Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 29 marzo 2021
Validità: 31 marzo 2024
Parti: Takeaway.com Express Italy e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp
Settori: Trasporto-Logistica-Rider, Just Eat
Fonte: st-1.turbo-cdn


Sommario:

 

Premesse
I. Rapporti di lavoro
Art. 1 Contratto di lavoro
Art. 2 Visite preassuntive
Art. 3 Luogo di lavoro
II. Forme contrattuali
Art. 4 Contratti a termine e somministrazione
Art. 5 Part time
Art. 6 Lavoro intermittente (a chiamata)
III. Orario di lavoro
Art. 7 Orario normale e orario massimo
Art. 8 Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 9 Pianificazione dei turni
Art. 10 Inizio e fine della prestazione lavorativa
Art. 11 Lavoro Notturno
Art. 12 Pause, ferie e permessi
Art. 13 Riposo settimanale

 

IV. Trattamento economico
Art. 14 Retribuzione oraria
Art. 15 Indennità aggiuntive
Art. 16 Banca ore
Art. 17 Rimborso chilometrico
Art. 18 Premio di valorizzazione
V. Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 19 Tutela della salute e sicurezza
Art. 20 Assicurazione sulla vita
Art. 21 Assicurazione di Responsabilità Civile
VI. Diritti sindacali
Art. 22 Modalità per l’esercizio
VII. Norme finali
Art. 23 Diritto di precedenza
Art. 24 Durata e monitoraggio bilaterale
Art. 25 - Norme finali


Accordo integrativo aziendale

Tra Takeaway.com Express Italy, con sede in via Via Vittor Pisani 16 - 20140 Milano […] (di seguito, anche, la "Società ") e Filt Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […], nonché ai fini dell'assistenza ai lavoratori che transitano dal lavoro autonomo al lavoro subordinato Nidil Cgil […], Felsa-Cisl […], Uiltemp […], (di seguito, anche, le "Organizzazioni Sindacali" e insieme alla Società, congiuntamente, le "Parti").

Premesse
a. Nel corso del corrente anno. In Società Takeaway.com Express Italy, impresa facente parte del Gruppo Just Eat, intende avviare un’attività di delivery food caratterizzata da un modello organizzativo innovativo che prevede l’utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l’assunzione dei ciclofattorini (d’ora in poi “Rider");
b. al fine di gestire la nuova attività, e in vista delle assunzioni necessarie al suo avvio, le Parti hanno condiviso di applicare ai Rider il CCNL "Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione'' (in seguito, anche, il “CCNL"), e di definire un apposito accordo collettivo aziendale;
c. le Parti hanno manifestato il comune interesse a definire un modello innovativo di regolazione del lavoro subordinato dei Rider, che consenta di bilanciare le esigenze di tutela del lavoro con la necessità di mantenere un adeguato livello di efficienza e produttività aziendale, da un lato, e favorire l'inserimento di questa categoria di lavoratori nel contesto organizzativo e normativo della subordinazione;
Tanto sopra premesso e ritenuto, le parti stipulano il seguente Accordo integrativo aziendale finalizzato all'inserimento dei Rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all'applicazione del CCNL. "Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione"

I. Rapporti di lavoro
Art. 1 Contratto di lavoro

I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituiscono la forma comune di rapporto di lavoro con la quale il Lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Società, ferma restando la facoltà di utilizzare tutte le altre forme di lavoro flessibile regolare disciplinate dalla legge, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il rapporto di lavoro dei Rider è disciplinalo dal contratto collettivo nazionale di lavoro "Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione'' (di seguito anche "CCNL.”), come integrato dalla presente intesa e dalle policy aziendali; i Rider sono inquadrati al livello I e L di tale CCNL.
I Rider non possono svolgere altre attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato durante l’orario di lavoro in cui si svolge la prestazione in favore della Società; tale vincolo non sussiste, invece, fuori dall’orario di lavoro, a condizione che venga fornito preventiva comunicazione scritta (anche via email, all’indirizzo dell’ufficio risorse umane) alla Società.

