• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro

Infortunio occorso ad operaio mentre lavorava alla ristrutturazione di un fabbricato: egli precipitava al suolo da 12 metri di altezza riportando gravissime lesioni che comportavano coma vegetativo con perdita totale delle funzioni motorie degli arti e del tronco.

L'INAIL riconosceva i postumi del 100% ed erogava l'ammontare complessivo a titolo di indennità temporanea -  il processo penale si era concluso con sentenza di patteggiamento per G.A. (datore di lavoro della vittima) e con sentenza di condanna per G.O. (responsabile della sicurezza) -  adiva il Giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. n. 1124/65, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al rimborso del predetto importo, oltre accessori e spese -  Accolto.

Nel costituirsi in giudizio G.O. eccepiva l'infondatezza della pretesa, essendo dovuto l'infortunio unicamente alla disattenzione del lavoratore oppure ad un avvenimento imprevedibile.
Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'altro convenuto, asserendo che solo il datore di lavoro era il soggetto tenuto al rimborso chiesto dall'INAIL.
Il convenuto G.A. si costituiva ed eccepiva la prescrizione triennale; rilevava l'imperizia del lavoratore e la responsabilità del solo G.O.
 
Il Giudice afferma che va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dal G.A. in memoria difensiva.

Continua poi affermando: "nel merito, si rammenta che, come ribadito dalla S.C., per affermare la responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa".
"Dai documenti allegati in fascicolo possono trarsi univoche e coerenti circostanze di fatto, che inducono a ritenere sussistente la responsabilità civile di entrambi i convenuti.
In particolare, risultano omesse sia l'adozione delle misure necessarie a garantire la stabilità dell'argano utilizzato dal lavoratore, sia la installazione di parapetti o presidi idonei ad evitare o prevenire il pericolo di cadute; misure che avrebbero potuto impedire l'infortunio occorso al C."

"Inoltre, non risulta che il responsabile della sicurezza, cioè G.O, abbia vigilato sull'applicazione da parte della ditta delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, né abbia controllato la corretta esecuzione delle procedure di lavoro da parte dei dipendenti, incluso il C., o abbia dato - e fatto concretamente eseguire - specifiche istruzioni al fine di evitare infortuni come quello poi accaduto.
Il G.O. infatti, pur avendo predisposto il piano di sicurezza, non ha tuttavia provveduto a controllare la sua effettiva realizzazione, né la reale idoneità delle attrezzature materialmente impiegate dagli operai nell'esecuzione della prestazione.
Si aggiunge che lo stesso convenuto ha dichiarato nel processo penale di non essersi affatto recato sul cantiere per compiere le necessarie verifiche"

Per quanto concerne poi l'asserità responsabilità del lavoratore stesso, secondo l'insegnamento della S.C., "sussiste la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente quando quest'ultimo abbia assolto all'onere probatorio della dimostrazione della sussistenza di tre elementi (rapporto di lavoro, infortunio e nesso di causalità tra lesioni riportate e le condizioni pericolose dell'ambiente di lavoro) anche in mancanza della indicazione di specifiche norme antinfortunistiche violate e di misure non adottate, ponendo a carico della società datrice di lavoro l'onere di avere predisposto tutte le cautele necessarie per il non verificarsi dell'evento".

"L'eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell'abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento."
"Laddove, poi, il danno derivi da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di manovrare, il datore di lavoro non può evitare la propria responsabilità se non provando, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi normativi, la causale connessione del danno con un comportamento anomalo del lavoratore, che di questo sia stato la causa esclusiva".

Del resto, "le norme dettate in tema di infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento."

I convenuti sono pertanto tenuti entrambi, in solido, al rimborso in favore dell'INAIL della somma oggetto di causa.


 
 
TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 3978/07 R.G. Lavoro TRA INAIL, in persona del legale rapp.nte pt, rapp.to e difeso dagli Avv. F. Sacco e D. Cantore;                                              - ricorrente -
E
- G.A., rapp.to e difeso dall'Avv. G. Battipaglia;
- G.O, rapp.to e difeso dagli Avv. A. Guerrasio e M. Guerrasio;                          - convenuti -

OGGETTO: azione di regresso.

CONCLUSIONI: come da verbale del 28/10/09.

