Tipologia: Accordo CCA
Data firma: 4 maggio 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2026
Parti: Società Cattolica di Assicurazione e RSA, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazione, Cattolica
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Premessa
1. Premesse
2. Durata
3. Assistenza sanitaria
4. Ultrattività assistenza sanitaria
5. Premio di risultato (art. 36 CCA 20-21) 
6. Welfare
7. Buono pasto
8. Welfare

 

9. Nuova garanzia relativa alla profilazione genomica
10. Articoli 21e23 del CCA 2020-21
Art. 21

Art. 23

11. Mobilità sostenibile.
12. Prestiti personali
13. Articolo 24 CCA
14. 14esima
15. Polizza Sanitaria integrativa Fata (precisazione)


Verbale di accordo

Maggio 2021, in videoconferenza, tra Società Cattolica di Assicurazione spa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n° 16, anche in nome e per conto delle seguenti società appartenenti al Gruppo Cattolica: ABC Assicura spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45; Berica Vita spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45; BCC Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n° l; BCC Vita spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n° l; Cattolica Immobiliare spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45; Cattolica Services scpa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45; TUA Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n° 1; Vera Vita spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45; Vera Assicurazioni spa con sede legale in Verona, Via Carlo Ederle 45; Vera Protezione spa con sede legale in Verona, Via Carlo Ederle 45; di seguito insieme, per brevità, le "Società" e le Segreterie Nazionali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo rappresentate da: First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia, Uilca Uil

Premesso che
A. il CCA vigente alla nota a verbale 5 recita "Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel primo trimestre 2021 per analizzare l’andamento dell’istituto e prevederne il rinnovo, in coerenza con il prossimo Piano Industriale, in temo utile per l’erogazione del PdR relativo all’anno 2022, tenendo in particolare evidenza quanto riportato nella precedente nota a verbale 4;
B. le Parti, nell'occasione, hanno ritenuto, sin d'ora, di procedere ad un rinnovo anticipato dell'intero contratto collettivo aziendale (CCA).
Le Parti convengono quanto segue

1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

10. Articoli 21e23 del CCA 2020-21
Art. 21

Da modificare il testo come segue: "In alternativa al sistema orario citato nel paragrafo precedente, tali permessi potranno essere usufruiti nella giornata del venerdì (come mezza giornata di ferie) per un massimo di 4 mezze giornate lavorative per anno solare.
In aggiunta alle 4 mezze giornate sono previste ulteriori 2 mezze giornate (per complessivi giorni 1 di ferie) che potranno essere sin da subito utilizzate senza alcun vincolo. Tali mezze giornate, a chiusura d'esercizio, saranno assoggettate alle seguenti condizioni:
• a coloro che NON avranno fruito nel corso dell'anno delle giornate di ferie, così come previsto nell' Accordo Ferie (cfr. all.to n.) e
• a coloro che NON abbiano soddisfatto il piano di fruizione delle ferie e/o di permessi straordinari arretrati ivi descritto,
sarà addebitata una giornata di ferie in luogo di ognuna delle 2 mezze giornate, ove utilizzate.

13. Articolo 24 CCA
Le Parti concordano di modificare il presente articolo come segue:
“Art. 24 Tutela della salute
Con riferimento all’art. 52 del CCNL vigente si precisa che le visite previste saranno effettuate presso strutture sanitarie convenzionate che verranno scelte in accordo con le RSA. Ove non fossero disponibili strutture in prossimità alla sede di lavoro, si potrà procedere in autonomia con rimborso della spesa nel limite fissato d'intesa con le RSA senza intaccare il massimale previsto per l'assistenza sanitaria. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle RSA. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, esclusivamente agli interessati.
Nel quadro del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle RSA, i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata dal Medico Competente al quale avranno trasmesso l’esito, l'inidoneità a proseguire nella mansione svolta. In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l'Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini detta propria organizzazione.
Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela della salute, dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un 'analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle RSA. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle RSA e le Società forniranno completa ed ampia informazione in merito".