Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
Alla Direzione Generale Politiche Europee e Internazionali
Alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste
Alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Alla Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura
A tutti i dirigenti del Mipaaf - sede via XX Settembre, 20
A tutti i dipendenti della sede di via XX settembre, 20

SEDE
 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Nota circolare urgente per l’applicazione del DPCM dell’11 marzo 2020.

Con DPCM dell’11 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure di contrasto del contagio da COVID- 19 e per il contenimento degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica.
Si rende, pertanto, necessario aggiornare le indicazioni già fornite dalle competenti strutture ministeriali, nonché fornire indicazioni sulle nuove misure che dovranno invece essere immediatamente adottate in attuazione del DPCM 11 marzo 2020, al fine di favorire il raggiungimento degli effetti attesi dalle restrizioni ivi disposte.

1) Servizi minimi essenziali e attività indifferibili da rendere in presenza
Nella situazione emergenziale attuale, tutte le Amministrazioni sono tenute a garantire le attività rientranti nei servizi pubblici essenziali.
In tale contesto, il DPCM dell’11 marzo 2020 ha disposto, all’art. 1, punto 6, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Tale previsione, per il Mipaaf, deve essere peraltro correlata al disposto di cui al n. 3) dello stesso art. 1 del DPCM, che valorizza la necessità di ordinario espletamento delle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
La funzionalità degli uffici devono essere ridotte ai soli servizi minimi essenziali, idonei a garantire la continuità amministrativa e l'interlocuzione istituzionale esterna, valorizzando al massimo l’impiego dei sistemi tecnologici di comunicazione a distanza.
Esclusivamente per i suddetti servizi essenziali, potrà essere prevista una minima presenza in loco di personale, eventualmente attraverso idonee turnazioni.
Tutto il restante personale assicurerà la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, ove consentito dalla tipologia di mansioni/attività assegnata.
Per il personale che non ha accesso al lavoro agile o lo espleta per alcuni giorni della settimana, si fa rinvio a quanto indicato nei successivi paragrafi 2 e 3.
In fase di prima applicazione sono ritenuti attività indifferibili i servizi erogati dalla Direzione generale AGRET per i servizi generali di logistica, e per il trattamento economico e giuridico (tenuta dell’immobile ministeriale per pulizie e manutenzioni indifferibili ed urgenti, stipendi, liquidazione degli emolumenti economici, procedure di collocamento a riposo), E' ritenuto necessario assicurare un presidio presso l’Ufficio postale per la ricezione di atti, nonché le misure minime a garanzia della sicurezza dell'immobile.
Saranno altresì ritenute indifferibili le ulteriori attività secondo le seguenti modalità:
- i Direttori generali, nell’ambito delle attività di competenza, sentiti i Dirigenti, organizzano le modalità attuative delle attività rientranti nella propria sfera di competenza e sono tenuti alla specifica individuazione di un contingente minimo di personale necessario a garantire, anche in modalità di lavoro agile, la funzionalità minima della struttura ministeriale, tenuto conto anche dei servizi da assicurare;
- i Direttori generali individuano le attività indifferibili concordandole con i Capi dipartimento.
Si segnala che le attività svolte da casa con la modalità del lavoro agile possono essere espletate attraverso la modalità VPN, che garantisce la connessione telematica e un canale riservato da remoto al proprio PC con un traffico crittografato.
Tale modalità consente, tra l’altro, l’agevole utilizzo della firma digitale da parte dei dirigenti e l’accesso a tutti gli applicativi in uso mediante il pc dell’ufficio.
In alternativa, l’accesso a documenti condivisi può avvenire “in cloud” attraverso applicativi Office (ONEDRIVE e SHAREPOINT). I chiarimenti di carattere tecnico e per l’accesso a tale modalità di espletamento della prestazione lavorativa, sono forniti dall’Ufficio AGRET II con informativa diretta a tutto il personale, fatte salve le informazioni eventualmente riservate che sono fornite, su richiesta, attraverso la casella di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Le attività indifferibili da rendere in presenza sono individuate dal Direttore generale e/o dal Dirigente dell’ufficio, che provvede altresì a garantire che nelle attività in presenza siano osservate le seguenti misure minime di contenimento:
- valutazione del rischio nel percorso casa-ufficio (ad esempio, utilizzo di mezzi pubblici);
- preferenza del personale che si rende disponibile;
- il rispetto della distanza minima interpersonale prevista dall’allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020;
- il divieto di ogni forma di aggregazione di qualsiasi natura, e quindi innanzi tutto le riunioni di lavoro non indispensabili, in ambienti non sufficientemente arieggiati o di piccole dimensioni, che non consentano di mantenere la distanza interpersonale consigliata;
- l’utilizzo delle stanze con due o più postazioni di lavoro da parte di una sola persona, organizzando le opportune turnazioni;
- l’osservanza di tutte le misure di prevenzione e contenimento adottate nei DPCM di gestione dell’emergenza e nelle Circolari e Direttive del Ministero della Salute.

