Tipologia: Intesa
Data firma: 24 luglio 2020
Validità: 14.09.2020
Parti: Banca Generali e RSA/Fabi, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazione, Banca Generali
Fonte: cnel.it


Verbale di intesa

Il giorno 24 luglio 2020, in Italia tra Banca Generali spa e Generfid spa […], gli organi di coordinamento e le rappresentanze sindacali aziendali di Fabi […], Uilca […], Unisin […]

Premesso che
• è in corso la sperimentazione del c.d. Smart Working per i dipendenti via via individuati nelle strutture aziendali con adeguato livello di readiness, in forza degli accordi sindacali del 21 febbraio 2018, 4 aprile 2018, 12 settembre 2018, 11 gennaio 2019, 7 maggio 2019 e, da ultimo, 25 ottobre 2019;
• la fase di emergenza correlata al diffondersi del virus COVID-19 ha comportato l’adozione di misure straordinarie e temporanee, volte al contenimento del contagio nonché alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità ai protocolli di settore;
• in questo contesto, il ricorso allo Smart Working è stato indicato dall’Autorità ed adottato dall’Azienda come strumento necessario a garantire la tutela della salute dei lavoratori in ottica di continuità del business:
• le predette Aziende hanno inteso perseguire tali obiettivi mediante un importante investimento dal punto di vista economico ed organizzativo per consentire di lavorare da remoto anche ai lavoratori finora non coinvolti nella sperimentazione dello Smart Working e con mansioni compatibili con lo svolgimento delle attività da remoto ovvero con temporanea modifica delle mansioni abitualmente svolte;
tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
1. L’intensificazione del ricorso alla modalità lavorativa in Smart Working per i lavoratori già rientranti nel perimetro di sperimentazione in base agli accordi in essere, continuerà per la “fase 2” dell’emergenza e/o in ogni caso fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale ulteriore proroga da concordare tra le Parti in base all’evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni che verranno emanate dall’Autorità e tenendo conto di nuovi eventuali protocolli di settore.
2. Il ricorso straordinario e temporaneo alla modalità lavorativa da remoto per i lavoratori non rientranti nel perimento di sperimentazione dello Smart Working in base agli accordi in essere e nondimeno autorizzati, in via temporanea, a lavorare da remoto proseguirà anche nella “fase 2” e/o in ogni caso fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale ulteriore proroga da concordare tra le Parti in base all’evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni emanata dall’Autorità. Pertanto, persistendo la necessità temporanea di continuare a far ricorso alla modalità di prestazione lavorativa da remoto quale strumento di contrasto e contenimento del virus anche durante la fase di progressivo e graduale ritorno alla normalità, la cui durata ad oggi non è esattamente prevedibile, le Parti convengono sull’opportunità di ricondurre la posizione dei lavoratori in questione (c.d. remotizzati in via emergenziale) nell’ambito del quadro normativo standard di riferimento di cui alla legge n. 81/2017, all’ art. 11 dell’accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019 del CCNL Credito 31 marzo 2015, agli accordi sindacali aziendali in essere e alle relative Policy, attraverso la sottoscrizione dell’apposito accordo individuale (il cui testo viene allegato).
Quanto sopra non troverà applicazione nei confronti dei lavoratori cui è stato possibile nel frattempo riattribuire le abituali ed originarie mansioni (es. addetti succursali bancarie).
3. Per entrambe le categorie di lavoratori di cui ai punti n. 1 e 2, quantomeno fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga da concordare con le rappresentanze sindacali aziendali, il ricorso allo Smart Working regolato dal presente accordo, nonché per quanto non diversamente disposto dalla policy aziendale, prevederà 5 giornate settimanali anche consecutive, salvo ogni diversa e successiva indicazione in relazione all’evolvere della situazione epidemiologica. Pur rimanendo nel periodo di vigenza del presente accordo la modalità di lavoro da remoto la modalità prioritaria, sarà possibile, compatibilmente con le norme di sicurezza nazionali, con le norme di sicurezza applicate dal Gruppo Generali e con le esigenze di servizio, che il lavoratore che abbia oggettive motivazioni effettui la propria prestazione lavorativa in sede, previa richiesta ed autorizzazione in tal senso in base alle procedure in atto. Le predette Aziende confermano la propria disponibilità al confronto con le rappresentanze sindacali sopra ricordate, per gli aspetti applicativi di quanto sopra.
4. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla sua sottoscrizione e scadrà il 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga alla scadenza da concordare tra le Parti.
5. Nel corso della durata del presente Accordo, da parte aziendale verrà periodicamente fornita informazione alle predette rappresentanze sindacali riguardo l’andamento della remotizzazione in corso nonché lo stato di avanzamento ed eventuali variazioni del programma di graduale rientro presso le sedi.
6. Le Parti si danno inoltre atto che, il presente accordo si inserisce nel quadro emergenziale legislativo e di settore vigente al momento della sottoscrizione e al suo perdurare, pertanto, ove intervengano ulteriori modifiche nel quadro legislativo emergenziale o nei protocolli emergenziali di settore in grado di produrre impatti significativi rispetto all’attuale quadro e alle previsioni del presente accordo, si incontreranno tempestivamente per valutarli ed individuare possibili modifiche o integrazioni
 

Data …………………….
Egregio Signor
………………

 

Oggetto: accordo attivazione Smart Working,
Facendo seguito al verbale di accordo sindacale in data 24 luglio 2020 ed alle comunicazioni aziendali con le quali Lei è stato temporaneamente autorizzato a lavorare da remoto durante l’emergenza sanitaria determinata da Covid-19, considerata l’opportunità di fare ricorso a tale modalità lavorativa anche durante la fase di graduale e progressivo ritorno alla normale attività lavorativa, Le comunichiamo che, previa sottoscrizione della presente lettera, Lei continuerà, in via straordinaria, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità da remoto (Smart Working) per 5 giorni alla settimana, fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga da concordare con le OO.SS. in base all’evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni che verranno emanate dall’Autorità.
Le si applicheranno tutte le disposizioni ed adempimenti previsti dagli Accordi sindacali sottoscritti in data 21 febbraio 2018, 4 aprile 2018, 12 settembre 2018, 11 gennaio 2019, 7 maggio 2019 e, da ultimo, 25 ottobre 2019 e dalla Policy aziendale in tema di SW (v. All. 1 e 2) che si intendono qui integralmente richiamati.
Con la sottoscrizione della presente lettera, inoltre, Lei riceve e recepisce in ogni sua parte - oltre agli Accordi e alla Policy (All. 1 e 2) sopra richiamati - l’informativa sulla salute e sicurezza per i lavoratori in SW di cui al “Vademecum Salute e Sicurezza" (v. All. 3).
A fronte dei maggiori rischi incidenti sulla protezione dei dati personali connessi al trattamento “offsite” degli stessi, richiamiamo quanto previsto nei citati accordi e Policy in ordine alla necessità di prestare massima attenzione alla protezione dei dati personali trattati e di rispettare le istruzioni impartite nei documenti Lettera di nomina ad incaricato/a del trattamento dei dati personali, Istruzioni per gli incaricati del trattamento dei dati personali e dalla ulteriore normativa aziendale in materia (es Circolare PY-030 "Policy di Sicurezza Informatica”).
Eventuali modifiche dei contenuti di cui agli Allegati saranno prontamente comunicate.
Il presente accordo può essere disdettato su richiesta di una delle parti secondo le motivazioni e nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai citati Accordi e Policy.


Firma del datore di Lavoro
…………………………………..
Per accettazione
Data ………………………………       Firma del lavoratore …………………………..

Verbale di accordo 25 ottobre 2019