Il Presidente
Prof. Silvio Brusaferro

 

Per l'INAIL
Il Presidente
Franco Bettoni


fonte: inail.it