Categoria: 1997
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Tipologia: Costituzione CAE
Data firma: 11 novembre 1997
Validità: quadriennale
Parti: Assicurazioni Generali e Gruppo Speciale di Negoziazione/Fiet
Settori: Credito Assicurazioni, Generali
Fonte: snfia.it


Sommario:

 

1. Premessa/preambolo
2. Composizione
2.1 Comitato Ristretto
2.2 Esperti/consulenti esterni
2.3 Interlocutori aziendali

3. Incontri
3.1 Riunione annuale

3.2 Riunione preliminare

 

3.3
3.4 Riunione per circostanze eccezionali
3.5 Permessi per la partecipazione agli incontri

4. Informazioni riservate
5. Spese
6. Decorrenza e durata dell’accordo
Allegato 1
Allegato 2


Il giorno 11 novembre 1997, a Trieste tra le Assicurazioni Generali spa […] e il Gruppo Speciale di Negoziazione, in persona dei sigg.ri F.B. (Belgio), P.C. (Italia), A.C. (Italia), S.E. (Grecia), P.L. (Spagna), E.M. (Italia), K.S. (Austria), K.S. (Germania), G.T. (Italia), M.T. (Francia), J.V.B. (Olanda), V.Z. (Italia), con l’assistenza della Fiet […], nonché del coordinatore dei sindacati europei del Gruppo Generali […], si è convenuto quanto segue

Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Generali
1. Premessa/preambolo
Allo scopo di rafforzare la dimensione internazionale e la coesione del Gruppo Generali le parti esprimono la comune volontà di costituire un Comitato Aziendale Europeo per assicurare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori delle imprese del Gruppo situate nei paesi membri dell’Unione Europea conformemente e nello spirito di quanto stabilito dalla Direttiva 94/45/CE del Consiglio Europeo.
Le parti si danno atto che l’informazione e la consultazione dei lavoratori, su questioni transnazionali, esprimono la volontà di dialogo e di reciproca comprensione necessaria al fine di rispondere adeguatamente alle sfide dei mercati internazionali.
Con ciò le Assicurazioni Generali intendono confermare a livello europeo la propria tradizione di relazioni sindacali, allargando il confronto alle rappresentanze sindacali dei lavoratori occupati alle dipendenze delle società del Gruppo operanti nell’ambito comunitario.
Resta inteso che questo è l’unico Comitato europeo di lavoratori riconosciuto a livello di dialogo transnazionale dalla Direzione Centrale delle Assicurazioni Generali rappresentando anche gruppi di imprese che da essa dipendono. Di conseguenza, eventuali CAE costituiti presso gruppi di imprese che dovessero venire a far parte del Gruppo Generali verranno sciolti.
Il Comitato Aziendale Europeo non potrà sostituirsi ai rappresentanti sindacali dei lavoratori a livello nazionale nell’esercizio delle loro funzioni e delle loro prerogative contrattuali, che debbono rimanere impregiudicate secondo le norme nazionali in vigore.
Allo stesso tempo l’autonomia delle direzioni aziendali nelle singole imprese non deve venir pregiudicata da questa forma istituzionalizzata di Collaborazione.

2. Composizione
I lavoratori del Gruppo di ogni Paese incluso nella Unione Europea e in cui siano occupati almeno 50 lavoratori sono rappresentati nel Comitato Aziendale Europeo. Nell’allegato 1 sono indicate le Imprese rientranti nel Gruppo Generali, a livello Unione Europea.
Il numero dei rappresentanti, per ciascun Paese, viene determinato in ragione di:

da    50 a 1000     dipendenti

1

da 1001 a 2500       "

1 ulteriore rappresentante

da 250l a 5000        "

1      "            "

da 5001 a 8000       "

1      "            "

oltre 8000                "

1      "            "

Del Comitato Europeo, come sopra costituito, farà parte anche un rappresentante della Fiet.
Il numero dei dipendenti, a questi fini, si determina con cadenza quadriennale prendendo in considerazione i dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La ripartizione dei seggi per il primo mandato è quella illustrata nell’allegato 2.
I componenti del Comitato Europeo devono essere dipendenti del Gruppo Generali, salvo per quanto riguarda il rappresentante Fiet.
I componenti vengono designati dai rappresentanti dei lavoratori al loro interno o, in mancanza di questi, dall’insieme dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
La durata del mandato è pari alla durata dell’accordo. Il mandato termina anzitempo se cessa il rapporto di lavoro del membro ovvero lo stesso decade dall’incarico di rappresentante dei lavoratori ovvero viene meno la partecipazione del Paese o dell’impresa per mancanza dei presupposti (ad esempio: Paese al di sotto dei 50 dipendenti, impresa passata ad altro gruppo). In tali ipotesi viene designato, un sostituto, secondo le modalità di cui sopra.
Normalmente il Comitato Europeo non supererà il numero di 30 componenti.
Comunque, in caso di nuove acquisizioni verrà garantita, per ciascun Paese, la rappresentanza di tutti i lavoratori, secondo i criteri sopra indicati. _
Possono essere inclusi i rappresentanti - ovviamente dipendenti del Gruppo - di Paesi non ancora appartenenti all’Unione Europea, ma geograficamente vicini, concordando l’ammissione con la Direzione Centrale.

2.1 Comitato Ristretto
I componenti del Comitato Aziendale Europeo designano al loro interno un Comitato Ristretto composto da quattro membri.
Questo Comitato si riunirà preliminarmente alla riunione di cui al punto 3.1, nonché nell’ipotesi prevista al punto 3.3.
Una struttura di supporto (saletta, segreteria, telefono, computer) sarà garantita al Comitato Ristretto.
Il Comitato Ristretto cura per il collegio tutti i rapporti con la Direzione Centrale compreso quanto disposto al successivo punto 3 e anticipa alla Direzione Centrale i temi da approfondire nel corso della riunione.
Il Comitato Ristretto cura i rapporti con i membri del CAE e provvede all’informazione.
Un rappresentante della Direzione Centrale è a disposizione del Comitato Ristretto in qualità di interlocutore fisso.