2) Lavoro agile
Come è noto questo Ministero ha dato forte impulso all’accesso all’istituto del lavoro agile, quale nuovo modello di conciliazione dei tempi di vita-lavoro che sembra in grado di adattarsi alle peculiarità e alla delicatezza dell'attuale contesto, in grado di ridurre significativamente gli spostamenti delle persone fisiche e a diminuire la diffusione dell'epidemia, in modo tale da consentire al SSN di fronteggiare le richieste di assistenza sanitaria.
Il lavoro agile costituisce la misura più favorevole tra quelle proposte dal Governo e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per fronteggiare l'epidemia, a cui si affiancano le misure del congedo ordinario e delle ferie.
Nondimeno, l’attuazione del lavoro agile deve necessariamente avvenire nel rispetto dei principi espressi dagli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017 e dalla Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica; pertanto, il lavoratore ammesso al lavoro agile è tenuto allo svolgimento delle attività descritte nel progetto e ad attuare le misure ivi previste per consentire al superiore gerarchico la verifica sull’effettivo svolgimento delle attività lavorative da parte del dipendente (attività svolte e risultati conseguiti).
Si ribadisce che, ai sensi del Regolamento interno prot. n. 2816 del 27/02/2020 e della circolare interna prot. n. 2933 del 28/02/2020, l’Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento, per esigenze di servizio, la presenza in sede del dipendente ammesso al lavoro agile.
Si precisa, poi, che anche il personale dirigenziale può avvalersi della modalità di lavoro agile, previo parere favorevole dei superiori gerarchici.
Resta inteso che permangono in capo al dirigente in “smart working”, oltre ai compiti correlati all’incarico rivestito, anche le responsabilità in ordine all’attuazione delle misure oggetto della presente circolare e, segnatamente, l'obbligo di assicurare che sia garantita la funzionalità della struttura di competenza.
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM dell’11 marzo 2020, è consentito al singolo dirigente modificare le date/giornate di fruizione del lavoro agile, in considerazione anche delle turnazioni programmate.
Tale modifica può avvenire previa comunicazione alla Direzione Generale AGRET e con inserimento delle giornate di lavoro agile in SGP.

3) Fruizione di ferie pregresse e congedo ordinario
Il perdurare della fase acuta dell'emergenza determina un rallentamento delle attività amministrative, con esclusione di quelle direttamente correlate alle attività di cui al precedente paragrafo.
In conseguenza di ciò, devono essere attuate misure volte ad assicurare la massima presenza in servizio del personale al momento della piena ripresa dell’attività istituzionale.
A tale scopo, in attuazione delle indicazioni fornite con i DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, deve essere adottata ogni misura per agevolare la massima riduzione possibile delle presenze nella sede ministeriale, nel rispetto delle restrizioni imposte dai provvedimenti governativi.
Si dispone pertanto che ciascun dirigente programmi una adeguata alternanza tra i dipendenti nei giorni di rientro in ufficio dal lavoro agile, utilizzando a tale scopo la fruizione di giorni di ferie, congedi parentali ed altri istituti consentiti dall'ordinamento.
Il personale che non ha accesso allo “smart working” o che utilizzi tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per alcuni giorni della settimana deve fruire delle ferie residue dell’anno 2019 e di tutti gli altri istituti previsti, laddove, ai sensi del precedente paragrafo 1), non sia richiesta la sua presenza in ufficio.
In mancanza di inserimento da parte del dipendente, il dirigente potrà giustificare l'assenza anche imputandola alle ferie dell'anno corrente.

4) Riduzione orari di lavoro e di apertura al pubblico
Si ribadisce che sino al 3 aprile 2020 non è consentito l’espletamento di lavoro straordinario, salvo casi particolari, per comprovate esigenze, approvati dal Direttore Generale di riferimento.
L'orario ordinario di apertura della sede ministeriale è ridotto come segue: da lunedì a venerdì dalle h. 7:00 alle h. 17:00.

5) Disposizioni finali e di coordinamento
Le presenti direttive restano in vigore, salvo nuove disposizioni, fino alla data del 3 aprile 2020.
Restano altresì in vigore le disposizioni contenute nelle note circolari adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica per le parti non espressamente incompatibili con la presente nota circolare.
Si prega di dare ampia diffusione alla presente.
 

Il Direttore Generale

degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

 

Il Capo Dipartimento

delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Il Capo Dipartimento

delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca