Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo aziendale Covid-19
Data: 28 ottobre 2020 (Rev. 02)
Settori: Servizi, Explora
Fonte: explora.in-lombardia.it


Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

La Società ha recepito i contenuti del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali e integrato il 24 aprile 2020, del DPCM del 13 ottobre 2020 e della Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante “Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”.
L’obiettivo del presente Protocollo è quello di definire le misure che devono essere adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e nello svolgimento delle attività lavorative, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori e di ridurre il rischio di contagio. Lo scopo del documento è quello di articolare le misure specifiche volte a prevenire il rischio di contagio per i lavoratori, le procedure per intervenire tempestivamente in caso di infezione per evitarne la propagazione, le misure precauzionali per contenere e contrastare l'epidemia di COVID-19, che rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il documento individua, inoltre, anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate dai dipendenti, in relazione all’emergenza sanitaria in atto, e costituisce integrazione del documento di valutazione dei rischi.
Il presente Protocollo si basa sul principio di coniugare lo svolgimento delle attività lavorative con la garanzia del rispetto di adeguati livelli di protezione della salute dei lavoratori e di appropriate condizioni di salubrità e sicurezza sia degli ambienti di lavoro che delle modalità lavorative.
Per garantire il rispetto di tale principio, sono adottate prioritariamente tutte le misure organizzative volte alla riduzione delle attività in presenza presso le sedi, attraverso la prosecuzione dell’attività in modalità agile ove possibile e in subordine prevedendo la rotazione del personale, per limitare la presenza in sede, al fine di ridurre alla fonte le possibilità di contatto tra le persone.
Il lavoro agile costituisce pertanto una modalità ordinaria ma non esclusiva di svolgimento della prestazione lavorativa; la gestione delle attività di gruppo ovvero quelle per le quali è ritenuta necessaria la presenza fisica verrà disposta attraverso specifiche richieste dalla Direzione.
Allo scopo di assicurare le esigenze di distanziamento all’interno degli uffici, i dipendenti dovranno comunicare per tempo alla funzione HR le proprie esigenze organizzative al fine di consentire di organizzare al meglio gli accessi agli uffici stessi.
La distribuzione del personale nei vari locali della sede aziendale è preventivamente comunicata, a cadenza settimanale o bisettimanale, dalla funzione HR.
Per le attività che saranno svolte in presenza, sono adottati i seguenti criteri, in ordine di priorità e in relazione alle mansioni lavorative svolte:
- riduzione delle possibilità di contatto (affollamento e distanziamento fisico);
- verifica delle condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, sanificazione e ventilazione);
- riduzione delle occasioni e dei tempi di esposizione al rischio (istruzioni operative e regolamentazione dell’uso degli spazi comuni);
- dotazione di dispositivi di protezione collettiva e individuale.

