Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 23 aprile 2021, n. 20
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n.52;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 19 del 16.04.2021;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
• il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità n. 49 relativo al periodo dal 12 al 18 aprile 2021;
• la lettera del 23.04.2021, prot. n. 111058/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

CONSTATATO

• che con decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
• che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha integrato il quadro nazionale delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus, al fine della ripresa graduale delle attività economiche e sociali;
• che il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità n. 49, relativo al periodo dal 12 al 18 aprile 2021 mostra, in generale, un miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio provinciale, con un trend di riduzione della percentuale di positività ai tamponi e dell’indice Rt, nonché della percentuale dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive;
• che in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria con nota dd. 23 aprile 2021, prot. n. 111058/21, considerata la diminuzione delle nuove infezioni sul territorio, il trend di riduzione della percentuale di positività ai tamponi e dell’indice Rt e della percentuale dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive, la classificazione di rischio per la Provincia di Bolzano prefigura uno scenario di tipo 1° basso rischio di diffusione.
Ciò consente la rimodulazione delle misure preventive in molteplici ambiti, mantenendo, però, un’efficace azione di tracciamento e di testing.
In attesa di eventuali disposizioni emanate a livello centrale, nella nota si auspica inoltre l’introduzione di modalità innovative, quali le iniziative in fase di implementazione relative al’attestazione di avvenuta vaccinazione, di guarigione recente d’infezione Sars-CoV-2 o ancora di esecuzione di test anti-Covid;
• che si ritiene pertanto necessario introdurre le misure di seguito specificate;
 

ORDINA

che nel periodo dal 26 aprile al 31 luglio 2021, salvo diversamente specificato, si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni:
 

SPOSTAMENTI

1) sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale, con le limitazioni contenute nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
2) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza (tra cui l’esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del/della partner);
3) per gli spostamenti consentiti tra le ore 22 e le ore 5 gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell’ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
4) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria.
L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 22.00 e le ore 5.00;
5) i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all’interno del territorio comunale;
 

COMMERCIO E SERVIZI

6) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
7) fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;
8) nei centri commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d’ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
9) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente.
Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
10) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
11) fermo restando il divieto di sagre di cui al punto 38) e, fino al 30 giugno 2021, di fiere di cui al punto 32) e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

12) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite all’aperto, con consumo al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 22.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.
Le predette attività sono consentite al chiuso fino alle ore 22.00 con consumo al tavolo ed un massimo di quattro persone per tavolo, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 47), e previa prenotazione nei ristoranti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
13) le attività degli esercizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a dipendenti / operai / lavoratori / studenti / anziani garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e delle regole di cui al punto precedente;
14) restano comunque consentite, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;
15) l’accesso alle strutture ricettive è subordinato alla presentazione di una certificazione verde di cui al punto 47).
Le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo il rispetto dei protocolli vigenti, delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, delle disposizioni di cui ai punti 9) (numero massimo di persone presenti negli spazi comuni) e 25) (protezione delle vie respiratorie) della presente ordinanza.
I servizi delle strutture ricettive possono essere offerti solo agli ospiti pernottanti, fatta eccezione per la ristorazione, a cui si applicano le disposizioni di cui al punto 12);
16) è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi.
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

17) Fermo restando quanto disposto dal punto 1) dell’ordinanza presidenziale n. 19 del 16 aprile 2021, i servizi per la prima infanzia, le attività della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle scuole di musica si svolgono in presenza. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli studenti e studentesse in presenza. Il predetto limite del 75% può essere diversamente modulato (p.es. anche per classi, indirizzi, ecc.), in considerazione delle esigenze di trasporto, della dimensione e della concentrazione delle istituzioni scolastiche sul territorio.
Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di una protezione delle vie respiratorie e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione deve essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale appartenente al servizio sanitario o pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario;
18) Sono sospesi i viaggi di istruzione e le iniziative di scambio o gemellaggio organizzate da enti scolastici e non scolastici.
Le visite didattiche, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite comunque denominate e organizzate da enti scolastici e non scolastici possono essere effettuate all’interno del territorio provinciale, col presupposto che le misure di protezione ed i protocolli di sicurezza della rispettiva struttura siano rispettati e che si tenga conto delle limitazioni e delle capacità dei mezzi di trasporto utilizzati;
19) qualora un/una dirigente di una scuola dell’infanzia venga a conoscenza del risultato positivo al test per il COVID-19 di un bambino/una bambina, un collaboratore /una collaboratrice pedagogico/pedagogica o all'integrazione, dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione e in attesa delle istruzioni dell’Azienda Sanitaria, la sospensione dell’attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione;
20) le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza da applicare e delle regole sulla distanza interpersonale;
21) l’offerta dei servizi di assistenza e accompagnamento previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è possibile nel rispetto delle regole generali e specifiche previste per i diversi tipi di attività;
22) le università, le strutture di educazione permanente e della formazione professionale predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative, dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. I predetti piani devono essere validati dall’Azienda Sanitaria.
Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
Con presentazione della certificazione verde di cui al punto 47), possono altresì proseguire le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale.
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONCORSI

23) Tenendo costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile del lavoro agile - data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;
24) nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;
25) sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati e candidate non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova e nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore.
Eventuali deroghe possono essere disposte con apposito provvedimento.
Nell’ambito dell’istruzione e formazione, le prove selettive relative a bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.
È altresì ammesso lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca, ladina e di lingue straniere, necessari per l’accesso al pubblico impiego e per i quali non è possibile lo svolgimento in modalità a distanza. Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d’esame.
 

PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

26) È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di alimenti e bevande.
Sono esclusi dai predetti obblighi:
a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità;
27) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all’interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l’obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti.
Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, che possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.
L’Agenzia per la Protezione civile fornisce le mascherine FFP2 o equivalenti alle associazioni di volontariato e solidarietà, affinché siano distribuite alle persone bisognose da esse assistite;
28) nell’ambito del trasporto pubblico locale e per tutti gli impianti a fune, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell’assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore;
29) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nell’osservanza delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4. È in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all’aperto, la somministrazione di alimenti e bevande;
30) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
31) salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l’accesso dei minori alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e della presente ordinanza.
 

EVENTI, SPETTACOLI E RIUNIONI

32) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati, aperti al pubblico, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, salvo quanto di seguito disposto;
33) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere preassegnati.
Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
34) a partire dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e a partire dal 1° luglio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza convegni e congressi, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall’allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4;
35) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande, ad eccezione delle prove in gruppi di massimo 15 persone, nel rispetto delle disposizioni secondo l’allegato A della legge provinciale 4/2020;
36) sono aperti al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi biblioteche, archivi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente. È consentito il servizio giovani, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
37) laddove le attività di cui ai punti da 33) a 36) siano svolte all’interno, l’accesso alle strutture è condizionato alla presentazione di una certificazione verde di cui al punto 47) della presente ordinanza;
38) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre di qualunque genere.
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
39) fino al 30 giugno 2021 sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. A partire dal 1° luglio 2021 tali attività sono consentite nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall’allegato A della legge provinciale n. 8 del 4 maggio 2020.
 

SPORT

40) Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni;
A partire dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori all’aperto, nel rispetto delle misure previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
A decorrere dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi comunque denominati, di cui al primo periodo del presente numero, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
Nei luoghi chiusi è comunque consentito lo svolgimento di una delle suddette attività da parte di una sola persona o di persone tra loro tutte conviventi, sotto la guida di un/una personal trainer, purché sia sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri, siano rispettate le misure di sicurezza e di igiene, nello stesso locale non siano presenti altre persone e l’ambiente sia arieggiato e pulito. È vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce;
41) sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all’articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Per quanto riguarda la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive si applica la disciplina nazionale vigente;
42) in aggiunta alle sessioni di allenamento di cui al punto 41), è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, purché senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per tali attività è vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce;
43) la partecipazione delle attività di cui ai punti da 40) a 42) è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 47) della presente ordinanza, se l’attività non è svolta in forma individuale o tra conviventi;
44) fermi restando i protocolli di sicurezza della federazione sportiva competente, per la partecipazione alle attività consentite di cui ai punti 40), 41) 42) della presente
ordinanza, è ammesso anche il test effettuato nelle scuole nell’ambito del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da SARS- CoV-2 nella popolazione altoatesina;
45) fino al 30 giugno 2021 sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali prestazioni.
A partire dal 1° luglio 2021 tali attività sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

46) Al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi - incluse quelle della pubblica amministrazione - vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l’eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall’Azienda Sanitaria.
 

CERTIFICAZIONI VERDI

47) Ai fini della presente ordinanza per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie comprovanti una delle seguenti fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rivelazione del SARS-CoV-2 con risultato negativo.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

48) le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l’effettuazione di test per la rivelazione del SARS-CoV-2 da parte del personale;
49) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
50) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
51) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
52) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
53) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
54) l’accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
55) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora.
Può inoltre mettere loro a disposizione parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che siano giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali sia in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
56) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 30 aprile 2021, la decadenza del beneficio della rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
57) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
58) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei comitati per l’amministrazione dei beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
59) per la durata dello stato di emergenza le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e della legge provinciale 25 agosto 1966, n. 9, nonché le amministrazioni dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, possono assumere deliberazioni in forma digitale o previa consultazione scritta, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie;
60) per la durata dello stato di emergenza i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all’assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo fuori pianta organica strettamente necessario a far fronte all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l’assunzione di persone collocate a riposo;
61) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell’ordinanza presidenziale n. 24/2020, con la modifica di cui al punto 2) dell’ordinanza presidenziale n. 33 del 31 luglio 2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
62) tutte le disposizioni dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 36 del 27 agosto 2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;
63) le disposizioni relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e ai tirocini formativi svolti all’interno delle imprese;
64) nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sull’adempimento dei predetti compiti di controllo.
 

RACCOMANDA

a) che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Le riunioni si devono svolgere, se possibile, in modalità a distanza;
b) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. È altresì raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, e dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito con legge n. 74/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19
 

ALLEGATO 1
Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all’altro, il passaggio per la clientela tra le due file di banchi deve essere di regola di almeno 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere a una distanza di 80 cm l’uno dall’altro; i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e deve essere chiuso dai gestori.
4. Gestori dei banchi di mercato e clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Si devono in ogni caso evitare assembramenti.
5. Si deve garantire un’ampia disponibilità di dispositivi per la disinfezione delle mani in postazioni facilmente accessibili.
6. Durante l’acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio l’uso di guanti “usa e getta”, che devono essere forniti dal gestore del banco. Le mani devono essere comunque disinfettate all’entrata e all’uscita dell’area del mercato.
7. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l’area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d’ordine. Questo deve regolare l’accesso e l’uscita della clientela e garantire che il mercato sia frequentato da al massimo 1 cliente ogni 10 mq. Per il calcolo del rapporto cliente/10 mq si considera l’intera area in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.
8. Deve essere in ogni caso garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.
9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe in ogni caso a disposizione informazioni per la clientela in merito all’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di 1 m, all’obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.