Art. 2 Visite preassuntive
La Società si riserva il diritto di richiedere al lavoratore che si candida allo svolgimento delle mansioni di Rider, come condizione per l’assunzione, di sottoporsi a visita medica preventiva in fase preassuntiva o comunque entro il completamento del periodo di prova.
La visita medica preventiva in fase preassuntiva, come attività di sorveglianza sanitaria, ha l'esclusiva finalità di accertare l’idoneità del candidalo a svolgere le mansioni contenute nell’offerta di lavoro, al fine di garantire la salute e la sicurezza del Lavoratore sul luogo di lavoro.

Art. 3 Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è indicato nel contralto di assunzione e può corrispondere alla sede della Società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune, ovvero se presente l'arca metropolitana, all’interno del quale verrà svolta la prestazione lavorativa. All’interno del Comune/Città Metropolitana. In modifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo considerata come trasferta.

II. Forme contrattuali
Art. 4 Contratti a termine e somministrazione

In considerazione degli impegni concordali in tema di stabilizzazione dell’organico e di utilizzo socialmente sostenibile della flessibilità contrattuale, le Parti concordano che, nell’ambito di quanto stabilito da CCNL “Logistica, 'Raspollo, Metri e Spedizione", la Società opera, sino al 31 marzo 2022, in regime di "avvio di nuova attività", per tutte le città nelle quali il servizio sarà avviato entro il 30 aprile 2021; per le città nelle quali il servizio sarà avviato dopo tale data, si considera "avvio di nuova attività" il periodo dei successivi 9 mesi. Pertanto durante ì periodi di cui al presente comma, l'utilizzo, anche combinato, di contratti di lavoro flessibile (a tempo determinato, somministrazione) non è soggetto a limiti quantitativi.
Successivamente alla scadenza di cui al comma che precede, la Società non potrà utilizzare lavoratori con contratti di lavoro flessibile (a tempo determinato, in somministrazione a tempo determinato, intermittenti) in misura superiore al 35%, calcolali, per ciascun sito produttivo (inteso come servizio cittadino), come media di Full Time Equivalent su base annua risultante al 31 dicembre, rispetto ni lavoratori presenti in organico con contratto subordinato a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Non rientrano nel computo tutte le categorie escluse ex lege dai limiti percentuali, tra cui i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015 e D.M. 17 ottobre 2017.
Il diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato ai sensi del d.lgs. 81/2015 si applica, al raggiungimento delle medesime condizioni, anche ai lavoratori somministrati.

Art. 6 Lavoro intermittente (a chiamata)
Il contralto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato (nel rispetto, per entrambe le forme, dei limiti quantitativi fissati dall'art. 4 del presente accordo) e può essere utilizzato per un periodo totale non superiore a 400 giorni di lavoro effettivo, per ciascun lavoratore, nel corso del triennio solare; la durata minima del turno giornaliero non può essere inferiore a 2 ore continuative.
Al lavoratore intermittente e al lavoratore in somministrazione si applicano integralmente le tutele e i trattamenti previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla presente intesa, compreso il premio di risultato, in misura proporzionata al lavoro effettivamente svolto dal Lavoratore.

III. Orario di lavoro
Art. 7 Orario normale e orario massimo

L'orario di lavoro normale è di 39 ore alla settimana.
La durata media delle ore di lavoro settimanali non può superare le 48 ore. compresi gli straordinari, come inedia delle ore di lavoro prestate con riferimento ad un periodo di quattro mesi.
Il lavoro straordinario può essere riconosciuto solo se preventivamente autorizzato dal line manager. Su richiesto della Società, il Lavoratore è tenuto a svolgere lavoro supplementare e/o straordinario, tranne che per comprovate esigenze di salme, familiari, personali o di formazione professionale.

Art. 8 Articolazione dell'orario di lavoro
La Società opera ininterrottamente per 365 giorni all'anno; pertanto, salvo casi eccezionali, non sono previste chiusure aziendali o sospensioni del servizio, e la domenica è considerata un giorno di lavoro.
L'orario di lavoro dei Rider si articola in sci giorni su sette alla settimana (dal lunedì alla domenica, compresi i Giorni l’estivi), dalle ore 07:00 alle ore 00:00 (mezzanotte); il primo gennaio e gli altri giorni festivi sono giorni di lavoro.
La durata minima del turno giornaliero non può essere inferiore a 2 ore continuative.
Tutti i Rider sono considerali Dipendenti a ciclo continuo impiegati in turni non avvicendati, dal lunedì alla domenica, anche durante le ore serali, le ore di punta e i Giorni l’estivi, in quanto l'attività della Società rientra nell'articolo 9, comma 3, lettere d) e g), del D.Lgs. 66/2003; la Società organizza i turni in modo da distribuire, ove possibile e ove compatibile con l’esigenza di garantire la regolarità del servizio, in maniera omogenea tra tutti i Rider la distribuzione dei turni e la fruizione del riposo nel giorno della domenica.

Art. 9 Pianificazione dei turni
I Rider sono tenuti ad indicare o confermare la loro disponibilità per la settimana successiva attraverso la Scoober App entro la mezzanotte del martedì. Successivamente, la Società pianificherà i turni per la settimana successiva tenendo conto della preferenza espressa dal Rider, per quanto possibile.
I turni cosi realizzati, vengono comunicati al Rider entro e non oltre la mezzanotte del giovedì per i turni che iniziano il lunedì della settimana successiva.
In ogni caso, la Società pubblica i turni di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso rispetto all'inizio della settimana di riferimento.
I Rider che non forniscono (tempestivamente) la loro disponibilità o che rifiutano una proposta ragionevole, nei termini previsti dal contratto, da parte della Società sono tenuti a lavorare nei giorni stabiliti dalla Società nel rispetto dell’orario contrattuale.
La Società ha il diritto di cancellare il turno dei Dipendenti a chiamata con 2 giorni di preavviso.
lutti i turni terminano quando non ci sono più ordini. Per questo motivo, la fine del turno comunicato dalla Società può variare in relazione alla necessità di completare l’ultima consegna affidata entro l’orario di lavoro.
Periodicamente, la Società può offrire ai Dipendenti anche i c.d. "OpenShift" che saranno comunicali al Rider attraverso la Scoober App; il Rider è libero di accettare qualsiasi OpenShift registrandosi attraverso la Scoober App in qualsiasi momento.
Le parti si danno allo che la Scoober App, doluta di un sistema di geolocalizzazione e installala sui telefoni personali di proprietà dei Rider, costituisce uno "strumento di lavoro” indispensabile ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, e concordano sulla possibilità del suo utilizzo, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni raccolte con la predetta App non sono utilizzabili ai fini disciplinari, fatti salvi i casi di verifica del rispetto dell’orario di lavoro e dell’eventuale commissione di illeciti penali. Tale App al termine del turno di lavoro dovrà essere disabilitata e non registrerà alcun dato del Lavoratore, e, in ogni caso, non potrà accedere ai dati personali e alla memoria presenti sullo smartphone personale del Lavoratore su cui sarà installata.

Art. 10 Inizio e fine della prestazione lavorativa
L'orario di lavoro dei Rider che dispongono di un Hub inizia all'interno dell'Hub e comprende il tempo di viaggio necessario per raggiungere l'area di attesa; il tempo trascorso da casa all'Hub e viceversa non è considerato orario di lavoro.
L'orario di lavoro dei Rider che non dispongono di un Hub inizia nell'arca di attesa designata (c.d. “waiting area"), nella quale gli stessi devono essere presenti e pronti all'orario di inizio del turno; per tali Rider il tempo trascorso a fare il pendolare da casa alla “waiting alea" designata non è considerato tempo di lavoro.
La “waiting arca" può essere un luogo pubblico nella città o presso il domicilio del Lavoratore c sarà definito e comunicato di volta in volta dal line manager.
Il Rider rientra presso l’Hub, ove presente, o termina le consegne, in caso di mancanza di Hub, entro la fine dell’orario di lavoro previsto nel turno pianificato (“shift").

