Tipologia: Accordo CAE
Data firma: 4 maggio 2012
Validità: 31.12.2015
Parti: Assicurazioni Generali e CAE
Settori: Credito Assicurazioni, Generali
Fonte: snfia.it


Sommario:


Comitato Aziendale Europeo Gruppo Generali Accordo 4 maggio 2012

Il giorno 4 maggio 2012, a Trieste, tra le Assicurazioni Generali spa […] e il Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Generali, rappresentato dal Comitato Ristretto in persona di: B.F. (Segretario del CAE, “altri Paesi”), C.I. (“Paesi CEE”), P.L. (Spagna), W.P. (Austria), M.T. (Francia), R.T. (Italia), R.W. (Germania), si è convenuto quanto segue: 

Premessa e finalità
Con il presente Accordo, le Parti intendono diffondere e rafforzare ai vari livelli e territori in cui opera il Gruppo Generali (d’ora in avanti “Gruppo”):
• la tradizionale vocazione e dimensione internazionale e l’etica negli affari;
• il comune senso di appartenenza, di coesione, di reciproca comprensione e collaborazione tra tutti i lavoratori;
• la fiducia e la collaborazione tra imprese e lavoratori;
• il modello di dialogo costruttivo che caratterizza i lavori del CAE.
Ciò premesso, le Parti esprimono la comune volontà di consolidare l’esperienza del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Generali (d’ora in avanti “CAE”).
Il presente Accordo costituisce il terzo rinnovo dell’originario testo che ha sancito la costituzione del CAE l’11 novembre 1997. Viene rinnovato al fine di assicurare un’adeguata informazione e consultazione su tematiche transnazionali di interesse dei lavoratori delle imprese del Gruppo situate nei Paesi membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, conformemente e nello spirito di quanto stabilito dalla Direttiva 2009/38/CE.
Con il presente Accordo la Direzione Centrale di Assicurazioni Generali spa (d’ora in avanti “la Capogruppo”), proseguendo nel percorso avviato con il varo della “Carta Sociale Europea del Gruppo Generali” del 28 novembre 2006, intende approfondire e rafforzare, in ambito CAE, il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori europei.
Con questo intendimento, le Parti riconoscono al Comitato Ristretto - come definito all’art. 2 del presente Accordo - il ruolo di interlocutore privilegiato, in qualità di portavoce dei delegati del CAE, nel dialogo e nel confronto con la Capogruppo.
Viene ribadito che questo è l’unico Comitato europeo di lavoratori del Gruppo riconosciuto a livello di dialogo transnazionale con la Capogruppo, rappresentando anche gruppi di imprese che da essa dipendono.
Il CAE non potrà sostituirsi ai rappresentanti dei lavoratori e/o rappresentanti dei sindacati nazionali e/o rappresentanti aziendali locali, nell’esercizio delle loro funzioni e delle loro prerogative contrattuali, che debbono rimanere impregiudicate secondo le norme nazionali in vigore.
Allo stesso tempo questa forma istituzionalizzata di collaborazione non dovrà pregiudicare l’autonomia delle direzioni aziendali nelle singole imprese, che, per quanto possibile, si ispireranno al modello di dialogo sociale caratterizzante il CAE. Tale Accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o prassi nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
La Capogruppo provvederà affinché quanto previsto nel presente Accordo ed eventuali intese applicative dello stesso trovino corretta applicazione nelle sedi europee del Gruppo dei Paesi rappresentati nel CAE.
Le Parti riconoscono nella “Carta Sociale Europea del Gruppo Generali” del 28 novembre 2006, per i principi guida ed i valori in tema di tutela dei propri collaboratori in essa contenuti il documento a cui fare riferimento per contribuire a sviluppare il dialogo sociale su basi costruttive e durature nei diversi territori.
Le Parti individuano inoltre nel presente Accordo il punto di partenza per un dialogo sociale transnazionale costruttivo ed efficiente.

