Categoria: Normativa regionale
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Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2021, n. 051/Pres.
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.
B.U.R. 21 aprile 2021, n. 16

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell’artigianato);
VISTA la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)” ed in particolare:
- l’articolo 26, comma 1, lettera a) che prevede il finanziamento delle spese legate all’utilizzo di piattaforme di crowdfunding, per gli incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all’articolo 42 bis della legge regionale 12/2002;
- l’articolo 26, comma 2 che prevede l’adeguamento dei regolamenti attuativi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 27, comma 2 che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, prevede che nell’ambito di diversi procedimenti contributivi di cui alla citata legge regionale 12/2002, le imprese presentino la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa;
- l’articolo 27, comma 3 che prevede l’aggiornamento dei regolamenti attuativi di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 28 della legge regionale 3/2021 di ammettere le spese sostenute a decorrere dall’1 gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- VISTO il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano”, emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il testo del “Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33” e ritenuto di emanarlo;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 9 aprile 2021;
 

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
 

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.
 

art. 1 finalità
art. 2 modifiche all’articolo 2 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 3 modifiche all’articolo 8 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 4 sostituzione del capo III del titolo I del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 5 sostituzione dell’articolo 21 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 6 modifiche all’articolo 22 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 7 modifiche all’articolo 23 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 8 sostituzione dell’articolo 24 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 9 modifiche all’articolo 25 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 10 modifiche all’articolo 28 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 11 modifiche all’articolo 29 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 12 modifiche all’articolo 31 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 13 modifiche all’articolo 33 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 14 modifiche all’articolo 34 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 15 modifiche all’articolo 38 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 16 modifiche all’articolo 41 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 17 modifiche all’articolo 42 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 18 modifiche all’articolo 46 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 19 modifiche all’articolo 50 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 20 modifiche all’articolo 54 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 21 modifiche all’articolo 55 bis del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 22 modifiche all’articolo 55 quater del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 23 modifiche all’articolo 60 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 24 modifiche all’articolo 75 ter del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 25 modifiche all’art. 75 quinquies del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 26 modifiche all’articolo 80 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 27 modifiche all’articolo 81 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 28 modifiche all’articolo 82 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 29 modifiche all’articolo 86 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 30 modifiche all’articolo 87 ter del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 31 modifiche all’articolo 96 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 32 modifiche all’articolo 98 del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 33 abrogazioni
art. 34 modifica all’allegato c del decreto del presidente della regione 33/2012
art. 35 norme transitorie e finali
art. 36 entrata in vigore


Art. 1 finalità
1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.
 

Art. 2 modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera a) del comma 3 bis dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: << cinque>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre>>.
 

Art. 3 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. L’alinea del comma 1 bis dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:>>.
 

