Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 07 maggio 2021, n. 12163 - Sincope improvvisa durante il corso di formazione per operatore tecnico subacqueo 


 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 07/05/2021


Rilevato che:
con atto di citazione del 16 febbraio 2009, G.T., unitamente alla moglie e ai figli, evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il Centro Studi CEDIFOP e la Regione Siciliana Assessorato Lavoro Previdenza Sociale, Formazione Professionale Emigrazione ed Immigrazione, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni derivanti dalla morte del proprio congiunto, A.T., verificatasi il 19 gennaio 2004 a causa dell'inadempimento degli obblighi di sicurezza e tutela dei partecipanti all'attività di formativa organizzata dal Centro Studi e dall'Assessorato. In particolare A.T. era stato ammesso ad un corso per operatore tecnico subacqueo organizzato dal Centro Studi e approvato con decreto dell'Assessorato Regionale. Durante una lezione in piscina, il giovane era rimasto esamine sul fondo della vasca a causa di una sincope improvvisa conseguente ad un processo aritmico, causato dall'infiammazione cronica a carico del miocardio. Aggiungevano che il regolamento del corso di formazione imponeva agli allievi di produrre un certificato medico di sana e robusta costituzione per attività fisica non agonistica, mentre la normativa di settore avrebbe richiesto il diverso certificato medico per fini agonistici, in relazione alla specifica attività subacquea. Pertanto, ritenevano responsabile, sia l'ente di formazione professionale, per non avere richiesto la presentazione di tale certificato medico, sia l'Assessorato, per l'inadempimento nei confronti dei doveri istituzionali in fase di approvazione del progetto e di attuazione del corso;
si costituiva il Centro Studi contestando ogni profilo di responsabilità. Analogamente concludeva l'Assessorato Regionale che aveva svolto soltanto un compito di verifica esterna della corretta gestione amministrativa e contabile del corso;
esaurita l'attività istruttoria testimoniale ed espletata consulenza medico-legale, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2013, accoglieva la domanda limitatamente alla responsabilità del Centro Studi, mentre rigettava quella proposta nei confronti dell'Assessorato Regionale, con compensazione di spese;
i congiunti T. impugnavano la decisione al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell'Assessorato, in solido con il Centro Studi, per il risarcimento dei danni subiti osservando che il ruolo istituzionale dell'ente pubblico in materia di formazione non poteva essere circoscritto ai profili economici e finanziari, dovendosi estendere anche a quelli gestionali, tecnici e didattici, in virtù della normativa nazionale e regionale. Analoga impugnazione proponeva anche il Centro Studi per sentir annullare la sentenza sul presupposto del rispetto da parte dell'appellante della normativa relativa alle procedure per i corsi professionali;
la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 28 febbraio 2018, rigettava gli appelli proposti dal Centro Studi e dai congiunti T. rilevando, con riferimento alla posizione di quest'ultimi, che l'Assessorato si era limitato a finanziare il progetto nell'ambito del POR Sicilia senza assumere alcun ruolo nella organizzazione e gestione e senza alcuna posizione di garanzia sullo svolgimento dell'attività;
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione OMISSIS, affidandosi a otto motivi che illustrano con memoria ex art. 380 bis c.p.. Resiste con controricorso l'Assessorato della Regione Siciliana.