Articoli
Art. 1 - Composizione e aggiornamento
1.1 - Attribuzione dei seggi
L’attribuzione dei seggi spettanti a ciascun Paese viene determinata in relazione al numero dei dipendenti.
Per dipendente, si intende ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato, anche part-time, presso una delle entità del Gruppo Generali.
Il riferimento per l’attribuzione dei seggi di rappresentanza nel CAE è costituito dall’allegato all’Accordo, nel quale è indicato per ciascun Paese dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo in cui il Gruppo opera il numero dei dipendenti appartenenti - alla data del 31.12.2010 - alle Entità rientranti nel perimetro di consolidamento.
I lavoratori del Gruppo di ogni Paese in cui siano occupati almeno 100 lavoratori hanno diritto ad un loro delegato nel CAE.
Oltre al delegato di diritto, a ciascun Paese, sulla base dei numeri indicati nell’allegato, spettano ulteriori delegati in ragione di:
da 1.001 a 2.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 2.001 a 4.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 4.001 a 8.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 8.001 a 12.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 12.001 a 16.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
oltre 16.001 dipendenti 1 ulteriore delegato
In base alle regole del presente punto la distribuzione dei seggi per ciascun Paese per il biennio 2012 - 2013 è quella illustrata nell’allegato.
Il CAE, come sopra costituito, comprenderà anche un rappresentante dell’UNI Finance che potrà partecipare alle riunioni plenarie del CAE e non avrà diritto di voto.
1.2 - Revisione della ripartizione dei seggi nel corso della durata dell’Accordo
Le modifiche del numero dei delegati spettanti ad un Paese per effetto di eventuali acquisizioni, cessioni che comportino la variazione del numero dei dipendenti, troveranno applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Resta inteso che per il biennio 2014 - 2015 la ripartizione dei seggi avverrà sulla base degli organici alla data del 31.12.2012, con conseguente aggiornamento dell’allegato.
Nel caso di nuove acquisizioni, in Paesi non ancora rappresentati, ovvero in caso di nuovi Paesi che dovessero aderire all’Unione europea, verrà garantita, per ciascun Paese, la rappresentanza di tutti i lavoratori, secondo i criteri e le modalità di designazione indicati al presente art. 1.
1.3 - Clausola di adeguamento
Nel caso di modifiche significative della struttura del Gruppo conseguenti a operazioni societarie e in presenza di un altro CAE, la Capogruppo e il Comitato Ristretto - in linea con quanto previsto dall’art. 13 della Direttiva - convengono sin d’ora che, in tale eventualità, individueranno le modalità e i tempi più opportuni per l’apertura di un confronto con le rappresentanze del CAE della nuova entità, per individuare, se del caso, quei correttivi normativi finalizzati a individuare regole comuni che possano disciplinare eventuali norme discordi.
1.4 - Requisiti, designazione e durata del mandato dei delegati CAE
I componenti del CAE devono essere dipendenti del Gruppo, salvo per quanto riguarda il rappresentante dell’UNI Finance.
I componenti vengono designati o eletti dai rappresentanti dei lavoratori al loro interno o, in mancanza di questi, dall’insieme dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Con le stesse modalità viene designato o eletto, per ogni delegato, un supplente, che potrà sostituire il delegato in caso di impedimento a partecipare alle riunioni.
La durata del mandato è di norma pari alla durata dell’Accordo. Il mandato termina anzitempo:
1. se il delegato cessa il rapporto di lavoro con impresa facente parte del Gruppo;
2. se il delegato decade dal mandato di rappresentante dei lavoratori;
3. se il delegato rinuncia volontariamente mediante lettera personale scritta e firmata indirizzata al Segretario;
4. se viene meno la partecipazione del Paese o dell’impresa per mancanza dei presupposti (ad esempio: Paese al di sotto dei 100 dipendenti, impresa passata ad altro gruppo).
Nelle ipotesi 1. 2. e 3. il delegato cessato verrà sostituito da un nuovo delegato, designato o eletto, con le modalità di cui sopra, dallo stesso Paese a cui apparteneva il delegato cessato.

