Regione Campania
Ordinanza 6 maggio 2021, n. 17
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 e, infine, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” ” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33), secondo il cui disposto “ 1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». 3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
VISTO l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che “per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 recante “Adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2”;
VISTE le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione antiSARS-CoV- 2/COVID 19 adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l’emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS del 10 marzo 2021 e relativo aggiornamento di cui alla Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministro della Salute, sul Vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) del 07 aprile 2021;
VISTO il Piano regionale campagna di vaccinazione anti Sars-Cov2/covid19 - aggiornamento marzo 2021, adottato in data 16 marzo 2021 dall’Unità di crisi regionale della Campania, in attuazione del Piano nazionale sopra richiamato;
VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU n.96 del 22-4-2021), e, in particolare, l’art.1 (Ripristino della
disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); l’art. 2 (Misure relative agli spostamenti), a mente del quale “1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. (omissis).. 3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti”, l’art. 4 (Attività dei servizi di ristorazione), a mente del quale “1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché' da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”; l’art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), secondo il cui disposto “ 1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. 3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2. 4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9”; l’art. 7 (Fiere, convegni e congressi), secondo il cui disposto “1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. 2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”; l’art. 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento), a norma del quale “1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020” nonché l’art. 9 (Certificazioni verdi CO VID-19), ai sensi del quale “1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;.. 3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione”;
VISTE le " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali ", elaborate con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021, con le quali, nel dettare prescrizioni generali al fine dell’esercizio di plurime attività economiche, “si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali”;
VISTO il documento Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale, licenziato favorevolmente dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni in data 4 maggio 2021;
RAVVISATO
- di dover prendere atto delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021 dalla Conferenza delle Regioni, dando mandato all’Unità di Crisi regionale di valutare, di concerto con le associazioni rappresentative degli operatori economici interessati, la predisposizione di protocolli attuativi/integrativi delle Linee Guida medesime, al fine di promuovere il più ampio svolgimento, in sicurezza, delle attività economiche e sociali sul territorio;
- che occorre dare mandato all’Unità di crisi regionale affinchè, in sede di predisposizione dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021:
a. si prevedano regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.;
b. vengano- analogamente a quanto attualmente previsto dall’art. 2, commi 1 e 3 del decreto legge n.52/2021 in tema di spostamenti tra regioni- adeguatamente valutate facilitazioni all’accesso dei servizi da parte dei cittadini che comprovino di essere immunizzati all’esito della somministrazione delle dosi vaccinali previste secondo le indicazioni del Ministero della Salute, nonché deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, anche relative al contingentamento delle presenze e/o al distanziamento interpersonale in caso di possesso di certificazione/smart card di avvenuta vaccinazione;
- che occorre altresì dettare indirizzo ai direttori sanitari e agli altri soggetti competenti delle RSA perché sia consentito l’accesso alle strutture, nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali (obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti) ai visitatori che comprovino, attraverso l’esibizione di certificazione/smart card, di aver completato la vaccinazione e perché sia adottata ogni ulteriore misura organizzativa idonea a favorire con la massima sicurezza possibile gli accessi di familiari, parenti e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, tenendo conto del possesso della menzionata certificazione vaccinale/smart card;
CONSIDERATO
- che nella regione Campania è già operativo un sistema di rilascio di certificazione di avvenuta vaccinazione, in modalità cartacea nonché telematica ed è stata altresì predisposta e realizzata la produzione di una smart card, quale supporto durevole rispondente ai requisiti di cui all’art.9 del decreto legge n.52/2021, sopra citato, che consente ai cittadini di comprovare lo stato di vaccinazione nonché di guarigione - in caso di pregressa infezione da Covid-19- e l’esito dei tamponi molecolari effettuati, con relativa data di svolgimento;
- che a tutt’oggi sono state realizzate e risultano in consegna circa 250.000 smart card;
- che nella riunione dell’Unità di crisi del 5 maggio 2021 è stata condivisa l’esigenza di assicurare il supporto della Protezione civile alle ASL competenti alla consegna delle smart card attualmente in distribuzione al fine della più celere conclusione delle relative operazioni di consegna e tenuto conto che il personale delle AASSLL è diffusamente impegnato nelle operazioni di vaccinazione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
 

PRENDE ATTO

delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021, pubblicate sul sito www.regioni.it;
 

DEMANDA

- all’Unità di crisi regionale la predisposizione, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione epidemiologica e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.- anche attraverso facilitazioni all’accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/smart card di completamento della vaccinazione, fermo l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base (frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti);
- alle ASL territorialmente competenti, con il supporto - ove richiesto- della Protezione civile, il completamento, entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle consegne delle smart card in corso di distribuzione alla data odierna, nonché l’adozione di ogni misura, di concerto con l’Unità di crisi regionale, finalizzata a programmare la consegna delle ulteriori smart card direttamente al momento del completamento della vaccinazione;
 

FORMULA INDIRIZZO

ai direttori sanitari delle RSA e agli altri soggetti competenti:
- di consentire l’accesso alle strutture, nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali (obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti) ai visitatori che comprovino, attraverso esibizione di certificazione/smart card, di aver completato la vaccinazione, secondo quanto prescritto dalle indicazioni del Ministero della Salute;
- di adottare ogni ulteriore misura organizzativa idonea a favorire nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, tenendo conto del possesso della certificazione vaccinale/smart card.
La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute ed è notificata al Commissario straordinario per l’emergenza COVID, all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture e alle AA.SS.LL. della Campania, all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.