Art. 4 sostituzione del Capo III del Titolo I del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Il Capo III del Titolo I del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:
<< CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Art. 9
(Termine per l’avvio e conclusione delle iniziative e per l’ammissibilità delle spese)
1.Le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX sono avviate successivamente al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e si concludono entro la data di presentazione della stessa. Per avvio dell’iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all’Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura; c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all’impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l’incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
d) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:
a) per le iniziative di cui al titolo II, capo V realizzate dalle imprese di nuova costituzione l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente al termine di cui al comma 1;
b) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni l’iniziativa è conclusa entro il 31 dicembre precedente all’anno di presentazione della domanda.
3. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano, le società di servizi o il CATA avviano l’iniziativa a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute. Per avvio dell’iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
a) per le spese di cui all’articolo 75 ter, comma 1:
1) la data di inizio dell’evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);
2) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera c);
3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);
b) per le spese di cui all’articolo 75 ter, comma 1 bis:
1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);
2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) e c).
4. Le iniziative di cui al titolo III, sono avviate dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l’inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell’iniziativa si intende l’inizio effettivo dell’attività come attestato nel diario del personale.
Art. 10
(Presentazione della domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) le imprese, il CATA e relative società di servizi presentano le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II unitamente alla rendicontazione di spesa.
2. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa (in seguito domanda di contributo) sono presentate a conclusione del programma di investimento.
3. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Industria e Artigianato:
a) le domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;
b) le domande di finanziamento del CATA, per l’attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;
c) le domande di finanziamento dell’EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.
4. Sono presentate al CATA le domande di contributo per accedere ai seguenti incentivi:
a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
b) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3 bis;
c) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
d) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
e) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
f) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 2;
g) artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI, alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3;
h) acquisizione di consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
i) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
j) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;
k) successione dell’impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.
5. Le imprese presentano, nell’anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui al titolo II, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.
6. Le domande di contributo di cui al comma 3 lettera a) e al comma 4, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa sono inoltrate esclusivamente tramite PEC e corredate dalla documentazione di cui all’articolo 11.
7. Per i contributi di cui al comma 3, lettera a) le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, per le iniziative realizzate nel corso dell’anno precedente.
8. Per i contributi di cui al comma 4, per i quali sia stata disposta l’apertura dei relativi canali contributivi ai sensi dell’articolo 15, le domande sono presentate dal 31 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione della Giunta Regionale.
9. I termini di cui ai commi 7 e 8 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l’ora dell’inoltro telematico tramite PEC.
Art. 11
(Domanda di contributo)
1. Le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II, redatte secondo il fac-simile di cui al comma 2 e nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo, sono corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
b) copia della documentazione di spesa e dei documenti probatori equivalenti;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:
1) dichiarazione sull’impresa unica per la verifica del rispetto dei limiti «de minimis», ai sensi dell’articolo 5, comma 3;
2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 8;
3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall’articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
5) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 42, comma 5 bis della legge regionale 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;
6) la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali di cui l’Ufficio competente ha facoltà di chiederne in qualunque momento l’esibizione;
7) il pagamento dell’imposta di bollo nei termini di legge.
d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
e) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’articolo 75 ter, comma 1, lettera c) e comma 1 bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun mese, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l’attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfettarie indicate nell’allegato D al presente regolamento.
2. Il fac-simile della domanda e della documentazione di cui al comma 1, approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato, è disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA unitamente:
a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 12
(Criteri generali per l’ammissibilità delle spese)
1. Le spese sostenute dai beneficiari per le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX, devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti la cui data sia compresa entro i termini di cui all’articolo 9, commi 1 e 2.
2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate sono effettuati entro i termini di cui al comma 1, pena l’inammissibilità a contributo delle relative spese.
3. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell’opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l’articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4. Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l’inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti modalità, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all’impresa.
5. La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le modalità di cui al comma 4, privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.
6. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è effettuato dal beneficiario del contributo ed è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2.
7. Per gli incentivi di cui all’articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 4 e 6, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione l’effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.
8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell’attività di certificazione secondo le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
Art. 13
(Istruttoria della domanda di contributo)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove l’impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, viene istruita unicamente la prima, facendosi riferimento alla data e l’ora dell’inoltro telematico tramite PEC.
3. Ove la domanda di contributo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
4. Ove l’integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all’interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l’Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo o all’archiviazione della domanda.
5. La domanda non è accolta ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) non sussistono i requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 e le condizioni previste dal regolamento;
b) la domanda di contributo è presentata senza rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e l’irregolarità non è sanabile;
c) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 7, 8 e 10;
d) la domanda di contributo è redatta non utilizzando il fac-simile approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 2 oppure modificando lo stesso;
e) la domanda di contributo per le imprese di nuova costituzione è presentata decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;
f) la domanda di contributo è riferita a spese interamente sostenute al di fuori dei termini di cui all’articolo 9, comma 1;
g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 4 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all’istruttoria della domanda sulla base della documentazione agli atti;
i) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5;
j) l’ammontare complessivo della spesa rendicontata è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
k) per rinuncia intervenuta prima dell’adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione.
6. L’ufficio competente, nei casi di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 5, lettera i) e di rinuncia di cui al comma 5 lettera k), comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda.
Art. 14
(Concessione e liquidazione degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui al titolo II, sono concessi e contestualmente liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell’ora di inoltro telematico tramite PEC.
2. Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a IX sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento con le direttive di cui all’articolo 15.
3. Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo da parte dell’Ufficio competente.
4. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L’ufficio competente comunica l’eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. La comunicazione interrompe i termini fino all’eventuale comunicazione dell’Amministrazione regionale dell’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.
5. La concessione e contestuale liquidazione degli incentivi è subordinata all’accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II.
6. L’Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale liquidazione dell’incentivo trasmettendo il relativo provvedimento nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari.
7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all’esercizio dell’attività artigiana.
Art.15
(Termini per l’adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)
1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:
a) a definire i criteri generali per l’esercizio delle funzioni delegate e per l’utilizzo degli avanzi finanziari;
b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l’anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b);
d) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l’anno successivo anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a) e ad individuare i canali contributivi da finanziare per l’anno successivo di cui al comma 1, lettera d).
3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:
a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’approvazione della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta regionale può eventualmente destinare una quota delle risorse assegnate alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell’anno precedente.
5. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.>>
 

