CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/35/CR06b/COV19

 

CRITERIO DI ACCESSO ALLA VACCINAZIONE ANTICOVID - 19 PER IL
PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO, DELLE FORZE ARMATE E
DELLE FORZE DELL’ORDINE E PER I SOGGETTI ESTREMAMENTE
VULNERABILI

 

Nell’ambito dell’attuale pandemia da Covid-19 e della campagna vaccinale attualmente in corso, anche in applicazione del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 adottato l’11 marzo 2021 che considera prioritario, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche, il personale docente e non docente, scolastico e universitario si definisce quanto segue:
• il personale scolastico ed universitario che lavora in una Regione diversa da quella di residenza anche se non appartiene alla categoria degli assistiti del Servizio Sanitario della Regione dove lavora (personale non residente senza scelta del medico) può scegliere di essere vaccinato in questa Regione. Resta ferma la possibilità per il personale scolastico di optare per la vaccinazione presso la Regione di residenza qualora sia più semplice accedere ai servizi sanitari di questa Regione (es. regione confinante con quella lavorativa) oppure per motivi logistici (es. insegnamento con didattica a distanza);
• considerato che il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19 considera prioritaria, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche, anche la vaccinazione del personale delle Forze Armate (esercito, aeronautica, marina militare) e delle Forze dell’Ordine (quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia municipale, Vigile del fuoco, Capitanerie di porto, Polizia penitenziaria), si ritiene che le indicazioni proposte per il personale scolastico ed universitario trovino applicazione anche per il personale delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine residente in una Regione diversa da quella sede di lavoro;
• relativamente ai soggetti estremamente vulnerabili che sono seguiti dai Centri clinici di una Regione diversa da quella di residenza, si condivide l’indicazione che possano essere vaccinati sia presso le strutture vaccinali che fanno riferimento al Centro clinico che li segue, sia nella regione di residenza, sulla base delle specifiche condizioni logistiche. Tale indicazione riguarda anche i caregiver per i quali sia indicato dal Piano Vaccinale. Va da sé che in ogni caso il Centro clinico di riferimento dovrà supportare chi si occuperà della loro vaccinazione in altra regione con le informazioni necessarie a rendere tale atto sicuro ed efficace;
• per le tipologie succitate residenti qualora vi sia la scelta di accedere alla vaccinazione nella regione sede di lavoro o cura, i vaccini utilizzati dovranno essere rendicontati (modalità da definire con struttura commissariale) e tale rendicontazione andrà comunicata alla struttura commissariale mensilmente affinché ne tenga opportuno conto nel definire la distribuzione dei vaccini;
• per le tipologie succitate che abbiano operato la scelta temporanea del medico nell’ambito di domicilio il costo della prestazione vaccinale, pari a 6,16 € per inoculazione+ENPAM (allegato D del vigente ACN 23 marzo 2005) verrà addebitato alla Regione di residenza secondo le vigenti procedure di mobilità interregionale. Tale aspetto verrà disciplinato dal documento annuale per la regolazione della mobilità.
• per il personale domiciliato privo di scelta temporanea del medico il recupero del costo della vaccinazione viene effettuato dalle Aziende USL eroganti tramite fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n.100/SCPS/4 del 28/1/1997” sulla base di una tariffa pari a 6,16 € per inoculazione. Anche in questo caso, le modalità specifiche verranno disciplinate dal documento annuale per la regolazione della mobilità.

Roma, 25 marzo 2021


Fonte: regioni.it