Art. 2 - Comitato Ristretto (CR) - Ruolo e attribuzioni
Con riferimento a quanto previsto nella “Premessa e finalità” dell’Accordo, il Comitato Ristretto (d’ora in avanti “CR”), in qualità di “portavoce” dei delegati del CAE, riveste il ruolo di interlocutore privilegiato nel dialogo e nel confronto con la Capogruppo.
In caso di operazioni transnazionali che coinvolgano almeno due Paesi rappresentati nel CAE e che incidano in maniera rilevante sugli interessi dei lavoratori, la Capogruppo provvederà ad informare e consultare il CR.
2.1 - Definizioni di informazione e consultazione
Per “informazione” si intende la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
Per “consultazione” si intende l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2.2 - Composizione del CR
I delegati del CAE eleggono al loro interno il CR composto da otto componenti:
• 1 delegato proveniente rispettivamente da: Austria, Francia, Germania, Italia, Repubblica Ceca e Spagna (totale di 6);
• 1 delegato proveniente da uno dei Paesi della cosiddetta area “altri Paesi”, di cui fanno attualmente parte: Belgio, Gran Bretagna, Grecia, Olanda e Portogallo;
• 1 delegato proveniente da uno dei Paesi della cosiddetta area “altri Paesi dell’Europa Centro Orientale”, di cui fanno attualmente parte: Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
Ad ogni componente titolare del CR corrisponderà un supplente, eletto dai componenti del CAE e individuato tra i delegati titolari del CAE secondo lo stesso criterio utilizzato per la nomina dei componenti titolari del CR.
Il supplente sostituirà il delegato titolare nel caso di impedimento a partecipare alle riunioni.
2.3 - Segretario e Vice Segretario del CAE
Il CAE nomina tra i componenti titolari del CR il Segretario del CAE che - in nome e per conto del CR e del CAE - cura tutti i rapporti con la Capogruppo. Il Segretario propone alla Capogruppo i temi da approfondire nel corso delle riunioni previste dal presente Accordo, concordando l’ordine del giorno.
Cura inoltre tutti i rapporti con i componenti del CAE e provvede alla loro informazione.
Una struttura di supporto (ufficio, telefono, computer, stampante, posta elettronica) viene messa a disposizione permanente del Segretario (presso la sede della Società dove opera) per la sua attività.
Le modalità di segnalazione al Segretario del CAE dei nominativi e delle eventuali variazioni dei delegati - siano essi titolari o supplenti - vengono disciplinate dal Regolamento Interno del CAE di cui all’art. 15 del presente Accordo (d’ora in avanti “Regolamento Interno”).
Il Segretario del CAE provvederà a tenere aggiornata la lista dei nominativi dei delegati del CAE, del CR e dei rispettivi supplenti, con i relativi indirizzi e recapiti.
L’elenco aggiornato verrà messo a disposizione dell’interlocutore permanente della Capogruppo, quest’ultimo così come definito dall’art. 5 del presente Accordo.
I responsabili Risorse Umane dei singoli Paesi, sentito l’interlocutore permanente della Capogruppo, verificheranno congiuntamente ai rappresentanti dei lavoratori locali che i delegati del CAE vengano nominati in base alle leggi e prassi nazionali.
Per “rappresentanti dei lavoratori” si intende i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali.
Il Segretario sarà coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Segretario, anch’egli nominato dai delegati del CAE tra i componenti titolari del CR. In caso di impedimento temporaneo del Segretario le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Segretario.
Della nomina del Segretario e del Vice Segretario verrà informato l’interlocutore permanente della Capogruppo.
Il Segretario - o il Vice Segretario o eventualmente un altro dei componenti del CR o del CAE individuato dal CR - per lo svolgimento della sua attività potrà recarsi, in casi straordinari e previa comunicazione alla Capogruppo, nei Paesi rappresentati nel CAE per incontrare i rispettivi delegati.

Art. 3 - Protezione dei rappresentanti dei lavoratori
I componenti del CAE godono, nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nel Paese in cui lavorano.