Art. 5 sostituzione dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. L’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:
<< Art. 21
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi: a) mantenere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 8 fino alla concessione e contestuale liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
b) mantenere i vincoli di destinazione di cui all’articolo 22;
c) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all’articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
d) ottemperare agli obblighi informativi di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l’esistenza di aiuti di Stato e «de minimis» nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al «de minimis» entro quindici giorni dall’eventuale richiesta dell’Ufficio competente, nei casi di cui all’articolo 14, comma 4 secondo periodo; g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell’articolo 23;
h) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all’impresa quali, in particolare, la sede legale, l’unità operativa, la ragione sociale;
i) non ricevere altri contributi sull’iniziativa finanziata fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 1 bis;
l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
m) nel caso di certificazione della spesa di cui all’articolo 12 comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nello stesso.>>
 

Art. 6 modifiche all’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<di conclusione dell’iniziativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<di presentazione della domanda di contributo>>;
b) al comma 5 le parole: <<all’articolo 11, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’articolo 11, comma 2>>;
c) al comma 6 dopo le parole: <<successiva alla concessione>> sono inserite le seguenti: <<e contestuale liquidazione>>.
 

Art. 7 modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<del provvedimento di concessione>> sono inserite le seguenti: << e contestuale liquidazione>>.
b) al comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<del provvedimento di>> sono inserite le seguenti: <<concessione e contestuale>>.
 

Art. 8 sostituzione dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. L’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:
<< Art. 24

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione)
1. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell’incentivo è revocato qualora:
a) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 8 fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
b) non siano rispettate le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all’articolo 34 della legge regionale 3/2015.
3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche richiamati all’articolo 21, comma 1, lettera d), si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:
a) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
b) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.
5. L’Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere. Il termine per l’adozione dei provvedimenti è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.
7. Gli incentivi erogati ai sensi dell’articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.>>.
 

Art. 9 modifiche all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<ai sensi dell’articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell’articolo 10>>.
 

Art. 10 modifiche all’articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 11 modifiche all’articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:
<<c bis) smartphone e tablet;>>.
b) alla lettera h) del comma 1 dopo le parole: <<spese accessorie quali l’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 12 modifiche all’articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 13 modifiche all’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.>>;
b) dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:
<<c bis) costi per la partecipazione mediante l’utilizzo delle piattaforme web.>>.
 

Art. 14 modifiche all’articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 15 modifiche all’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 16 modifiche all’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Dopo la lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono inserite le seguenti:
<<f quater) spese legate all’utilizzo di piattaforme di crowdfunding;
f quinquies) spese per i corsi di formazione attinenti all’attività aziendale rivolti al titolare ed ai dipendenti>>.
 

Art. 17 modifiche all’articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo, >>.
 

Art. 18 modifiche all’articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 19 modifiche all’articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 20 modifiche all’articolo 54 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 21 modifiche all’articolo 55 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 55 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 la parola: <<bancarie>> è sostituita dalla seguente: <<creditizie>>;
b) alla lettera b) del comma 1 la parola: <<bancarie>> è sostituita dalla seguente: <<creditizie>>.
 

