Regione Marche
Ordinanza 10 maggio 2021, n. 16

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti di contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »”;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.” che ha disposto l’applicazione, delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 5 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 10 dell’8 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 27 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 19 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 26 aprile 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22888899|10/05/2021|SAN agli atti della Segreteria generale, nella quale si evidenzia che “i principali indicatori epidemiologici di valutazione del rischio risultano i seguenti:
• Tasso di positivi su 100.000 abitanti in leggero incremento nell’ultima settimana analizzata, pari a 107,85 comunque inferiore al valore di 250 su 100.000 abitanti;
• Riduzione del tasso di occupazione regionale dei posti letto in area intensiva (28,1% alla data del 09 Maggio) che si conferma inferiore al limite previsto del 30% e area medica (27,2% alla data del 09 Maggio), che rientra nel Cut-off pari al 40%;
• Rt regionale equivalente a 0,94 (indicatore settimanale) analisi 26-02 Maggio;
• Prevalenza della variante inglese e non solo nei campioni a random regionali superiore al ceppo originario;
• In 2 Comuni (Acqualagna e Petriano) si evidenzia una incidenza > a 250 per 100.000 ab. (dato corretto per numerosità > 10 casi/settimana) e con il tasso di incidenza valore > a 250 per 100.000 ab. Confermato da 2 settimane di valutazione”;
Preso atto che la relazione sopra richiamata conclude che “Considerata la situazione epidemiologica complessiva e la specificità di alcuni dati epidemiologici di carattere locale (comuni di Petriano e Acqualagna) si ritiene opportuno segnalare come un intervento precoce sui comuni con un Tasso di incidenza > 250 su 100.000 confermati (2 settimane di valutazione) in termini di limitazioni, superiori a quelle proprie della zona arancione, sia consigliabile per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Tra le azioni consigliabili la limitazione agli spostamenti intra comunali, da e fuori comune e riduzione di tutte le attività che portano ad aumento del rischio di contagio, cui affiancare sempre il monitoraggio costante del rispetto delle regole di sicurezza: mascherine, distanziamento e le altre misure cautelari”;
Visto il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che “Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”;
Considerata la persistenza in alcune aree del territorio regionale di una diffusa trasmissione del virus, come risulta dall’esame dei dati epidemiologici, che rende necessario, in forza del principio di precauzione e al fine di contenere la diffusione del contagio, adottare le misure restrittive di prevenzione e controllo di cui agli articoli 36, 37 e 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
Sentiti i Sindaci dei Comuni interessati;
 

ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 12 maggio 2021 e fino alle ore 24:00 del 18 maggio 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti sull’intero territorio regionale, ai comuni di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si applicano le misure di cui agli articoli 36 e 37 (misure zona arancione integrale) e 40 (limitazione spostamenti zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, pertanto è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei suddetti comuni nonché ogni spostamento all'interno degli stessi, salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori dei suddetti comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente.
2. Occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
 

Art. 2

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
 

Art. 3

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche e alle categorie economiche e sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 10 maggio 2021
 

Il Presidente
Francesco Acquaroli
 

Allegato A

Acqualagna
Petriano