Art. 4 - Gruppi di lavoro, osservatori e esperti esterni
Al fine di rispondere al meglio a certe richieste o su temi specifici e nei limiti del budget assegnato su base annuale alle attività extra del Segretario e del CR, così come previsto dall’art. 13, il Comitato Ristretto potrà costituire gruppi di lavoro per periodi limitati di tempo concordati con la Capogruppo, coinvolgendo i delegati del CAE. La costituzione dei gruppi di lavoro dovrà essere preceduta dalla segnalazione dei nominativi dei componenti da parte del Segretario all’interlocutore permanente della Capogruppo.
Il CAE e il CR possono farsi assistere da esperti previa comunicazione alla Capogruppo.
Il Segretario potrà richiedere di far partecipare, in qualità di osservatori, rappresentanti provenienti da Paesi non ancora appartenenti all’Unione europea, ma in procinto di aderirvi, concordando l’ammissione con la Capogruppo.

Art. 5 - Rappresentanti della capogruppo
La Capogruppo è rappresentata dal Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo e/o dalla struttura della Capogruppo dedicata ai “Rapporti con il Comitato Aziendale Europeo”.
La Capogruppo potrà essere rappresentata anche da esponenti della Direzione a livello più appropriato.
Alla riunione annuale plenaria “post bilancio” del CAE prevista ai sensi del successivo art. 6.1, nonché ad una delle riunioni del CR previste ai sensi dell’art. 7.1, parteciperanno, di norma, esponenti del Vertice della Capogruppo.
La struttura della Capogruppo dedicata ai “Rapporti con il Comitato Aziendale Europeo” è “l’interlocutore permanente” del Segretario, del Vice Segretario e del CR.

Art. 6 - Riunioni del CAE
6.1 - Riunioni annuali plenarie
Il CAE nella sua composizione plenaria si riunisce due volte all’anno.
La prima riunione si svolge in Italia dopo l’approvazione del Bilancio Consolidato (di norma nel mese di giugno). In tale incontro, il CAE viene informato e consultato dai rappresentanti della Capogruppo sui seguenti temi di rilevanza transnazionale:
a)
• situazione economica e finanziaria
• prevedibile evoluzione delle attività
• investimenti di particolare rilevanza
• cambiamenti fondamentali nella struttura del Gruppo
• nuove acquisizioni
• fusioni, significativi ridimensionamenti o chiusura di imprese, sedi o loro parti essenziali

b)
• situazione ed evoluzione prevedibile dell’occupazione
• introduzione di nuove metodologie e procedure di lavoro
• ricorso ad appalti
• formazione
• pari opportunità
• lavoratori disabili
Le Parti potranno concordare di inserire, negli argomenti di cui al punto b), temi aggiuntivi relativi ad argomenti specifici (ad es. tutela della salute, temi specifici di natura sociale, responsabilità sociale d’impresa), su richiesta del Segretario.
Le Parti convengono sull’opportunità che gli argomenti relativi al punto b) vengano sviluppati con il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo, con l’interlocutore permanente e con ogni altro livello di Direzione più appropriato.
Nel corso del secondo semestre dell’anno si svolgerà la seconda riunione plenaria tra i soli delegati del CAE (sessione di formazione) come disciplinato dall’art. 14.
6.2 - Riunione preliminare e post riunione
I componenti del CAE si riuniranno tra di loro anticipatamente e successivamente alle riunioni previste dal precedente art. 6.1.
Le riunioni di cui al presente punto 6.2 si svolgeranno di norma nell’arco di mezza giornata: rispettivamente, il pomeriggio precedente per la riunione “preliminare” e il mattino successivo per la “post” riunione.