Fatto

Con ricorso depositato in data 13/6/07, l'INAIL, premesso che in data 24/11/00 C.N., dipendente del convenuto G.A. come operaio, aveva subito un infortunio sul lavoro in quanto, mentre lavorava alla ristrutturazione di un fabbricato sito in Castel S. Giorgio, precipitava al suolo da un'altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni personali che comportavano coma vegetativo con perdita totale delle funzioni motorie degli arti e del tronco; che l'Istituto riconosceva i postumi del 100% ed erogava l'ammontare complessivo di € 875.206,41 a titolo di indennità temporanea, accertamenti e visite, rendita e ratei calcolati fino al 29/12/06, oltre ulteriori somme dovute per effetto dei miglioramenti successivi; che il processo penale, instaurato nei confronti dei convenuti per il reato previsto dall'art. 590 cp, si era concluso con sentenza di patteggiamento per G.A. e con sentenza di condanna per G.O.; adiva il Giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. n. 1124/65, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al rimborso del predetto importo, oltre accessori e spese.

Nel costituirsi in giudizio G.O. eccepiva l'infondatezza della pretesa, essendo dovuto l'infortunio unicamente alla disattenzione del lavoratore oppure ad un avvenimento imprevedibile.
Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'altro convenuto, asserendo che solo il datore di lavoro era il soggetto tenuto al rimborso chiesto dall'INAIL.
Il convenuto G.A. si costituiva ed eccepiva la prescrizione triennale; rilevava l'imperizia del lavoratore e la responsabilità del solo G.O. quali cause dell'incidente; concludeva per il rigetto del ricorso e della domanda riconvenzionale.
In corso di causa venivano acquisiti ulteriori documenti.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e alle note autorizzate.
Il Giudice decideva con dispositivo letto in pubblica udienza.

Diritto
 
 
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dal G.A. in memoria difensiva.

Come precisato dalla S.C., "l'azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.  n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora" (Cassa. Sez. lav. n. 20736/07).

L'interruzione della prescrizione vale anche in caso di patteggiamento, in quanto "poiché la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, il termine di cui all'art. 112, 5° comma, T.U. n. 1124 del 1965, entro il quale l'Inail può esperire l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro che risulti responsabile dell'infortunio, si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione" (Cass. sez. lav. n. 7071/06).

Non è necessaria inoltre una particolare forma per l'atto interruttivo, atteso che "L'art. 112, terzo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nello stabilire che l'azione di regresso dell'Inali, di cui all'art. 11 dello stesso D.P.R., si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sull'interruzione, sono pertanto applicabili anche all'anzidetta prescrizione triennale; ne consegue che questa può essere interrotta non solo con la proposizione dell'azione giudiziale, bensì anche con atti stragiudiziali, quali le richieste di rimborso" (Cass. sez. lav, n. 19935/04).

Inoltre, "con riferimento all'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato "incidenter tantum" la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'infortunio (nel caso di specie l'amministratore unico e il capocantiere, anch'egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell'azione - decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 - è interrotta anche nei confronti della società dall'atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell'art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l'atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile" (Cass. sez. lav. n. 7294/04).

Nel caso di specie l'INAIL ha prodotto in atti le richieste di rimborso inviate al G.A. (lettere del 27/3/03 e del 4/4/07) e al G.O. (lettere del 25/1/07 e del 4/4/07), onde - alla stregua di quanto statuito dalla S.C. in materia e tenuto conto della data di passaggio in giudicato delle pronunzie penali - il decorso del termine triennale di prescrizione risulta utilmente interrotto nei confronti di entrambi i convenuti.

Nel merito, si rammenta che, come ribadito dalla S.C., per affermare la responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa (Cass. sez. lav. n. 1579/00).

Detto accertamento è riservato al Giudice di merito, il quale è libero di valutare gli elementi raccolti in giudizio ed altresì il materiale probatorio già esaminati dal Giudice penale, senza essere vincolato alla decisione di quest'ultimo (Cass. sez. lav. n. 2028/95, n. 10066/94).

Laddove, tuttavia, vi sia stata condanna del datore di lavoro in sede penale per la violazione delle norme antinfortunistiche, non solo l'INAIL è abilitato a promuovere l'azione di regresso, pur non essendo stato parte nel processo penale, ma la sentenza penale di condanna assume efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p. "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (Cass. sez. lav. nn. 11436/96, 13890/99, 13377/99).

Anche la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità delle norme relative all'azione di regresso, evidenziando che il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile quando la sua condotta sia stata penalmente sanzionabile (C. Cost. n.405/99).