1. Informazione
La Società, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella propria sede circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi (Allegato B).
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere negli uffici della Società e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso alla sede aziendale (in particolare: mantenere la distanza minima di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
La Società fornisce una informazione adeguata con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI (Allegato C1) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. Modalità di ingresso nella sede aziendale
L’accesso agli uffici avverrà esclusivamente tramite l’ingresso di via F. Filzi 22, dove sono stati previsti ingressi separati in entrata e in uscita.
Il personale dipendente e i collaboratori, prima dell’accesso a Palazzo Pirelli, saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte degli addetti alla sicurezza all’ uopo incaricati da Regione Lombardia che verificheranno inoltre che tutti coloro che superano i tornelli siano dotati di idonei DPI. All’ingresso a Palazzo Pirelli e presso la sede aziendale sono disponibili gel igienizzanti.
Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito superare i tornelli di accesso: le persone che vengono a trovarsi in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Alle stesse è fatto altresì divieto di recarsi all’ infermeria presente nel Palazzo, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le indicazioni che questi fornirà.
La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si rileverà la temperatura e non si registrerà il dato acquisto. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Verrà fornita adeguata Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato F) e la durata dell’eventuale conservazione dei dati coinciderà con il termine dello stato d’emergenza.
I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Allo scopo di evitare affollamento sui mezzi di trasporto pubblici, così come di rendere più flessibile la presenza negli uffici a favore del distanziamento, in deroga al vigente Regolamento aziendale del personale, l’orario di ingresso agli uffici viene rideterminato nella fascia compresa tra le ore 8.00 e le ore 09.30 e la durata della pausa pranzo obbligatoria rideterminata a 45 minuti (compresi tra le ore 12.30 e le ore 14.00).
L’uso degli ascensori segue la regolamentazione tassativamente definita dal proprietario del Palazzo (Regione Lombardia): il numero massimo di occupanti della cabina varia da tre a quattro persone, in relazione alla misura della cabina stessa.
Il personale dipendente e i collaboratori, per tutto il tempo di loro permanenza nella sede aziendale, dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e saranno obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È precluso l’accesso alla sede al personale che nei 14 giorni precedenti abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che abbia soggiornato o transitato, anche se asintomatico, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E, ed F dell’Allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi alla Direzione Generale o alla funzione HR di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Qualora venga richiesto dalla Direzione Generale il rilascio di una dichiarazione di assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, sarà garantita l’opportuna attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento di dati personali. A tal fine, saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
L’ accesso alla sede aziendale di dipendenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
L’accesso agli ambienti di lavoro è consentito oltre che al personale dipendente e ai collaboratori anche a soggetti esterni e a tutti quei soggetti che svolgono attività di supporto all’attività (fattorini, addetti alla pulizia, manutentori, fornitori di materiale vario ecc.) che dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.
I soggetti esterni (visitatori) potranno accedere per motivi improrogabili che non possono essere gestiti con modalità da remoto, necessariamente su appuntamento. Dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali al termine degli incontri.
Potranno accedere esclusivamente dall’ingresso principale ubicato in via F. Filzi 22, dove sono stati previsti ingressi separati in entrata e in uscita.
Anche per tali soggetti si procederà ai tornelli all’ingresso al Palazzo alla rilevazione della temperatura con le modalità precedente descritte per i dipendenti e anche per loro è fatto obbligo l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
L’accesso dovrà essere limitato agli ambienti strettamente necessari all’esecuzione dell’attività.
Nelle attività che possono comportare contatto con personale esterno (incontri con soggetti esterni) saranno adottate le modalità definite nell’Allegato D.
Per le eventuali attività di consegna da parte di fattorini, questa potrà avvenire limitatamente alla reception del Piano terra e non coinvolgerà gli uffici. La firma dei documenti di trasporto/ricevuta, ove necessaria, dovrà avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento.
Le attività di pulizia degli ambienti dovranno avvenire in assenza di lavoratori (mattino o sera) e secondo le regole definite da Regione Lombardia detentrice dell’appalto.
Le attività di manutenzione seguiranno le regole definite da Regione Lombardia; dovranno essere rispettate le regole aziendali e le misure di distanziamento.

4. Pulizia e sanificazione degli ambienti
La pulizia degli ambienti di lavoro è da considerarsi una misura di prevenzione essenziale a garantire condizioni adeguate al contenimento della diffusione del coronavirus. A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti caratterizzati da un contenuto alcoolico pari ad almeno il 70% o a base di cloro.
La Società assicura, attraverso il servizio di facility sottoscritto con la Giunta Regionale, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e degli impianti di ventilazione e condizionamento. Sarà cura della Società richiedere evidenza circa le frequenze, le modalità e i prodotti utilizzati, segnalando eventuali criticità al Responsabile dell’appalto.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali o di persona con sintomi simili, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
È garantita la pulizia a fine giornata lavorativa e la sanificazione periodica di tastiere, schermi e mouse. È richiesto a ciascun dipendente di lasciare, a fine giornata, la propria postazione libera da oggetti e pratiche, in modo da agevolare le operazioni di pulizia delle superfici.
La Società, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.
Si raccomanda a cura degli occupanti degli uffici di mantenere aperte le porte degli ambienti per una corretta circolazione dell’aria.
Sarà richiesta assicurazione a Regione Lombardia (che gestisce il condizionamento all’interno del Palazzo) che gli impianti, ove consentito, funzionino senza ricircolo di aria; verrà inoltre richiesta evidenza del rispetto dei requisiti del capitolato di manutenzione e sostituzione dei sistemi di filtro degli impianti negli uffici.

5. Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti negli ambienti di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Vengono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti a base alcoolica) all’ingresso di Palazzo Pirelli e al 29°Piano e, presso i servizi igienici, detergenti e salviette monouso. Sono affisse anche le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani (Allegato B).
Le misure d’igiene da adottare, da parte di tutte le persone presenti negli uffici, sono le seguenti:
• Lavarsi frequentemente le mani
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
• Evitare abbracci e strette di mano
• Mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro
• Igiene respiratoria: coprirsi bocca e naso quando si starnutisce, usare fazzoletti monouso
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
• Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca (anche in caso di starnuto)
• Indossare correttamente la mascherina

6. Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale.
È obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei modelli acquisiti personalmente (purché proteggano adeguatamente le vie respiratorie dal contagio) ovvero quelli messi a disposizione dalla Società (Allegato C e Allegato C1).
È obbligatorio l’uso di guanti in lattice per le attività che prevedono l’utilizzo di attrezzature comuni quali stampanti, fotocopiatrici, scanner e similari. I guanti saranno resi disponibili presso tali attrezzature, dovranno essere indossati prima di toccare le attrezzature e dovranno essere riposti negli appositi contenitori a fine utilizzo per un corretto smaltimento. I contenitori saranno disponibili presso tali attrezzature. In alternativa ai guanti potranno essere resi disponibili presso le attrezzature comuni gel igienizzanti da utilizzare obbligatoriamente prima e dopo ogni utilizzo.
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie e i guanti, a fine utilizzo, devono essere riposti in appositi contenitori che saranno resi disponibili in luoghi a tutti accessibili.

7. Gestione spazi comuni (mensa, distributori di bevande e/o snack..)
L’accesso agli spazi comuni, compresa la mensa gestita dal Consiglio regionale, sarà contingentato, con la previsione di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
I gestori della mensa e dei distributori di bevande e snack dovranno garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti sia dei locali mensa che delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Nelle pause lavorative si dovrà evitare la presenza di assembramenti presso le aree break. In tali aree si potrà permanere per un tempo limitato e nel rispetto del distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro e, comunque, indossando sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Nei pressi di tali aree saranno messi a disposizione gel sanificanti per le mani a cura del gestore.

8. Organizzazione aziendale (trasferte, smart working, rotazione del personale)
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo specifica disposizione da parte della Direzione Generale.
Con apposite Determine il Direttore Generale prorogherà il ricorso allo smart working per il maggior numero di attività lavorative possibili, salvo quelle che richiedano un lavoro di gruppo o di confronto interpersonale diretto e per cui non sia possibile procedere altrimenti.
La Società, per consentire l’interazione a distanza, ha messo a disposizione di ciascun dipendente un pc portatile con già prefigurata la piattaforma informatica Microsoft Teams.
È prevista la rotazione dei dipendenti, in relazione agli affollamenti massimi consentiti, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Saranno limitate al minimo indispensabile le attività da svolgere in esterno.
Regole per il distanziamento nelle postazioni di lavoro
Una volta individuato il personale che può svolgere l’attività in modalità agile e valutata la possibilità di ricorrere a modalità organizzative (rotazione) per ridurre le presenze in sede, al fine di limitare i possibili contatti tra i soggetti e di adottare misure di contenimento del potenziale contagio, l’affollamento è ridotto rispetto agli standard ordinari.
Le scrivanie personali devono essere eventualmente ricollocate in modo da garantire il distanziamento tra le postazioni di lavoro di almeno 2 metri.
Sale riunioni
Le riunioni sono da convocare/effettuare solo in caso di reale e indifferibile necessità e per piccoli gruppi di massimo n. 3 persone (salvo l’utilizzo della Sala Consiglio che consente la presenza di n. 8 persone), mantenendo una distanza di almeno 2 metri.
In prossimità dell’ingresso di ciascuna sala riunioni è indicato il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nella stessa, gli accessi e le uscite dalle sale vanno regolamentati da parte dell’organizzatore.
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutti i partecipanti.
Prima e dopo la riunione si dovrà procedere a disinfettare con appositi detergenti e panno monouso in carta le superfici orizzontali.
Non sono consentite riunioni consecutive, senza che la sala sia stata oggetto di intervento di pulizia e/o sanificazione dopo l’uso precedente.
Spazi comuni e bagni
L’accesso agli spazi comuni (corridoi, bagni, sale riunioni, ecc.) è contingentato per evitare assembramenti, con la raccomandazione di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È assicurata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti.
Igiene delle superfici di lavoro (scrivanie, ecc.)
Saranno resi disponibili appositi detergenti e panni carta monouso per la detersione delle superfici orizzontali delle scrivanie da utilizzarsi in modo autonomo da parte di ciascun dipendente. Tali operazioni non sono sostitutive delle attività di pulizia degli ambienti, ma potranno essere messe in atto al bisogno. Tali attività autonome dovranno avvenire con l’uso dei guanti (messi a disposizione) e dispositivi di protezione delle vie respiratorie e i rifiuti dovranno essere posti negli appositi contenitori.