Art. 7 - Riunioni del CR
7.1 - Riunioni annuali con la Capogruppo
Conformemente al ruolo riconosciuto al CR - come disciplinato dalla “Premessa e finalità” e dall’art. 2 - la Capogruppo incontrerà il CR di norma tre volte all’anno:
a. una prima volta, nel primo trimestre dell’anno;
b. una seconda volta, nel secondo trimestre, preliminarmente alla riunione plenaria post-bilancio del CAE prevista dall’art. 6.1;
c. una terza volta, nell’ultimo trimestre.
La sede per i predetti incontri viene individuata dalla Capogruppo.
7.2 - Riunione preliminare e post riunione
I componenti del CR si riuniranno tra di loro anticipatamente e successivamente alle riunioni previste dal precedente art. 7.1.
Le riunioni di cui al presente punto 7.2 si svolgeranno di norma nell’arco di mezza giornata: rispettivamente, il pomeriggio precedente per la riunione “preliminare” e il mattino successivo per la “post” riunione.
7.3 - Riunione per circostanze eccezionali
Qualora si verifichino circostanze eccezionali o intervengano decisioni che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori di almeno due Paesi rappresentati nel CAE - in particolare nel caso di delocalizzazioni, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi - la Capogruppo convocherà quanto prima il CR per informarlo in conformità all’art. 2.1 primo paragrafo. A tale riguardo, quindi, la Capogruppo fornirà al CR elementi anche per iscritto, qualora necessario per procedere alla valutazione delle misure proposte.
L’iniziativa di richiesta della riunione per circostanze eccezionali può essere presa anche dal CR.
Alla riunione indetta con il CR potranno partecipare anche i componenti del CAE rappresentanti dei Paesi direttamente interessati dalle questioni oggetto della riunione.
Durante tale incontro, il CR potrà chiedere alla Capogruppo di avviare la consultazione presentando i propri punti di vista in linea con quanto previsto dall’art. 2.1 secondo paragrafo.
Le Parti concorderanno tempi e modalità della consultazione, che dovrà avvenire entro un termine ragionevole atto ad assicurare l’attuazione del processo decisionale nei tempi previsti e ferma restando l’autonomia decisionale e la responsabilità aziendale.
Nel caso in cui l’azienda decida di non avviare la consultazione darà riscontro per iscritto al CR entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta del Segretario.
In caso di circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi di almeno metà dei lavoratori di un Paese, il Comitato Ristretto, per il tramite del Segretario, potrà richiedere la convocazione di un incontro.

Art. 8 - Coordinamento dei processi di informazione e consultazione a livello europeo e nazionale
Nel caso di circostanze eccezionali, la Capogruppo garantirà che il livello di informazione e consultazione europeo e nazionale siano coordinati. Più precisamente, il processo di informazione a livello europeo dovrebbe iniziare almeno contemporaneamente rispetto ai processi nazionali, in modo da garantire l’efficacia di questi processi nel rispetto degli ambiti e competenze dei due livelli.

Art. 9 - Organizzazione delle riunioni del CAE e del CR
Sono affidate alla Capogruppo l’organizzazione, nonché la messa a disposizione dei servizi e degli strumenti necessari allo svolgimento delle riunioni di cui ai precedenti artt. 6, 7.
A cura della Capogruppo sarà inviata ai delegati, con congruo preavviso, apposita convocazione scritta, che sarà anticipata al Segretario.
Il Segretario confermerà tempestivamente alla Capogruppo la partecipazione alla riunione dei delegati, ovvero dei loro supplenti.
Lingua ufficiale del CAE è l’italiano. In occasione di tutte le riunioni, la Capogruppo garantirà, se necessaria, la traduzione simultanea degli interventi in quattro lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco).
In casi particolari, segnalati dal CR, la Capogruppo ricercherà le più opportune soluzioni in termini di supporti linguistici.

Art. 10 - Informazione dei lavoratori e degli altri rappresentanti dei lavoratori
Le direzioni locali metteranno a disposizione dei delegati CAE i mezzi atti a consentire l’informazione circa le attività e i risultati del CAE e del CR ai rappresentanti dei lavoratori nazionali o, in assenza di rappresentanti, ai lavoratori.