Giova aggiungere che il Giudice civile procede all'accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio anche in caso di intervenuta sentenza penale di patteggiamento della pena ex art. 444 cpp (Cass. sez. lav. n. 1501/96).

La pronunzia penale, pur non facendo stato nel processo civile, costituisce infatti in ogni caso una fonte di prova che il Giudicante civile è obbligato ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti, soprattutto quando essi trovino corrispondenza, come nel patteggiamento, nella stessa natura della pronunzia adottata, la quale reca pur sempre un accertamento da apprezzare, che concorre al convincimento di detto Giudice (Cass. sez. lav. n 23612/04).

La S. C. ha, anche di recente, rimarcato ulteriormente che la sentenza penale di patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Pertanto, il riconoscimento di colpevolezza che emerge dalla sentenza resa ex art. 444 cpp, pur non essendo una statuizione assistita dalla efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato dal Giudice civile come prova nel giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. sez. lav. n. 132/08, n. 5295/07, n. 21033/06, n. 26456/06; Cass. Sezioni Unite n. 17289/06).

Nel caso di specie non sono controversi tra le parti, e sono comunque documentati: il fatto storico, cioè l'infortunio occorso a C.N. in data 24/11/00, le conseguenti gravissime lesioni che hanno determinato l'inabilità al 100%, l'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL ed il relativo "quantum", attestato dagli atti contenuti nel fascicolo.

Il procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro si è concluso con sentenza n. 295/04, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato il patteggiamento chiesto dal G.A. ex art. 444 cpp condannandolo alla pena di mesi 2 di reclusione, non ravvisando l'esistenza di elementi idonei per un proscioglimento nel merito.

All'esito del dibattimento, poi, con sentenza n. 224/05 il responsabile della sicurezza G.O. è stato condannato alla pena di mesi 3 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ciò posto, dai documenti allegati in fascicolo possono trarsi univoche e coerenti circostanze di fatto, che inducono a ritenere sussistente la responsabilità civile di entrambi i convenuti.

In particolare, risultano omesse sia l'adozione delle misure necessarie a garantire la stabilità dell'argano utilizzato dal lavoratore, sia la installazione di parapetti o presidi idonei ad evitare o prevenire il pericolo di cadute; misure che avrebbero potuto impedire l'infortunio occorso al C.

Il lavoratore, infatti, mentre stava manovrando l'argano installato sul lastrico solare dell'edificio ove si svolgevano i lavori, è caduto da un'altezza di 12 metri proprio perché l'apparecchio, che era montato su un cavalletto, si ribaltava (perché il bidone di malta che stava sollevando si incastrava sotto la molazza posta alla base dell'edificio) e lo trascinava giù al suolo.

Va notato che non vi erano né idonei parapetti né ringhiere sufficientemente alte o talmente robuste da impedire la caduta dell'operaio, e non vi era neppure il fermapiede.

La zavorra era costituita da due bidoni pieni d'acqua, ma, come emerso nel, dibattimento penale, trattavasi di procedura non corretta né adatta, in quanto l'evaporazione del liquido non garantiva il persistere di un contrappeso sufficiente rispetto alla portata dell'argano al momento dell'infortunio. Si è pertanto appurato che, se l'apparecchio fosse stato ancorato al suolo con una zavorra adatta a garantirne la stabilità, non vi sarebbe stato il ribaltamento che ha provocato la rovinosa caduta del C.

Inoltre, non risulta che il responsabile della sicurezza, cioè G.O, abbia vigilato sull'applicazione da parte della ditta delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, né abbia controllato la corretta esecuzione delle procedure di lavoro da parte dei dipendenti, incluso il C., o abbia dato - e fatto concretamente eseguire - specifiche istruzioni al fine di evitare infortuni come quello poi accaduto.

Il G.O. infatti, pur avendo predisposto il piano di sicurezza, non ha tuttavia provveduto a controllare la sua effettiva realizzazione, né la reale idoneità delle attrezzature materialmente impiegate dagli operai nell'esecuzione della prestazione.

Si aggiunge che lo stesso convenuto ha dichiarato nel processo penale di non essersi affatto recato sul cantiere per compiere le necessarie verifiche, malgrado fosse stato avvertito della ripresa dei lavori, dopo una breve sospensione dovuta ad un cambio di lavorazione ed al conseguente riposizionamento di materiali ed attrezzature, così omettendo di svolgere il necessario sopralluogo prima della ripresa delle opere.

