Categoria: Normativa regionale
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Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 8 maggio 2021, n. 34
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021 nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 28 del 24 aprile 2021, con la quale sono state emanate Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio regionale;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 170108 del 14 aprile 2021, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall’art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 - le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono state rese efficaci fino al 6 aprile 2021;
VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale aveva previsto che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021 che, all’art. 1 comma 1, ha disposto fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto stesso, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, l’applicazione delle misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTE in particolare le misure di contenimento del contagio che si applicano nella “zona gialla”, di cui al capo III del DPCM 2 marzo 2021, in relazione a quanto sancito all’articolo 1, comma 16 - septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e tenuto conto delle modifiche e integrazioni definite con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore;
TENUTO CONTO che, ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, sono attualmente vigenti nel territorio regionale, tra l’altro, le Ordinanze del Presidente della Regione che dispongono misure della c.d. “zona rossa” n. 33/2021 (nel Comune di Delianuova), n. 32/2021 (nel Comune di Belvedere di Spinello), n. 31/2021 (nel Comune di Careri), n. 30/2021 (nei Comuni di Montalto Uffugo e di Mileto- Frazione di Paravati), n. 29/2021 (nel Comune di Rocca Imperiale);
CONSIDERATO che
- con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 28 del 24 aprile 2021 si è dato attuazione a quanto disposto con Ordinanza del Ministro della Salute 23 aprile 2021 per l’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona arancione», per un periodo di 15 giorni, fatta salva nuova classificazione;
- dal report di monitoraggio n. 51 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, risulta che la Regione Calabria presenta uno scenario di “tipo 1” ed un livello di rischio moderato, rispetto agli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020, compatibile con le misure della c.c. “zona gialla”;
- con Ordinanza del 7 maggio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.109 dell’8 maggio 2021, il Ministro della Salute ha disposto che, per la Regione Calabria, dal 10 maggio 2021, cessano di avere efficacia le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. “zona gialla” nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- l’analisi dei dati epidemiologici a livello regionale registra un trend in miglioramento in quasi tutti i principali indicatori di monitoraggio, sebbene permangano situazioni locali con focolai che, in assenza di adeguati comportamenti, possono estendersi sfavorevolmente, incidendo sulla diffusione del contagio in altri territori e sulla possibile occupazione di posti letto ospedalieri oltra la soglia critica;
- la collocazione nella c.d. «zona gialla», pertanto, pur rappresentando un ulteriore allentamento delle restrizioni attualmente vigenti e della possibilità di spostamento e di fruizione di vari servizi, non deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico, in particolare nei territori provinciali nei quali l’incidenza di casi confermati per 100.000 abitanti resta a livelli di attenzione, in quanto lo scenario epidemiologico regionale è fluttuante, la diffusione del virus e delle sue varianti ancora presente e la campagna vaccinale in pieno corso;
- la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, deve proseguire con le medesime modalità di gradualità e attenzione precedentemente adottate, alla luce dell’accertata diffusione delle varianti del SARS-CoV-2 -tra cui la variante B.1.1.7 che manifesta un aumento cospicuo della trasmissibilità anche nelle fasce di età under 18 - che nell’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata stimata con una prevalenza dell’84,6% in Calabria;
- resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per le Autorità Comunali, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;
CONSIDERATO altresì che
- nei Comuni in cui sono vigenti le misure della c.d. “zona rossa”, devono restare efficaci le misure previste nei rispettivi provvedimenti contingibili e urgenti adottati con Ordinanza del Presidente della Regione;
- per il Comune di Careri (RC) il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato in data 7 maggio 2021 che il quadro epidemiologico è mutato favorevolmente e, pertanto, le misure previste nell’Ordinanza n. 31/2021 possono cessare la propria efficacia;
- per il Comune di Rocca Imperiale (CS) le misure previste nell’Ordinanza n. 29/2021 cessano la propria efficacia alla naturale scadenza;
RIBADITO che è sempre necessaria comunque la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’ulteriore abbassamento della curva dei contagi e la prosecuzione del trend epidemiologico in discesa e che, conseguentemente, è sempre necessario indossare le protezioni delle vie aeree, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento interpersonale evitando qualsiasi forma di assembramento e adottare le altre misure di prevenzione prescritte;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), disporre che dal 10 maggio 2021 in tutto il territorio regionale:
- si applichino le misure della c.d. «zona gialla», secondo quanto previsto al Capo III del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in attuazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021;
- sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolga in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”;
- in particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, proseguano a limitare la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza;
- restino fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti;
- resti ribadita la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, affinché adottino un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza;
- siano consentiti dalle ore 5.00 alle 22.00, gli spostamenti verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo e verso tutti i territori in presenza dei presupposti di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; sia altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della zona bianca o gialla, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro; resti sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; gli spostamenti senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, siano consentiti se avvengono per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debitamente autocertificati;
- dalle ore 5.00 alle 22.00 sia consentito il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non sia invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali. Resti consentita senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; siano garantiti in tutte le attività commerciali consentite, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al DPCM 2 marzo 2021;