Art. 11 - Permessi
11.1 - Permessi per la partecipazione alle riunioni del CAE e del CR
Per la partecipazione alle riunioni del CAE e del CR i delegati usufruiscono di permessi retribuiti per ogni giornata di riunione prevista dal presente Accordo, nonché di un ulteriore permesso retribuito per il viaggio di andata e ritorno, senza utilizzare, salvo espressa diversa previsione a livello nazionale, i permessi sindacali riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del Paese di provenienza.
11.2 - Permessi per l’attività del CAE
Per l’espletamento del loro mandato ai componenti del CAE potranno essere assegnati in comune accordo tra la Capogruppo e le rispettive direzioni Risorse Umane locali eventuali permessi aggiuntivi necessari per l’attività da svolgere, fino a 10 ore annue.
11.3 - Permessi per l’attività del CR
In aggiunta ai permessi per la partecipazione alle riunioni, i componenti del CR potranno utilizzare, per l’espletamento del loro mandato, ulteriori 30 ore annue di permesso retribuito. In caso di esaurimento dei permessi, potranno essere assegnati in comune accordo tra la Capogruppo e le rispettive direzioni Risorse Umane locali eventuali permessi aggiuntivi necessari per l’attività da svolgere, fino a 4 ore per incontro.
11.4 - Permessi per l’attività del Segretario e del Vice Segretario
In aggiunta ai permessi per la partecipazione alle riunioni, Il Segretario e il Vice Segretario potranno utilizzare, per l’espletamento del proprio mandato, ulteriori 50 ore annue di permesso retribuito pro capite. In caso di esaurimento dei permessi, al Segretario potranno essere assegnati in comune accordo tra la Capogruppo e la direzione Risorse Umane locale eventuali permessi aggiuntivi necessari per l’attività da svolgere.
11.5 - Permessi per incontri art. 2.3
Per i casi straordinari previsti dal precedente art. 2.3, la Capogruppo garantirà di volta in volta la necessaria copertura aggiuntiva in termini di permessi retribuiti.

Art. 12 - Riservatezza
Tutti i partecipanti alle riunioni previste dal presente Accordo - siano essi componenti del CAE, rappresentante dell’UNI Finance, eventuali osservatori o esperti esterni - sono tenuti alla segretezza relativamente alle informazioni loro fornite in via riservata.
La Capogruppo a seconda della questione trattata e qualora lo ritenesse necessario darà preventivo avviso del carattere di riservatezza delle informazioni fornite. I componenti del CAE e eventuali esperti o osservatori avranno comunque cura di trattare con responsabilità tutte le informazioni fornite al fine di evitare turbative o ricadute negative sul Gruppo o le imprese del Gruppo.
In ogni occasione di informazioni fornite in via riservata verrà specificato:
• il livello di riservatezza,
• durata del regime di riservatezza.
L’obbligo di segretezza deve essere osservato anche dopo la scadenza del mandato.

Art. 13 - Spese
Sono a carico della Capogruppo le spese di organizzazione e traduzione simultanea delle riunioni previste dal presente Accordo. La Capogruppo si farà carico delle spese di alloggio e rimborserà le spese relative al viaggio e al vitto sostenute dai partecipanti alle riunioni previste dal presente Accordo.
L’interlocutore permanente “Rapporti con il CAE” curerà lo svolgimento delle pratiche amministrative e organizzative (pagamenti, bonifici, acquisti, richieste traduzioni, gestione logistica incontri).
All’inizio di ogni anno la Capogruppo e il Segretario, d’intesa con il CR, definiranno un budget annuale di spesa per lo svolgimento dell’attività del Segretario e di ulteriori attività del CR ritenute necessarie per il suo funzionamento (ad es. incontri aggiuntivi tra i componenti del CR, gruppi di lavoro, incontri straordinari ex art. 2.3 ultimo paragrafo del presente Accordo, incontri aggiuntivi del Segretario con l’interlocutore permanente, traduzioni).
Le spese verranno inoltrate dal Segretario alla Capogruppo, che provvederà al rimborso delle somme richieste sulla base della presentazione della relativa documentazione.
In caso di esaurimento del budget, la Capogruppo potrà farsi carico di eventuali spese aggiuntive documentate derivanti da ulteriori esigenze eccezionali, segnalate dal Segretario e, come tali, preventivamente valutate con la Capogruppo.
Le spese sostenute per il ricorso ad osservatori o esperti esterni - ove questo sia avvenuto previo accordo tra la Capogruppo e il CR - restano a carico della Capogruppo.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del presente Accordo, le Parti convengono sull’opportunità di collaborare per il contenimento, ove e in quanto possibile, delle spese connesse al funzionamento del CAE e del CR. A questo scopo l’interlocutore permanente e il Segretario si confronteranno al fine di ricercare le migliori e più opportune modalità organizzative.