2.2 Esperti/consulenti esterni
Il Comitato Aziendale Europeo o il Comitato Ristretto possono farsi assistere da esperti previa comunicazione alla Direzione Centrale.

2.3 Interlocutori aziendali
La Direzione Centrale è rappresentata dal Direttore Generale Risorse Umane e/o da persone da lui designate.

3. Incontri
3.1 Riunione annuale

Il Comitato aziendale Europeo si riunisce una volta all’anno - di norma in autunno - per essere informato e consultato dai rappresentanti della Direzione Centrale sui seguenti temi di rilevanza transnazionale:
- situazione economica e finanziaria
- evoluzione probabile delle attività
- situazione ed evoluzione probabile dell’occupazione
- investimenti di particolare rilevanza
- cambiamenti fondamentali nella struttura del gruppo
- introduzione di nuovi metodi e procedure di lavoro
- fusioni, significativa diminuzione delle dimensioni e chiusura di imprese, sedi o loro parti essenziali ed eventuali licenziamenti collettivi
- formazione
- pari opportunità
- nuove acquisizioni
La riunione annuale si svolge, di regola, presso la Direzione Centrale. La Direzione Centrale può decidere di tenere la riunione in uno dei Paesi rappresentati nel Comitato Aziendale Europeo.
A cura della Direzione Centrale sarà inviata ai componenti del Comitato Aziendale Europeo, con congruo preavviso, apposita convocazione scritta. Il Comitato Ristretto confermerà alla Direzione Centrale la partecipazione alla riunione dei componenti del Comitato Aziendale Europeo ovvero dei loro supplenti.
Lingua della riunione è l’italiano. La Direzione Centrale garantisce la traduzione simultanea degli interventi in quattro lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco). In casi particolari, segnalati dal Comitato Ristretto, la Direzione Centrale ricercherà le più opportune soluzioni in termini di supporti linguistici.

3.2 Riunione preliminare
I componenti del Comitato Aziendale Europeo - previa richiesta alla Direzione Centrale da parte del Comitato Ristretto - possono riunirsi tra di loro il giorno prima della riunione annuale.
La Direzione Centrale fornisce gli strumenti necessari per lo svolgimento della riunione.

3.3 Il Comitato Ristretto si riunirà con la Direzione Centrale preliminarmente alla riunione annuale di cui al punto 3.1, nonché in un’altra occasione, normalmente in primavera.

3.4 Riunione per circostanze eccezionali
Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi transnazionali dei lavoratori di almeno due Paesi rappresentati nel Comitato Aziendale Europeo - in particolare nel caso di significativi spostamenti o chiusure di imprese, sedi o loro parti essenziali oppure in caso di licenziamenti collettivi - il Comitato Ristretto, previa richiesta, si riunirà con la Direzione Centrale per essere informato e consultato.
L’iniziativa di richiesta della riunione per circostanze eccezionali può essere presa anche dalla Direzione Centrale.
Alla riunione indetta con il comitato ristretto possono partecipare anche i membri del Comitato Aziendale Europeo rappresentanti dei Paesi direttamente interessati dalle questioni oggetto della riunione.

3.5 Permessi per la partecipazione agli incontri
Per la partecipazione alle riunioni i componenti del Comitato Aziendale Europeo usufruiscono di 32 ore di permesso retribuito per ogni riunione del CAE, senza utilizzare, salvo espressa diversa previsione a livello nazionale, i permessi sindacali riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del Paese di provenienza.
I componenti del Comitato Ristretto potranno utilizzare, secondo i criteri sopra delineati ulteriori 32 ore annue di permesso retribuito.

4. Informazioni riservate
I membri del Comitato Aziendale Europeo, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, sono tenuti alla segretezza relativamente alle informazioni loro fomite in via riservata. L’obbligo di segretezza deve essere osservato anche dopo la scadenza del mandato.

5. Spese
Le spese di organizzazione e traduzione simultanea delle riunioni sono a carico della Direzione Centrale.
Le spese di viaggio, di alloggio e vitto, verranno rimborsate direttamente dalla Direzione Centrale.
Le spese sostenute per il ricorso ad esperti o consulenti esterni - ove questo sia avvenuto previo accordo tra la Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto - restano a carico della Direzione Centrale.

6. Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente accordo ha decorrenza dalla data odierna e viene stipulato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 94/45 del 22 settembre 1994.
L’accordo ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore quadriennio qualora, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, non intervenga disdetta scritta da una delle parti stipulanti.
In fase di prima applicazione, il presente accordo avrà durata triennale.
La prima riunione del Comitato Aziendale Europeo si svolgerà nella primavera del 1998, previa comunicazione alla Direzione Centrale dei componenti il Comitato stesso. In tale occasione saranno designati i componenti del Comitato Ristretto.

Trieste, 11 novembre 1997

Allegato 1
ELENCO DELLE COMPAGNIE/SEDI DEL GRUPPO GENERALI - Situazione al 31.12.1996 - UNIONE EUROPEA


Allegato 2

RIPARTIZIONE SEGGI

Stato del Personale al 31.12.96

Paese

 n. dip.

n. seggi

Austria

6957

4

Belgio

904

1

Francia

3542

3

Germania

3321

3

Gran Bretagna

1174

2

Grecia

237

1

Olanda

465

1

Portogallo

239

1

Spagna

3241

3

Italia

10502

5

FIET

 

1

TOTALE

30582

25