Art. 11 Lavoro Notturno
Le ore di attività lavorativa rese tra le 23.00 e le 6.00 sotto considerale "Involo notturno ad ogni effetto legale e contrattuale.

Art. 12 Pause, ferie e permessi
Per i turni che superano le 6 ore, i Rider hanno diritto ad una pausa non retribuita di 30 minuti.
Se i Rider desiderano beneficiare della pausa durante un turno, devono preventivamente concordarlo con il line manager all'inizio del turno. Il line manager informerà poi il Rider quando potrà fruire della pausa, in modo che non vengano pianificali ordini durante tale intervallo di tempo.
Durante l'attesa degli ordini è anche possibile fare brevi pause. Queste pause sono pagale e possono essere utilizzale per mangiare, andare in bagno, ecc. a condizione che non interferiscano con il lavoro in corso.
I Rider fruiscono delle ferie previste dal CCNL. […]

Art. 13 Riposo settimanale
I Rider limino diritto, nell’arco di 7 giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni, da fruire, in qualsiasi giorno della settimana e non necessariamente di domenica, nel rispetto della pianificazione aziendale.
Fatta salva la durata normale dell'erario di lavoro settimanale, i Rider hanno diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.

IV. Trattamento economico
Art. 14 Retribuzione oraria

I Rider hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori inquadrati ai livelli I ed L del CCNL, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.
[…]

Art. 16 Banca ore
Le ore di lavoro supplementare svolte dai Rider titolari di un regime orario part time sono accumulate, per un valore pari alla metà di quelle svolle nel mese, in una Banca Ore, e danno diritto a riposti compensativi, da fruire nel semestre successivo al mese di svolgimento.
Qualora il Lavoratore non chieda di fruire dei riposi compensativi nel semestre sopra indicato, le ore di lavoro supplementare rimaste inutilizzate nella Banca Ore sono liquidate con una maggiorazione del “trattamento ordinario” pari al 10%. 
L’avvio della Banca Ore è subordinato alla predisposizione da parte della Società degli strumenti tecnici e informatici adeguati alla sua corretta gestione; nelle more della definizione e installazione di tali strumenti, tutte le ore di lavoro supplementare sono liquidate con la maggiorazione prevista dall’art. 15.
In caso di avvio della Banca Ore, la Società svolgerà un preventivo esame congiunto con le parti stipulanti.

Art. 18 Premio di valorizzazione
Le Parli concordano sull'opportunità di premiare la produttività e la qualità del lavoro secondo criteri di natura incrementale e, a tal line, si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo per coordinare le norme che seguono con i parametri individuali dalla normativa fiscale ai lini dell’applicazione della tassazione separata.
Nelle more della definizione dei parametri sopra indicati, le Parti concordano di istituire sin d’ora un “Premio di valorizzazione" finalizzato a consentire ai Rider di lavorare in modo efficiente e nel rispetto delle regole di sicurezza e di circolazione, calcolato in base agli ordini consegnali nel corso di un mese, sulla base dei seguenti importi:
• per ogni consegna fino ad un totale di n. 250 in un mese: euro 0,25;
• per ogni consegna superiore alle n. 250: euro 0,50.
Al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute e la sicurezza dei Rider, per la determinazione del presente Premio non verranno prese in considerazione più di quattro consegne nell’arco di un'ora. Pertanto, le consegne effettuate oltre la soglia all'interno della stessa ora non saranno conteggiate ai fini della determinazione del Premio.
Il presente Premio di valorizzazione si applica sino al 31 dicembre 2021. Dopo tale scadenza, potrà essere rinnovato, anche con forme diverse, tenendo conto della necessità di individuare eventuali parametri aggiuntivi o differenti.

V. Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 19 Tutela della salute e sicurezza

La Società, come datore di lavoro, ha la responsabilità di garantire la sicurezza e la salute dei suoi Dipendenti e delle altre persone che possono essere coinvolte nello svolgimento dell’attività, e a tal fine applica pienamente la legge vigente in materia di Salute e Sicurezza, così come prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e dalle relative norme speciali. A titolo esemplificativo, la Società fornisce ai Rider tutti i DPI previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo, casco, luta per la pioggia, giacca ad alta visibilità, e ogni altro strumento adeguato) e fornisce supporto organizzativo nei tempi previsti dalla legge per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tutti gli impegni formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si svolgono in modalità telematica e digitale, anche asincrona, durante l'orario di lavoro; tale formazione sarà completata entro 120 giorni dall’assunzione.
I Dipendenti della Società hanno il dovere di non mettere a rischio né gli altri Dipendenti né eventuali soggetti esterni con qualsiasi azione od omissione. I Dipendenti devono inoltre assicurarsi di avere piena conoscenza delle disposizioni impartite dalla Società in materia di salute e sicurezza. Nel caso in cui i Dipendenti nutrano dubbi in merito a qualsiasi aspetto relativo alla salute e alla sicurezza del loro lavoro, questi dovranno essere immediatamente sottoposti all'attenzione del line manager.
Per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza connesso al Covid 19, la Società applica i Protocolli di sicurezza definiti dalle parti sociali a livello nazionale.

Art. 20 Assicurazione sulla vita
[…]
Non sono coperti da assicurazione gli infortuni dovuti a dolo, illeciti penali, risse, consumo di bevande alcoliche, ecc. 
[…]

VI. Diritti sindacali
Art. 22 Modalità per l’esercizio

La Società garantisce l'esercizio dei diritti sindacali, nelle forme previste dalla legge e dal CCNL, a tutti i dipendenti. In particolare, le Parti concordano che, tenendo conto della peculiare struttura di lavoro:
- chi ricopre cariche sindacali usufruisce dei relativi permessi preferibilmente in giorni diversi dai festivi, dal sabato e della domenica;
- il diritto di affissione viene esercitato limitatamente alla propria sede legale e\o tramite bacheche digitali;
- il diritto di assemblea viene esercitato in modalità digitale, oppure presso locali aziendali idonei allo scopo, messi a disposizione dalla Società o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa.

VII. Norme finali
Art. 24 Durata e monitoraggio bilaterale

La presente intesa ha carattere sperimentale ed avrà efficacia sino al 31 marzo 2024; sino all’eventuale rinnovo, l’accordo mantiene comunque efficacia.
Le Parti si impegnano a monitorare l'attuazione e gli effetti dell’accordo mediante un'apposita Commissione Bilaterale la cui composizione sarà definita, unitamente alle regole di funzionamento, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL “Logistica,Trasporto, Merci e Spedizione" e da una rappresentanza della Società, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa.
Tale Commissione Bilaterale, decorsi 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a richiesta di uno o più componenti, effettuerà una verifica sull’andamento e sull’impatto del Premio di valorizzazione, o del futuro Premio di risultato e potrà proporre eventuali modifiche al suo funzionamento, ivi compresa, tra le altre, anche l’ipotesi di un suo consolidamento parziale, lenendo conio della media di raggiungimento dell'obiettivo di due ordini per ora. 
La Società, ferma restando l’immeditata operatività degli impegni contrattuali ed economici previsti con la sottoscrizione del presente accordo, darà attuazione ai diversi adempimenti operativi ivi previsti con la massima tempestività, non appena saranno disponibili le procedure aziendali e informatiche indispensabili alla loro concreta applicazione.

Art. 25 - Norme finali
Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo per definire gli eventuali aspetti tecnici attuativi della presente intesa, e per verificare l’eventuale estensione dello stesso ad altre qualifiche e livelli professionali presenti in azienda.

Letto, confermato e sottoscritto in data 29 marzo 2021 previo scambio informatico dell’accordo sottoscritto da ciascuna parte stipulante (con successiva conferma fisica di tale sottoscrizione).