9. Spostamenti, riunioni, mezzi pubblici e formazione
Gli spostamenti all’interno della sede aziendale o presso fornitori o Enti, devono essere limitati al minimo indispensabile e solo quando connotati da carattere di urgenza.
L’utilizzo di autovetture per motivi di lavoro è consentito ad un massimo di due persone. Il passeggero dovrà sedersi dalla parte opposta al guidatore sul sedile posteriore. In macchina è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso e la igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche regole di utilizzo dei mezzi definite dalle aziende di trasporto.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali al termine degli incontri (vedasi punto 8, § “Sale Riunioni”).
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione della Società lo permetta, effettuare la formazione a distanza.

10. Gestione di una persona sintomatica in società
Nel caso in cui una persona presente in Società sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione Generale o al referente del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri oggetti presenti dai locali, la Società procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Le modalità da adottare nel caso di individuazione di un soggetto positivo al COVID-19 (dipendente o visitatore esterno alla Società) all’interno degli ambienti di lavoro sono indicate nell’Allegato E “Procedura casi positivi COVID19”, a cui si rimanda.
La Società collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in società che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la Società potrà chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Contatti stretti con casi positivi
Premesso che l’individuazione dei casi positivi al COVID-19 è demandata ai dipartimenti delle ATS competenti per territorio, quello che rileva è l’individuazione di tutti i soggetti (lavoratori e persone esterne) che hanno avuto “contatti stretti” col caso positivo di COVID-19, al fine di adottare i necessari provvedimenti a tutela della loro salute e limitare il possibile contagio di altri soggetti.
Il “contatto stretto” di un caso probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio una sala riunioni) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo da 2 giorni prima l'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi.
È necessario identificare gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Nel caso la società riscontri/abbia notizia un caso positivo a COVID-19 di un suo dipendente/collaboratore/cliente dovrà procedere all’individuazione di eventuali “contatti stretti” (come sopra definiti) con altri soggetti della società e dovrà mettere in atto quanto previsto per tali casi (contatti stretti) nella citata procedura di cui all’allegato E “Procedura casi positivi COVID19”.
Casi sintomatici
Nel caso un lavoratore/collaboratore riscontri sintomi quali febbre e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse) deve comunicarlo alla Società che provvederà, in base alle indicazioni dell’Autorità sanitaria, al suo isolamento (messa in quarantena) e a quello degli altri lavoratori presenti nei locali da lui frequentati. Inoltre, la Società provvederà ad avvertire le Autorità sanitarie competenti.

11. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
La sorveglianza sanitaria è svolta nel rispetto delle misure contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e da rientro da malattia.
Il Medico competente collabora per:
• l’integrazione e la proposta di tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 in collaborazione con il Datore di Lavoro, il RSPP e i RLS;
• la segnalazione di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’applicazione delle indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Per i lavoratori che sono stati positivi al COVID-19 e per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il Medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica. precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Il medico competente segnala alla Società situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’applicazione delle indicazioni delle Autorità Sanitarie.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST.
Il Medico competente individua anche l’eventuale integrazione del Piano di sorveglianza sanitaria per tener conto dei rischi per la salute derivanti dalla situazione di emergenza che, sebbene relativi a rischi generali per la popolazione e non a rischi specifici dell’attività lavorativa, risultano significativi, con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

12. Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
È costituito il Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione costituito da:
il Datore di Lavoro o suo delegato
il RLS
il RSPP
il Medico competente
Il Comitato si relaziona con gli altri Organi societari di controllo, tra cui l’OdV ex 231.
La Direzione Generale verificherà la corretta applicazione del Protocollo, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste è fonte di responsabilità disciplinare.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
La Direzione Generale potrà aggiornare o integrare il presente Protocollo in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e le indicazioni delle Autorità.
Il Protocollo rimarrà in vigore fino a completa cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Allegati
Allegato A Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro informazioni per dipendenti e visitatori
Allegato B Cartelli da esporre all’ ingresso della sede aziendale, presso i distributori di sanificanti e nei bagni
Allegato C Registrazione consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) specifici per la protezione dal COVID-19
Allegato D - Attività a contatto con soggetti esterni
Allegato E - Procedura da adottare in caso di soggetto positivo al coronavirus
Allegato F - Informativa sul trattamento dei dati personali per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19