 

Considerato che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 1-2, lettera e) ed f) -5-10-11-12-13-15, lettera c) -16-20 della legge della regione Sicilia n. 24 del 6 marzo 1976. Le conclusioni espresse dalla Corte territoriale sarebbero in contrasto con tale quadro normativo, che prevede, tra l'altro, che l'Assessorato dirige e coordina i corsi di formazione professionale provvedendo al riconoscimento dell'idoneità tecnico didattica dei Centri che svolgono attività di formazione e alla vigilanza tecnico didattica, oltre che contabile. L'Assessorato è tenuto ad operare una rigorosa selezione sotto il profilo della efficienza e idoneità tecnica dei Centri e, nel caso di carenze tecnico didattiche, può procedere alla sospensione o alla revoca del contributo. Quanto ai corsi, si occupa anche degli ordinamenti didattici, nominando la Commissione Regionale per la valutazione delle prove. Dall'insieme di tali disposizioni emergerebbe un ruolo dell'Assessorato anche di vigilanza e controllo sui profili gestionali, tecnici e didattici e ciò diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'articolo 24 della legge regionale siciliana n. 30 del 7 agosto 1997. Tale norma rafforzerebbe il ruolo attivo della Regione in fase di approvazione dei progetti, prevedendo la nomina da parte dell'assessore regionale di un Comitato che provvederà a valutare i progetti formativi. Anche sotto tale profilo la decisione impugnata avrebbe indebitamente ridotto il ruolo dell'Assessorato;
con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 che descrive l'adozione di misure per la tutela della salute durante il lavoro. Da ciò emergerebbe che la regione avrebbe dovuto avvalersi dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro per la salvaguardia della sicurezza anche degli allievi dei corsi di formazione. Tale provvedimento è stato adottato successivamente all'incidente, con ciò riconoscendo la rilevanza di tale profilo;
con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 7 e 8 della citata legge della Regione Sicilia n. 24 del 1976. In particolare, la Corte d'Appello avrebbe condiviso la decisione del primo giudice fondata, a sua volta, su risalente giurisprudenza di legittimità che limitava la responsabilità degli enti gestori di attività di formazione professionale alle sole obbligazioni retributive, attesa la differente natura giuridica della obbligazione di finanziamento nascente dalla legge, rispetto a quella contrattuale per la responsabilità nei confronti dei partecipanti ai corsi. Ma tale orientamento non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in cui la normativa regionale di settore prevede un coinvolgimento preliminare dell'Assessorato Regionale sull'idoneità dei Centri che si occuperanno della formazione. Inoltre, l'Assessorato è tenuto, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale, a valutare ed eventualmente approvare, l'organizzazione e il funzionamento dei centri. Pertanto, anche gli allievi del corso godrebbero di una copertura tutoria da parte della regione, quanto meno con riferimento alla correttezza del progetto. E ciò in quanto l'Assessorato ha il potere di sospendere o revocare il finanziamento nel caso di inidoneità dei modelli, organizzativo e tecnico;
con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente, ai sensi dell'articolo 360, n. 4 e 132, n. 4 c.p.c. La Corte territoriale dedicherebbe quattro righi alla questione, a fronte delle nove pagine dell'atto di appello che trattano in maniera specifica tali tematiche;
con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione l'articolo 2697 c.c., con riferimento all'articolo 360, n. 4 c.p.c. L'Assessorato avrebbe dovuto offrire la prova dell'adempimento rispetto agli obblighi istituzionali. Al contrario, non sarebbero stati prodotti i verbali di valutazione del progetto presentato dal Centro Studi e la documentazione della sezione circoscrizionale per l'impiego che avrebbe dovuto verificare la regolarità delle operazioni di selezione degli allievi e non vi è stato alcun coinvolgimento dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
con il settimo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai Decreti assessorili del 30 aprile 2003 e del 27 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. La Corte d'Appello ed il Tribunale avrebbero omesso di valutare il riconoscimento, da parte della Regione siciliana, degli obblighi di vigilanza nello svolgimento delle attività formative consacrato nei predetti decreti;
con l'ultimo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo riguardo all'Avviso n. 7 del 2001 pubblicato il 13 luglio 2001. Tale documento, ritualmente prodotto, prevede tra l'altro, che la Sezione circoscrizionale per l'impiego autorizzerà l'avviamento degli allievi alle attività dopo aver ricevuto la documentazione e accertata la regolarità delle operazioni effettuate. Sussisterebbe, pertanto, un controllo preventivo da parte della Regione e ciò anche riguardo alla posizione dell'Ispettorato del Lavoro che è competente alla vigilanza su tali attività;
primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi in quanto riferiti al complesso normativo dal quale emergerebbe la responsabilità dell'Assessorato per le omissioni relativa alla salvaguardia della sicurezza, anche degli allievi dei corsi di formazione.
I motivi sono inammissibili, perché dedotti in violazione dell'articolo 366, n. 6 c.p.c. In particolare, i ricorrenti prospettano una violazione di legge riferita a una serie di disposizioni contenute nelle leggi regionali e statali che disciplinano il ruolo svolto dall'Assessorato Regionale in tema di formazione professionale. I ricorrenti si limitano a rilevare che la sintetica motivazione della Corte d'Appello si porrebbe in contrasto con le più pregnanti caratteristiche del ruolo attribuito all'Assessorato Regionale nella materia in oggetto, che riguarderebbe, non solo il profilo finanziario e contabile, ma anche gli aspetti gestionali, tecnici e didattici, che richiederebbero una attività di verifica della regolarità procedurale e della idoneità dei programmi di formazione elaborati dagli enti e dai centri di formazione.