- l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto e ogni altra attività motoria, possano essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi;
- siano consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club, restando comunque non consentita l’attività di ballo e in altri locali o spazi, anche all'aperto; gli spettacoli in presenza di pubblico si svolgano esclusivamente con posti a sedere preassegnati e assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, che per il personale. La capienza consentita non sia superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non sia comunque superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
- sia assicurata dal lunedì al venerdì l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio sia assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni siano aperte al pubblico anche le mostre;
- restino efficaci le disposizioni previste nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 33/2021 (nel Comune di Delianuova), n. 32/2021 (nel Comune di Belvedere di Spinello), n. 30/2021 (nei Comuni di Montalto Uffugo e di Mileto-Frazione di Paravati);
- cessi di produrre la propria efficacia l’Ordinanza n. 31/2021 (relativamente al Comune di Careri) e, dall’11 maggio 2021, cessi di produrre la propria efficacia l’Ordinanza n. 29/2021 relativamente al Comune di Rocca Imperiale) e si applichino le misure fissate per tutto il territorio regionale con la presente Ordinanza;
- si dia atto che per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento e quanto fissato al Capo III del DPCM 2 marzo 2021, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si faccia riferimento alle disposizioni previste dagli altri articoli e allegati applicabili, del DPCM 2 marzo 2021 e alle ulteriori norme nazionali e regionali vigenti;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
g) la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
h) la circolare del Ministero della Salute n. 20160 del 06 maggio 2021 recante “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) di variante B.1.617 (c.d. indiana) sospetta o confermata”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
PRESO ATTO che con la circolare del Ministero della Salute n. 10154 del 15 marzo 2021, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID- 19”;
DATO ATTO che le disposizioni circa gli ingressi nel territorio nazionale sono state integrate, da ultimo, dalle Ordinanze Ministeriali del 25 aprile, 28 aprile, del 29 aprile 2021 e del 6 maggio 2021 e, pertanto, particolare attenzione deve essere data alle disposizioni circa la comunicazione degli ingressi nel territorio regionale e al periodo di quarantena previsto, oltre che dell’avvenuta esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2;
DATO ATTO altresì che le misure oggetto del presente atto, dovranno intendersi automaticamente riallineate a quanto previsto, per la “zona gialla” dai provvedimenti nazionali emanati o che entrino in vigore in data successiva a quella di adozione della presente Ordinanza;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 marzo 2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 aprile 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Co V-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 109 del 08 maggio 2021, in combinato disposto con il DPCM 2 marzo 2021 e con il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), dal 10 maggio 2021 in tutto il territorio regionale:
1. Si applicano le misure della c.d. «zona gialla», secondo quanto previsto al Capo III del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in attuazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021.
2. Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
3. In particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza; restano fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti.
4. Si ribadisce la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, di adottare un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza;
5. Sono consentiti dalle ore 5.00 alle 22.00, gli spostamenti verso località della zona bianca o gialla, senza necessità di autocertificazione e verso tutti i territori, in presenza dei presupposti di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della zona bianca o gialla, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro; resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; gli spostamenti senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, sono consentiti se avvengono per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debitamente autocertificati.
6. Dalle ore 5.00 alle 22.00 è consentito il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso, non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali. Resta consentita senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
7. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; sono garantiti in tutte le attività commerciali consentite, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al DPCM 2 marzo 2021.
8. L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto e ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi.
9. Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club - restando comunque non consentita l’attività di ballo - e in altri locali o spazi, anche all'aperto; gli spettacoli in presenza di pubblico si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, che per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
10. È assicurata dal lunedì al venerdì l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio può essere assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
11. Restano efficaci le disposizioni previste nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 33/2021 (nel Comune di Delianuova), n. 32/2021 (nel Comune di Belvedere di Spinello), n. 30/2021 (nei Comuni di Montalto Uffugo e di Mileto-Frazione di Paravati).
12. Cessa di produrre la propria efficacia l’Ordinanza n. 31/2021 (relativamente al Comune di Careri) e, dall’11 maggio 2021, cessa di produrre la propria efficacia l’Ordinanza n. 29/2021 (relativamente al Comune di Rocca Imperiale) e si applichino a questi Comuni le misure fissate per tutto il territorio regionale con la presente Ordinanza.
13. Si dà atto che per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento e quanto fissato al Capo III del DPCM 2 marzo 2021, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si faccia riferimento alle disposizioni previste dagli altri articoli e allegati applicabili, del DPCM 2 marzo 2021 e alle ulteriori norme nazionali e regionali vigenti.
14. Si raccomanda fortemente la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’ulteriore abbassamento della curva dei contagi e la prosecuzione del trend epidemiologico in discesa; conseguentemente, è sempre necessario indossare le protezioni delle vie aeree, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento interpersonale evitando qualsiasi forma di assembramento e adottare le altre misure di prevenzione prescritte.
15. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
16. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all’ANCI, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente
Spirlì