Regione Liguria
Ordinanza 24 aprile 2021, n. 19/2021
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di ristorazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI E RICHIAMATI:
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'o.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l’art. 3;
il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l’art.1 comma 16;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;
il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) successivamente abrogato;
il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;
il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” con il quale, tra l’altro, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, si dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” con il quale, tra l’altro, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, si dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
il DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; le cui misure sono confermate fino al 31 luglio 2021 dal decreto legge in data 22 aprile 2021 n.52;
Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
le ordinanze del Ministro della Salute:
- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- 12 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Molise” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia;
- 19 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Sardegna” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Molise”.
- le successive ordinanze relative a misure di contenimento del contagio nelle
- altre Regioni italiane;
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’ordinanza 25 marzo 2021 n. 12 ;
DATO ATTO CHE ferme restando le sospensioni nelle zone gialle, nelle zone arancioni e rosse delle attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, con la sopra richiamata ordinanza si assentiva su tutto il territorio della Regione Liguria ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
RILEVATO CHE:
l’art. 4 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 stabilisce tra l’altro che:
- dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
- dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi
- dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
RITENUTO
fermo restando quanto stabilito nel d.P.C.M.2/3/2021:
- di confermare, in relazione alle zone arancioni di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera d) e lettera b), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, quanto già stabilito dalla richiamata ordinanza 25 marzo 2021 n. 13 ed in particolare consentire ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione l’effettuazione, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- di consentire dal 26 aprile 2021 nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
- di consentire dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), le attività dei servizi di ristorazione, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
RICHIAMATE le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 3 novembre 2020, in relazione alle attività consentite dalla presente ordinanza;
SENTITO il Ministro della Salute
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1. di confermare su tutto il territorio della Regione Liguria in relazione alle zone arancioni di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera d) e lettera b), del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 quanto già stabilito dalla richiamata ordinanza 25 marzo 2021 n. 12 di consentire ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione l’effettuazione, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
2. di consentire dal 26 aprile 2021 nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), di svolgere attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
3. di consentire dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), le attività dei servizi di ristorazione, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. la presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 26 aprile 2021 ed è valida per lo scenario di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettere d) e b), del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (zone gialle e zone arancioni) fino al termine dell’emergenza epidemiologica per lo stesso scenario in base alla normativa statale.
5. l’ordinanza in data 25 marzo 2021 n. 12 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana;
alle Aziende ed Enti del SSR.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 24 aprile 2021