Orbene, rispetto a tale complesso quadro normativo parte ricorrente omette del tutto di precisare:
• di avere sottoposto tali questioni al giudice di appello e, comunque,
• di trascrivere e allegare l'atto di appello,
atteso che l'unico riferimento alla consistenza dello stesso è contenuto nel quinto motivo, nel quale si deduce la motivazione apparente, confrontando le sintetiche argomentazioni della Corte territoriale con gli argomenti "minuziosamente esposti alle pagine 4-13 dell'atto di appello e ribaditi alle pagine 8-17 la comparsa conclusionale ... e prima nella memoria ai sensi dell'articolo 183, sesto comma". Atti in alcun modo trascritti o allegati, ma soltanto menzionati a pagina 19 del ricorso.
Questo non consente di valutare la specificità delle doglianze contenute nei primi quattro motivi nei quali si prospetta una violazione di norme specifiche rispetto alla motivazione del giudice di appello, senza avere preventivamente allegato di avere sottoposto tali questioni al giudice di primo e secondo grado. In sostanza, non è possibile sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto, comunque, conoscere e applicare quelle norme perché la violazione di legge va prospettata con riferimento al caso concreto e cioè dopo avere verificato che, nello specifico, l'attività preliminare di verifica della idoneità del Centro Studi e quella successiva, in fase esecutiva, di controllo tecnico e gestionale, anche di dettaglio, non è stata espletata e tale questione è stata sottoposta all'esame del giudice di appello con riferimento specifico alle singole disposizioni che si occupano della materia;
il quinto motivo è inammissibile per quanto già detto con riferimento al difetto di autosufficienza, in quanto parte ricorrente si limita a fare presente di avere espresso nelle pagine da 4 a 13 dell'atto di appello, in comparsa conclusionale e nelle memorie di primo grado ai sensi dell'articolo 183 c.p.c, argomentazioni relative al ruolo dell'Assessorato che non sarebbero state prese in considerazione;
in ogni caso la censura è infondata, perché la motivazione, seppure sintetica, certamente esiste, come evidenziato nell'esame dei motivi precedenti atteso che, secondo la Corte territoriale, l'Assessorato si è limitato a finanziare il progetto;
il sesto motivo è inammissibile per violazione dell'articolo 366, n. 6 perché si riferisce alla mancata deduzione di fatti impeditivi, modificativi e estintivi, facendo riferimento specifico a documentazione che non è stata presa in esame dalla Corte territoriale. Di tali documenti parte ricorrente omette di trascrivere il contenuto, individuare la fase processuale nella quale ritualmente sono stati sottoposti ai giudici di merito, allegarli e individuarli all'interno del fascicolo di legittimità. Sotto altro profilo omette di dedurre di avere sottoposto tale questione al giudice di appello nell'ambito dei motivi di impugnazione;
il settimo motivo è inammissibile ricorrendo l'ipotesi di doppia conforme, che non consente la censura ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c., in virtù del divieto contenuto nel quinto comma dell'articolo 348 terra c.p.c. non avendo parte ricorrente dedotto e dimostrato che la decisione di appello si fonda su fatti diversi rispetto a quelli esaminati dal giudice di prime cure. Al contrario, dalla sintetica motivazione adottata emerge che il profilo fattuale esaminato è il medesimo. In ogni caso, vanno espresse le medesime considerazioni oggetto dei primi quattro motivi;
l'ottavo motivo è inammissibile perché proposto ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. e per le medesime ragioni oggetto del precedente motivo;
sotto altro profilo è dedotto in violazione l'articolo 366, n. 6, perché, benché ritualmente trascritto nelle parti essenziali, parte ricorrente non ha documentato di avere sottoposto la questione al giudice di appello al fine di dimostrare che l"Avviso", quale fonte secondaria contenente i criteri per la selezione dei partecipanti all'attività di formazione professionale, conteneva, indipendentemente dalla normativa regionale, disposizioni riguardanti un concreto obbligo di verifica da parte dell'Assessorato. Tale allegazione è tardivamente inserita nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. (pag. 5, nota n. 1);
pertanto, poiché della questione la Corte territoriale non si occupa, la prospettazione della doglianza si atteggia come motivo nuovo e, in quanto tale, inammissibile;
in ogni caso, la censura è infondata poiché, sulla base dei passaggi trascritti dai ricorrenti, non emergono i profili di "penetrante potere di controllo assunto dall'Assessorato" riguardo a tutte le fasi di svolgimento dei progetti, dalla selezione, all'avvio delle attività, allo svolgimento della didattica, oltre che alla valutazione del progetto. Il documento si riferisce alla organizzazione dell'attività di formazione, rispetto alla quale è previsto un generico accertamento della regolarità delle operazioni in capo alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, ribadendo la competenza dell'Ispettorato Provinciale in tema di vigilanza sulle attività, attraverso la verifica didattica e quella amministrativa e gestionale;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
 

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 17 novembre 2020.