Z.S. conveniva in giudizio U.M. e la S.r.L. Ungari avanti al Tribunale di Roma, assumendo che, mentre si trovava all'interno del cantiere della S.r.L. Ungari, era stato colpito dalla macchina perforatrice che il manovratore U.M. aveva improvvisamente spostato, riportando lesioni personali.
I convenuti deducevano la responsabilità del danneggiato, che s'era avvicinato alla macchina perforatrice.
Il Tribunale di primo grado prima, e la Corte d'Appello poi, rigettavano la domanda.
Ricorre in Cassazione Z.S. - Respinto.
La Corte afferma che la Corte di merito ha esposto una motivazione sufficiente, logica, non contradditoria e rispettosa della normativa, che dunque si sottrae al sindacato di legittimità.
In particolare "quando ha affermato (a pag. 9 della sentenza) che nella fattispecie "...il comportamento colposo del danneggiato è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del guidatore danneggiante e il danno ..." ha correttamente applicato la Giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia
(cfr., tra le altre Cass. Sentenza n. 5839 de 13/03/2007: "Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile affatto di un terzo o del danneggiato stesso");".
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CRISANTI DANTE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro GAN ITALIA ASSIC SPA, in persona del procuratore Dott. B. O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 40, presso lo studio dell'avvocato DI STEFANO PIETRO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro UNGARI SRL, U.M.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4389/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 23/06/2004, depositata il 13/10/2004, R.G.N. 8870/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
Con atto di citazione, notificato in data 10 settembre 1996, Z.S. conveniva in giudizio U.M. e la S.r.L. Ungari avanti al Tribunale di Roma, assumendo che verso le ore 12,45 del (OMISSIS), mentre si trovava in (OMISSIS), nell'interno del cantiere della S.r.L. Ungari, era stato colpito dalla macchina perforatrice modello MAITR-HR 130, che il manovratore U.M. aveva improvvisamente spostato, riportando lesioni personali.
I convenuti U.M. e la S.r.L. Ungari si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda.
Deducevano la responsabilità del danneggiato, che s'era avvicinato alla macchina perforatrice, e facevano presente che questa era assicurata per la responsabilità civile con la Gan Italia Assicurazioni S.p.A., che chiamavano in causa, al fine d'essere manlevati dalla domanda risarcitoria.
La Gan Italia Assicurazioni S.p.A. si costituiva ed, a sua volta, domandava il rigetto della domanda, deducendo la responsabilità del danneggiato.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con la sentenza n. 33642, emessa fra le parti in data 27-30 ottobre 2000, rigettava la domanda e dichiarava le spese de giudizio interamente compensate fra le parti.
Il Z.S. presentava appello con atto, notificato in data 6 e 9 novembre 2001, lamentando con un sette motivi l'erroneità della sentenza impugnata, di cui chiedeva la riforma.
Si costituivano gli appellati, sostenendo l'infondatezza del gravame, di cui chiedevano il rigetto e la Gan Italia Assicurazioni S.p.A., con appello incidentale, domandava il ristoro delle spese del giudizio di primo grado.
Con sentenza 23.6 - 13.10.2004 la Corte di Appello di Roma rigettava sia l'appello principale sia (come si evince dalla motivazione) l'appello incidentale e condannava l'appellante (evidentemente la Corte,quando ha usato tale termine, ha inteso riferirsi all'appellante principale Z.S.) al rimborso delle spese del grado, che liquidava "... alla S.p.A. Gan Italia in complessivi Euro. 2.000,00 ed in solido a U.M. ed alla S.r.L. Ungari, parimenti in complessivi Euro. 2.000,00 oltre IVA., C.P.A. ed il 10% per le spese generali...".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Z. S..
Ha resistito con controricorso la GAN ITALIA ASSICURAZIONI s.p.a..
La "... SOC. GROUP AMA ASS.NI S.P.A., già Soc. Gran Italia S.p.a ..." ha depositato memoria.
Nel caso in questione non vi è la dimostrazione che il conducente della perforatrice abbia adottato tutte le misure idonee il danno; non basta la prova negativa di non aver commesso nessuna violazione di legge ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (Cassazione 4 giugno 1998 n. 5484). Il conduttore della perforatrice, pur essendosi accorto della presenza del danneggiato, pur avendo parlato e conferito con lo stesso, ha continuato a manovrare il pericoloso mezzo, invece di fermarsi immediatamente e riprendere il suo lavoro dopo l'allontanamento constatato del danneggiato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360 C.P.C., NN. 3 E 5." esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.
In particolare va rilevato quanto segue:
Non rimane dunque che respingere il ricorso.
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010