Tutti questi elementi risultano dagli atti del processo penale e dai giudicati intervenuti (verbali delle udienze dibattimentali; deposizioni di A.D., Ispettore del Servizio Prevenzione Infortuni della ASL, e del consulente della difesa, ing. P.; sentenze n. 295/04 e n. 224/05 del Tribunale di Nocera Inferiore; sentenza n. 377/07 della Corte di Appello di Salerno, che conferma la pronunzia di condanna del G.O.) e non risultano inficiati dalle prospettazioni difensive esposte dai convenuti in questa sede.

Non appare a questo punto attendibile né conferente la prova testi articolata dai convenuti, in quanto si riferisce a circostanze fattuali contrarie a quelle già documentate oppure ad inammissibili valutazioni, tendendo ad una ricostruzione del fatto storico difforme da quella già acquisita e a scaricare in definitiva sul solo lavoratore la responsabilità dell'accaduto.
Secondo l'insegnamento della S.C. infatti, "sussiste la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente quando quest'ultimo abbia assolto all'onere probatorio della dimostrazione della sussistenza di tre elementi (rapporto di lavoro, infortunio e nesso di causalità tra lesioni riportate e le condizioni pericolose dell'ambiente di lavoro) anche in mancanza della indicazione di specifiche norme antinfortunistiche violate e di misure non adottate, ponendo a carico della società datrice di lavoro l'onere di avere predisposto tutte le cautele necessarie per il non verificarsi dell'evento" (Cass. sez. lav. n. 14270/04).

L'eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell'abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. sez. lav. n. 12253/03).

Laddove, poi, il danno derivi da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di manovrare, il datore di lavoro non può evitare la propria responsabilità se non provando, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi normativi, la causale connessione del danno con un comportamento anomalo del lavoratore, che di questo sia stato la causa esclusiva (Cass. sez. lav. n. 9909/03).

Nel caso di specie non si evince il nesso causale con la condotta "anomala" del C., dovendosi invece ricondurre l'evento alla mancanza delle strutture protettive e dei necessari presidi e mezzi idonei.          

Del resto, "le norme dettate in tema di infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Cass. sez. lav. n. 5493/06, n. 9422/91).

I convenuti sono pertanto tenuti entrambi, in solido, al rimborso in favore dell'INAIL della somma oggetto di causa.

Non può essere infatti esclusa in questa sede la responsabilità civile del G.O. (responsabile della sicurezza), atteso che secondo la S.C. l'azione di regresso esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R.30 giugno 1965 n. 1124 "è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri)" (Cass. sez. lav. n. 16141/04, sez. UI n. 3102/99, Sezioni Unite n. 3288/97).

L'estensione dell'azione di regresso dell'INAIL, nei confronti di detti ausiliari del datore di lavoro, nonostante la loro estraneità al rapporto assicurativo antinfortunistico, è stata del resto ritenuta non contrastante con gli artt. 3 e 35 Cost. (Cass. sez. lav. n. 155/88).

Il ricorso pertanto va accolto, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di quanto richiesto dall'INAIL, oltre ulteriori miglioramenti e rivalutazioni delle prestazioni erogate.

Secondo l'insegnamento della S.C., infatti, il credito dell'INAIL verso il datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato o ai suoi eredi è un credito di valore, che, in quanto tale, deve essere liquidato con riferimento alla data della pronunzia giudiziale o della liquidazione definitiva.

Pertanto, il suo maggior ammontare, per effetto della svalutazione monetaria o della rivalutazione della rendita per applicazione dei miglioramenti sopravvenuti, non comporta una modifica della domanda, trattandosi di una mera precisazione e non di una domanda nuova, onde la relativa liquidazione va disposta dal Giudice di ufficio oppure su semplice deduzione dell'INAIL (Cass. sez. lav. n. 2255/90; Cass. sez. III n. 2330/82).

Gli accessori conseguono di diritto e vanno calcolati ai sensi dell'art. 16, co. 6, legge n. 412/91.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 13/6/07 dall'INAIL nei confronti di G.A. e G.O, così provvede:

- accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'INAIL di € 875.206,41, oltre miglioramenti delle prestazioni, ed oltre accessori da calcolare ai sensi dell'art. 16, co. 6, legge n. 412/91;

- condanna i convenuti in solido alle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.500,00, di cui € 3.500,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, in favore dell'INAIL.

 
Salerno, 28/10/09.

Il Giudice

 Dr.ssa Lia Di Benedetto