Categoria: 2021
Visite: 4152

Tipologia: Integrazione Protocollo condiviso
Data firma: 30 aprile 2021
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Abi
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di riunione
Integrazione al Protocollo condiviso del 28 aprile 2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”


Il 30 aprile 2021, Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
L’evoluzione della situazione sanitaria conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 è stata costantemente oggetto di monitoraggio congiunto tra Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin.
Fin dall’inizio della pandemia, le Parti nazionali hanno provveduto a definire idonee misure per garantire i servizi bancari, finanziari e assicurativi, come richiesto dai provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo, con massima e prioritaria attenzione alla salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela.
Tali previsioni, contenute in specifici Protocolli, sono state costantemente aggiornate, consentendo alle imprese del settore bancario, ai dipendenti che vi lavorano e a tutte le persone che entrano in contatto con le imprese stesse, di disporre di adeguate misure di protezione e regole volte a prevenire, contrastare ed evitare la diffusione del virus Covid-19.
Alla luce di quanto sopra le Parti hanno proseguito l’analisi congiunta anche in relazione al cronoprogramma - delineato nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 - relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici
sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, nonché in relazione al Piano per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. In merito le Parti condividono quanto segue:
- la realizzazione del percorso di somministrazione dei vaccini da parte delle imprese ai propri dipendenti - che costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica - avverrà nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore e nel rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, allegate al Protocollo nazionale 6 aprile 2021 per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV- 2/Covid-19 nei luoghi di lavoro. Il previsto confronto sui piani aziendali avverrà - nell’ambito di quanto previsto in tema di Analisi congiunta nel Protocollo condiviso 28 aprile 2020 - con gli organismi sindacali aziendali/di Gruppo. La raccolta delle manifestazioni d’interesse dei lavoratori alla somministrazione del vaccino in azienda è essenziale per favorire una pronta e rapida realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro garantiranno la tutela della riservatezza e non discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità, anche in relazione all’accennata ripresa generalizzata delle attività del Paese, le Parti nazionali concordano di incontrarsi per verificare nel mese di maggio 2021 l’attualità delle misure condivise, in coerenza con l’evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al sopracitato cronoprogramma delineato nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
Le Parti nell'ambito della riunione hanno altresì concordato quanto segue:

Esigenze genitoriali e per i lavoratori fragili
Nel Verbale di riunione condiviso tra le Parti il 21 dicembre 2020 è stato anche previsto, con riferimento alle esigenze di particolari categorie di lavoratrici/lavoratori (ad esempio, per esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni con sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero per soggetti c.d. “fragili”), di incontrarsi alla luce dell’evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, per ogni conseguente valutazione anche in termini di priorità nell’accesso al lavoro agile ove compatibile con la prestazione lavorativa.
Alla luce di quanto sopra, le Parti hanno valutato i riflessi rivenienti dall’adozione delle misure legislative di cui all’art. 2 (“Congedi per genitori e bonus baby-sitting”) del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, e all’art. 15 (“Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Con riferimento alle esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni con sospensione dell’attività didattica in presenza, le Parti nazionali rinnovano e confermano fino al 30 giugno 2021 le soluzioni a tutela delle esigenze genitoriali di cura adottate fino al 31 luglio 2020 con il Verbale di riunione del 12 maggio 2020. In particolare in relazione ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, nonché dei periodi di quarantena dei figli, al fine di favorire le esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni - fermo il preventivo ricorso ai congedi indennizzati previsti dalla legge - ove necessario e compatibilmente con le esigenze di servizio anche della rete, le imprese potranno valutare congiuntamente agli organismi sindacali di Gruppo/aziendali soluzioni solidaristiche con ricorso alla “banca del tempo” di cui all’art. 23 dell’Accordo 19.12.2019 di rinnovo del CCNL ove costituita, a strumenti analoghi alimentati dai conferimenti da parte dei colleghi, ovvero altri strumenti condivisi dalle parti; particolare attenzione sarà riservata ai casi di figli conviventi con disturbi dell’apprendimento.
In merito alle esigenze per lavoratrici e lavoratori in condizioni di fragilità, le Parti richiamano l’attenzione sulle menzionate previsioni legislative e, nel contempo, si danno atto che il Protocollo del 28 aprile 2020 e le successive integrazioni ne hanno favorito e favoriranno l’applicazione anche nel periodo intercorrente tra le diverse previsioni di legge assicurando in tal modo la costanza della tutela.

Assemblee del personale
Considerato il protrarsi della situazione emergenziale e che la normativa di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 conferma il divieto di assembramenti quale misura di contenimento, le Parti condividono di continuare la fase sperimentale di svolgimento delle assemblee “in remoto” di cui al Verbale di riunione del 21 dicembre 2020 fino al 30 settembre 2021.

Testo coordinato del CCNL 19 dicembre 2019
Le Parti si impegnano a completare entro il 30 giugno 2021 la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019, favorita dalle modalità di stesura dell’Accordo di rinnovo.