Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 22 aprile 2021, n. 10608 - Malattia non tabellata e origine professionale. Ricorso inammissibile


 

 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 22/04/2021
 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 669 pubblicata il 25.10.18 la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello di F.A. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'origine professionale della patologia discoartrosica nella misura del 5% che, unificata alle percentuali di inabilità già riconosciuta, determina un danno biologico pari al 16%;
2. la Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all'esito della stessa, ha escluso l'origine professionale del disturbo uditivo (sul rilievo che l'attività di stuccatore, svolta essenzialmente dal F.A., non comportasse esposizione a rumore) e della patologia polmonare (per mancata esposizione del predetto, nello svolgimento delle mansioni, a polveri di silice libera), oltre che per la aspecificità del reperto radiologico e la negatività della TAC al torace del 14.1.06;
3. ha invece riconosciuto la natura professionale della spondilodiscoartrosi in relazione all'attività di stuccatore che comporta "il mantenimento di posture incongrue in fase di stesura degli intonaci, con costante impegno degli arti superiori..., con conseguenti abnormi sollecitazioni, soprattutto del tratto cervicale del rachide"; ha aggiunto che l'attività di movimentazione manuale dei carichi, riferita dal lavoratore e dal datore, "può aver svolto un significativo ruolo concausale nel determinismo delle manifestazioni spondilodiscoartrosiche a carico del distretto lombo sacrale del rachide; ha determinato il danno biologico nella misura del 5%, sul presupposto di una condizione di spondilodiscoartrosi di media entità;
4. avverso tale sentenza F.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; l'INAIL ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..
 


Considerato che:

6. con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art . 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
7. si sostiene che la Corte d'appello ha errato nel non tenere in considerazione le prove raccolte e i documenti depositati e nel demandare al c.t.u. il compito di valutare, in base agli elementi di prova in atti, l'esistenza o meno del nesso causale tra l'attività lavorativa ed il danno subito;
8. la sentenza impugnata avrebbe anche omesso di rispondere alle osservazioni mosse dall'attuale ricorrente alla c.t.u.;
9. col secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione dell'art. 2697 cod. civ.;
10. si censura la decisione d'appello per avere escluso l'origine professionale della ipoacusia e della silicosi polmonare, malattie non tabellate, limitandosi a generiche affermazioni, non correlate all'intero quadro istruttorio ed omettendo di applicare, ai fini del nesso causale, il criterio di elevata probabilità; in tal modo la sentenza d'appello sarebbe incorsa in violazione di legge, sia quanto agli oneri di prova posti a carico delle parti in materia di malattie non tabellate e sia riguardo alla motivazione;
11. entrambi motivi sono inammissibili in quanto contengono unicamente critiche alla valutazione delle prove come eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., SU., n. 8053 del 2014), con plurimi rinvii alle prove testimoniali, alle valutazioni del c.t.u. e alle osservazioni mosse dal c.t.p., peraltro non trascritte neanche nelle parti essenziali, rilevanti ai fini di causa;
12. neppure è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., che presuppone una inversione degli oneri di prova, atteso che la sentenza impugnata si è conformata all'indirizzo giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere di prova in caso di malattia non tabellata (v. Cass. n. 10818 del 2013; n. 23415 del 2011);
13. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
14. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
15. si dà atto della sussistenza dei presuppost i processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;
 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 28.1.2021