Art. 14 - Formazione
Le Parti convengono sull’opportunità di prevedere iniziative di formazione per i componenti del CAE su temi specifici inerenti il loro mandato.
A tal fine le Parti concordano che nell’ambito della seconda riunione plenaria prevista dall’art. 6.1, su richiesta del Segretario e d’intesa con la Capogruppo, potrà aver luogo un’iniziativa di formazione dei delegati del CAE, alla quale potrà partecipare anche l’interlocutore permanente.
L’organizzazione della riunione verrà concordata tra l’interlocutore permanente e il Segretario sulla base di un “progetto formativo” che verrà presentato a cura del CR alla Capogruppo, di norma in occasione della prima riunione annuale del CR.
Il costo sarà a carico della Capogruppo; di comune accordo Capogruppo e CAE potranno presentare progetti per la richiesta di sovvenzioni comunitarie all’uopo previste.
Inoltre, al fine di facilitare il dialogo e la comprensione reciproca, particolare impegno verrà dedicato all’apprendimento o al perfezionamento della lingua inglese; a tale scopo ciascun delegato titolare e supplente potrà partecipare, su sua richiesta, a tali corsi, che si terranno a livello locale e secondo le modalità localmente previste, con costo a carico aziendale.

Art. 15 - Regolamento interno
Il CAE si doterà di un Regolamento Interno e di un Regolamento Elettorale per l’elezione del Segretario, del Vice Segretario e dei componenti il CR e dei loro supplenti, che verranno trasmessi per conoscenza alla Capogruppo.
A tale proposito, i delegati del CR firmatari del presente Accordo dichiarano che l’attuale Regolamento Interno e l’attuale Regolamento Elettorale rimangono in vigore sino al rispettivo rinnovo, ferma restando l’applicazione dei necessari aggiustamenti derivanti dal presente Accordo (es. il numero dei membri titolari del CR).

Art. 16 - Interpretazioni/Controversie
Le Parti convengono che per ogni questione interpretativa o applicativa fa fede la versione italiana del presente Accordo. In caso di discordanza tra il testo italiano dell’Accordo e la sua traduzione in un’altra lingua prevarranno le disposizioni del testo italiano.
Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sarà sottoposta dal Segretario alla Capogruppo, al fine di ricercare congiuntamente una soluzione in linea con la lettera e con lo spirito dell’Accordo; verrà concordemente valutata l’opportunità di chiedere l’assistenza dell’UNI Finance e/o di esperti in materia.
Qualora non si dovesse raggiungere una soluzione, resta inteso che la giurisdizione competente è quella italiana; foro competente è Trieste.

Art. 17 - Decorrenza e durata dell’accordo
Premesso che il CAE Generali è stato costituito originariamente con Accordo del 11 novembre 1997 stipulato ai sensi dell’art. 6 della Direttiva del Consiglio dell’Unione europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, il presente Accordo viene stipulato secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009 ed ha decorrenza dalla data odierna e scadenza il 31.12.2015.
Si intende tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni qualora, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, non intervenga disdetta scritta da una delle Parti stipulanti. Le Parti manifestano la propria disponibilità a rivedere singoli specifici punti del presente Accordo anche prima della scadenza sopra indicata esclusivamente in caso di significative modifiche della Direttiva europea.
Inoltre, non appena la direttiva 2009/38/CE verrà trasposta nell’ordinamento giuridico italiano, le Parti si danno sin d’ora atto di verificare la conformità del presente Accordo con il nuovo disposto normativo.

Trieste, 4 maggio 2012


Allegato
Allegato numero dipendenti al 31.12.2010 e ripartizione dei seggi per il biennio 2012-2013
 

Paese

n. dipendenti

n. seggi

AUSTRIA

5.052

4

BELGIO

764

1

BULGARIA

630

1

FRANCIA

8.852

5

GERMANIA

15.266

6

GRAN BRETAGNA

853

1

GRECIA

212

1

ITALIA

17.021

7

OLANDA

501

1

POLONIA

918

1

PORTOGALLO

655

1

REP. CECA

5.348

4

ROMANIA

1.148

2

SLOVACCHIA

670

1

SLOVENIA

337

1

SPAGNA

2.541

2

UNGHERIA

2.274

3

 

TOTALE

 

63.042

 

43