Art. 22 modifiche all’articolo 55 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 55 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 23 modifiche all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<oneri connessi all’IVA>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non costituisca un costo,>>.
 

Art. 24 modifiche all’articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d bis)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e)>>;
b) alla lettera a) del comma 1 bis le parole: <<ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d bis)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e)>>.
 

Art. 25 modifiche all’articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<di cui all’articolo 75 bis, comma 2, lettera a).
>>
b) all’alinea del comma 3 le parole << al comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: <<all’articolo 75 bis, comma 2, lettera a), >>
c) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 75 quinquies del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:
<<b) di essere o meno impresa unica come definita dall’allegato A;>>.
 

Art. 26 modifiche all’articolo 80 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 80 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione del Programma ovvero della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina ulteriori risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale a seguito della manovra di assestamento, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo, secondo il fac-simile approvato dal Direttore del Servizio medesimo e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.>>.
b) al comma 5 le parole: <<all’articolo 10, comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’articolo 9, comma 4>>.
 

Art. 27 modifiche all’articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. Al comma 7 dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<di cui all’articolo 21, comma 3>> sono inserite le seguenti parole: <<della legge regionale 12/2002>>.
 

Art. 28 modifiche all’articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<lo schema>> sono sostituite dalle seguenti: <<il fac-simile>>, e le parole: <<centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio competente in materia di artigianato>>;
b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<c) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della stessa corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali;>>;
c) alla lettera b) del comma 5 la parola: <<giorno>> è sostituita dalla seguente: <<mese>>;
d) al comma 9 le parole: <<all’articolo 17, commi 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’articolo 12, commi 4 e 6>>.
 

Art. 29 modifiche all’articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<ai sensi delle lettere a ante) e a)>> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi delle lettere b) e c)>>;
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) di essere o meno impresa unica come definita dall’allegato A;>>;
c) al comma 3 le parole: <<ai sensi delle lettere a ante) e a)>> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi delle lettere b) e c)>>.
 

Art. 30 modifiche all’articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 87 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato>>, e le parole <<Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali>> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia di artigianato>>;
b) al comma 4 dopo le parole <<attività produttive>> sono inserite le seguenti: << e turismo>>.
 

Art. 31 modifiche all’articolo 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’articolo 96 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole <<attività produttive>> sono inserite le seguenti: << e turismo>>;
b) alla lettera a) del comma 5 le parole: << commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2>>;
c) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<< b) l’articolo 13, commi 1, 3 e 4 in materia di istruttoria delle domande di contributo >>.
 

Art. 32 modifiche all’articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:
<<d) di essere o meno impresa unica come definita dall’allegato A;>>.
 

Art. 33 abrogazioni
1. Sono abrogati:
- il comma 5 dell’articolo 5;
- il Capo IV del Titolo I;
- il Capo V del Titolo I;
- il Capo VI del Titolo I;
- il Capo VII del Titolo I;
- l’articolo 20;
- il comma 3 bis dell’articolo 23;
- il comma 2 dell’articolo 75 quinquies;
- il comma 6 dell’articolo 81;
- il comma 7 dell’articolo 82;
- la lettera a) e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 85;
- il comma 2 dell’articolo 86;
- le lettere d), e) e f) del comma 5 dell’articolo 96.
 

Art. 34 modifica all’Allegato C al decreto del Presidente della Regione 33/2012
1. All’Allegato C al decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo il Comune di <<San Pietro al Natisone (UD)>> è inserito il Comune di <<Sappada (UD)>>.
 

Art. 35 norme transitorie e finali
2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.
3. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi, è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 della legge regionale 12/2002;
c) contributi per l’ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 55 bis della legge regionale 12/2002;
d) incentivi per le consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a) della legge regionale 12/2002;
e) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c) della legge regionale 12/2002;
f) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico, di cui all'articolo della legge regionale 12/2002;
g) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002.
4. In sede di prima applicazione, per l’annualità 2022 le imprese possono presentare domanda di contributo per gli incentivi di cui al comma 2.
5. In sede di prima applicazione, per l’annualità 2021 le società di servizi o il CATA presentano la domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo XII bis entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.
 

Art. 36 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA