Circolare ENAC  -  26/10/2005 , n. APT-19

SERIE AEROPORTI
Regolamento di Scalo per gli aeroporti

Art.1
1. PREMESSA
 
Il D. L. n. 237/04, convertito nella legge 265/04, all’art. 2, come modificato dal D.Lgs. n. 96/05 che riforma la parte aeronautica del Codice della Navigazione, stabilisce l’obbligo di adottare un Regolamento di Scalo per ogni aeroporto.
Dai precitati decreti, il ruolo e le attribuzioni e competenze dell’ENAC, di ENAV e del gestore aeroportuale risultano così definiti:
- l’ENAC è l’autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’aviazione civile;
- l’ENAV è il soggetto fornitore dei servizi di navigazione e di traffico aereo;
- il gestore aeroportuale è il soggetto a cui sono affidati i compiti previsti dall’art. 705 del Codice della Navigazione, in particolare di amministrare e gestire le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, di organizzare le attività aeroportuali ed assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando le attività degli operatori terzi o in autoproduzione (lett. D, art. cit.).
Con il Regolamento di Scalo di ciascun aeroporto, nel seguito denominato semplicemente Regolamento, il legislatore ha inteso definire un documento ove vadano a confluire le regole e le procedure in vigore presso quel determinato aeroporto elaborate per assicurare il sicuro e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti.
 
2. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
 
Il Regolamento riprende le precedenti disposizioni già contenute nelle ordinanze emanate dal Direttore Aeroportuale, evidenziando in particolare gli obblighi che i vari soggetti che operano in aeroporto assumono reciprocamente e nei confronti dell’ENAC e le condizioni in base alle quali sono fornite le differenti prestazioni. In relazione agli ambiti di applicazione (area di manovra, aprons, aerostazione, ecc.) gli obblighi e le condizioni possono essere direttamente esplicitati o riportati in procedure contenute o richiamate nel Regolamento stesso.
Il Regolamento è predisposto dal gestore sulla base di una impostazione preventivamente concordata con la Direzione Aeroportuale ENAC.
Il Regolamento dovrà contenere specifici obblighi per tutti gli operatori affinché essi si impegnino a formare il proprio personale sul contenuto del Regolamento stesso, sulla esigenza del rispetto delle regole stabilite e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Il gestore dell’aeroporto definisce in apposite procedure le modalità di verifica del rispetto di quanto stabilito nel Regolamento.
Gli operatori dovranno garantire l’esercizio delle loro attività secondo le previsioni del Regolamento. Essi sono, pertanto, responsabili delle azioni ed omissioni sulle attività di loro competenza. Il gestore alla luce delle prerogative conferitegli dal Codice della Navigazione eserciterà il coordinamento degli operatori privati.
L’inosservanza ai contenuti riportati nel Regolamento potrà comportare l’attivazione di sanzioni a carico del soggetto che non vi ha ottemperato.
Coerentemente con il ruolo definito per l’ENAC, lo stesso legislatore ha inteso rendere il documento cogente rispetto alla comunità aeroportuale, tramite l’adozione da parte dell’ENACstesso.
Il Regolamento in argomento ha un ambito di applicazione più ampio di quello previsto dall’ENAC nella circolare APT-12, indirizzata ad una disciplina per la qualità e fornitura dei servizi di assistenza a terra.
Le procedure individuate nella circolare APT-12, essendo procedure operative dello scalo, confluiranno nel Regolamento oggetto della presente circolare.
La lettera A del punto 2 della circolare APT 12/02.05.2002 ed il primo capoverso del punto 3 stessa circolare, sono abrogati.
 
3. SCHEMA “TIPO” DI REGOLAMENTO
 
Al fine di assicurare un’impostazione omogenea sul territorio, l’ENAC ha sviluppato uno schema tipo di Regolamento sulla base del quale il gestore aeroportuale predisporrà i contenuti del Regolamento di ciascun aeroporto alla luce delle sue caratteristiche e specificità. Tale “Schema tipo di Regolamento di Scalo per gli aeroporti” è riportato in allegato.
I contenuti finali del Regolamento di ciascun aeroporto saranno strettamente connessi alle dimensioni ed alla complessità dell’aeroporto, alla sua capacità oraria, alla tipologia degli operatori che vi operano ed a tutte quelle variabili che lo caratterizzano e lo rendono un sistema unico ed irripetibile.
Lo schema “tipo” di Regolamento non contiene nel dettaglio le regole e le procedure operative, ma, partendo da indicazioni sull’aggiornamento e diffusione del documento e dalle competenze che la normativa assegna al gestore ed all’ENAV, elenca i temi per i quali esse vanno predisposte, al fine di garantire un funzionamento “documentato” dell’aeroporto: operazioni sull’area di manovra, operazioni sui piazzali, operazioni con impianti centralizzati, assegnazione di spazi operativi, operazioni di acceso degli handlers, ecc.
Per evidenziare la sempre maggiore importanza della qualità dei servizi assicurati in ciascun aeroporto, il documento prevede che una parte del Regolamento sia dedicata alle procedure predisposte dal gestore per garantire il rispetto degli standard di qualità previsti dalla propria Carta dei Servizi, con identificazione degli indicatori di qualità stabiliti ed i relativi sistemi di misurazione.
Al fine del rispetto delle regole e procedure raccolte nel Regolamento, è prevista, inoltre, una parte ove saranno riportati i provvedimenti operativi e le procedure di accertamento delle infrazioni. Infatti, l’adozione del Regolamento da parte dell’ENAC assicura la possibilità dello sviluppo di tali attività.
Al fine di semplificare la gestione del Regolamento, qualora una procedura fosse già inserita in un altro documento approvato da ENAC, non sarà necessario riportarla materialmente nel Regolamento, la si potrà semplicemente richiamare (esempio tipico è rappresentato dalle procedure riportate dal Manuale di aeroporto predisposto per la certificazione ENAC).
Nel Regolamento “tipo” viene precisato che essendo il documento una raccolta di regole e di procedure operative, non conterrà riferimenti a tariffe o a corrispettivi di servizi forniti a qualsiasi titolo nello scalo.
 
4. IL RUOLO DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE
 
Alla luce del Regolamento dell’organizzazione e del personale dell’ENAC, la struttura organizzativa ENAC deputata all’adozione del documento è la Direzione Aeroportuale.
La Direzione Aeroportuale ricevuta la proposta di Regolamento predisposta dal gestore, verificato che i suoi contenuti siano rispondenti alle norme e regolamenti nazionali ed internazionali vigenti, dopo un esame di merito, adotterà il Regolamento.
Nel caso in cui, modificandosi la normativa o le pratiche poste in essere in aeroporto, nascesse la necessità di aggiornare i contenuti del Regolamento stesso, la variazione è soggetta allo stesso iter seguito per l’adozione del Regolamento.
Per quanto sopra, le procedure che nel passato erano oggetto di specifiche ordinanze del Direttore Aeroportuale, con la nascita del Regolamento saranno rese cogenti tramite inserimento in quest’ultimo documento.
 
5. SECURITY AEROPORTUALE
 
Le disposizioni riguardanti la security aeroportuale sono raccolte nel Programma Nazionale di Sicurezza edito a cura del Comitato Interministeriale per la Sicurezza.
I gestori e gli operatori che espletano i servizi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 del DM 29 gennaio 1999, n.85 sono tenuti ad adottare sistemi e procedure rispondenti a tali disposizioni.
La organizzazione e i compiti dei soggetti aeroportuali che svolgono un ruolo al fine della securirysono riportati nel Programma Aeroportuale di Sicurezza predisposto per ciascun aeroporto, che sarà richiamato nel Regolamento.
 
6. AEROPORTI CON FORNITURA DEI SERVIZI ATS A CURA DELL’AM
 
IIn questi aeroporti la predisposizione delle pertinenti parti del Regolamento sarà assicurata in ottemperanza agli atti di intesa tra ENAC ed Aeronautica Militare finalizzati alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico generale civile (GAT).
 
7. DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO
 
Il gestore è responsabile della diffusione del Regolamento a tutti i soggetti interessati, anche mediante invio di singole sezioni e procedure in relazione al coinvolgimento effettivo del soggetto in questione. Potrà distribuire il Regolamento anche attraverso strumenti informatici, a condizione che tali strumenti diano valida attestazione di ricezione.
 
8. ENTRATA IN VIGORE
 
La presente circolare è di immediata applicazione.
 
 
All.1
SCHEMA “TIPO” DI REGOLAMENTO DI SCALO PER GLI AEROPORTI
PREMESSA:

Il presente documento rappresenta uno schema “tipo” di Regolamento di Scalo da assumere come riferimento per la predisposizione del Regolamento previsto dall’articolo 2, comma 3. del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito con legge 9 novembre 2004, n. 265, come riportato dal D.Lgs. 96/05.
 
A) PARTE GENERALE:
In applicazione dell’articolo 2, comma 3, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito con legge 9 novembre 2004, n. 265, come riportato dal D. lgs. 96/2005, l’ENAC con il seguente Regolamento di Scalo “tipo” intende fornire ai diversi soggetti interessati ed alle proprie Direzioni Aeroportuali linee guida per l’elaborazione di un Regolamento di Scalo da applicare su ciascun aeroporto.
A1) Contenuti del Regolamento di Scalo
Il Regolamento di Scalo, (che in seguito, per brevità, sarà chiamato semplicemente Regolamento) è la raccolta organica delle regole e procedure, con esclusione dei piani di emergenza, in vigore presso un aeroporto elaborate per il coordinato e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti nel rispetto degli obbiettivi di sicurezza ed efficacia del servizio, stabilendo le condizioni d’uso dell’aeroporto.
Il Regolamento riprende le precedenti disposizioni già contenute nelle ordinanze emanate dal Direttore Aeroportuale, evidenziando in particolare gli obblighi che i vari soggetti che operano in aeroporto assumono reciprocamente e nei confronti dell’ENAC e le condizioni in base alle quali sono fornite le differenti prestazioni. In relazione agli ambiti di applicazione (area di manovra, aprons, aerostazione, ecc.), gli obblighi e le condizioni possono essere direttamente esplicitati o riportati in procedure contenute o richiamate nel Regolamento stesso.
Il Regolamento è predisposto dal gestore sulla base di una impostazione preventivamente concordata con la Direzione Aeroportuale ENAC.
Le procedure predisposte dal gestore aeroportuale saranno oggetto di consultazione del Comitato degli Utenti aeroportuali e dei prestatori di servizi maggiormente rappresentativi al fine di valutarne osservazioni o commenti.
Dopo una verifica di rispondenza alle normative nazionali ed internazionali vigenti, con l’adozione del Regolamento, ENAC rende i suoi contenuti cogenti nei confronti di tutti i soggetti che operano in aeroporto.
In quanto strumento di raccolta di procedure operative di scalo, il Regolamento non conterrà riferimenti a tariffe di servizi, fornite a qualsiasi titolo nello scalo.
Le procedure predisposte per essere inserite o richiamate nel Regolamento, non potranno essere discordanti rispetto a disposizioni, circolari dell’ENAC ed ordinanze aeroportuali.
Il Regolamento dovrà contenere specifici obblighi per tutti gli operatori affinché essi si impegnino a formare il proprio personale sul contenuto del Regolamento stesso, sulla esigenza del rispetto delle regole stabilite e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Il gestore dell’aeroporto definisce in apposite procedure le modalità di verifica del rispetto di quanto stabilito nel Regolamento.
L’inosservanza ai contenuti riportati nel Regolamento può comportare l’attivazione di sanzioni a carico del soggetto che non vi ha ottemperato.
A2) Aggiornamento del Regolamento
Il Regolamento verrà aggiornato ogni qualvolta siano predisposte e, conseguentemente, adottate dalla Direzione Aeroportuale modifiche a procedure esistenti o nuove procedure.
A3) Diffusione del Regolamento
Il gestore è responsabile della diffusione del Regolamento a tutti i soggetti interessati, anche mediante invio di singole sezioni e procedure in relazione al coinvolgimento effettivo del soggetto interessato. Potrà distribuire il Regolamento anche attraverso strumenti informatici, a condizione che tali strumenti diano valida attestazione di ricezione.
Allo scopo di rendere chiare e trasparenti le modalità di diffusione, il gestore evidenzia in specifica procedura inserita nella parte generale del Regolamento, i soggetti destinatari, le parti oggetto di diffusione e gli strumenti utilizzati.
I soggetti che operano in ambito aeroportuale (sia pubblici che privati) dovranno garantire la conoscenza dei contenuti del Regolamento da parte dei rispettivi dipendenti.
Il gestore all’interno del Regolamento indica chi sono i responsabili della diffusione del documento.
 
B) COMPETENZE
B1) Il gestore aeroportuale è il soggetto a cui, tra l’altro, è affidato il compito di:
- amministrare e di gestire le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, - assicurare la presenza dei servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando e controllando le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.
Fornisce, altresì, tempestive notizie all’ENAC, all’ENAV, (ovvero AMI), ai vettori ed agli altri enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull’area di movimento dell’aeroporto, nonché sulla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti il sedime in concessione, ciò anche al fine di una corretta e tempestiva informazione agli utenti (articolo 705 del Cod.Nav.).
Il gestore, sotto la vigilanza dell’ENAC, e coordinandosi con ENAV, è il soggetto a cui è affidato il compito di assegnare le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicurare l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili.
In relazione alle attività disciplinate dal Regolamento, il ruolo del gestore si esplicita, inoltre, nell’assicurare l’accesso alle infrastrutture aeroportuali secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed equità, affinché tutti gli operatori privati assicurino condizioni di sicurezza ed operative adeguate agli standard fissati per lo scalo.
B2) L’ENAV ha specifiche attribuzioni previste da leggi, da norme statutarie e dal proprio contratto di programma, inoltre, in alcuni aeroporti gestisce diverse impianti funzionali alla propria attività.
In particolare, per quanto attiene l’attività di fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale, sotto vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra ed assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.
L’ENAV fornisce, altresì, tempestive notizie all’ENAC ed al gestore aeroportuale in relazione a riduzioni del livello del servizio degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche a fine di una corretta informazione all’utenza aeronautica.
B3) Gli operatori garantiscono l’esercizio delle loro attività secondo le previsioni del Regolamento.
Essi sono responsabili delle azioni ed omissioni sulle attività di loro competenza.
 
1) PARTE PRIMA
1.1) Operazioni sull’ area di manovra
Questo capitolo del Regolamento riguarda regole e procedure dell’area di manovra.
Per quanto riguarda le regole, contiene gli obblighi e le condizioni che i soggetti che operano in tale area assumono nello svolgimento delle attività ed in particolare:
• attività previste dal capitolo 10 del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio” degli aeroporti;
• attività per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture ed impianti;
• attività per la garanzia della sicurezza per gli accessi in pista ed all’area di manovra.
Per quanto riguarda le procedure, il Regolamento richiamerà quelle predisposte dal gestore e dall’ENAV, spesso congiunte, ed in ogni caso tra di loro coordinate. Tali procedure sono oggetto di specifica valutazione ed approvazione nell’ambito degli schemi di certificazione ad esse applicabili e contenute in appositi documenti, nel caso del gestore nel Manuale di aeroporto.
E’ opportuno che questa sezione del Regolamento individui tutte le singole attività oggetto di procedura ed, a fronte di ognuna di esse, evidenzi gli specifici obblighi dei singoli soggetti.
Va riferito agli operatori che necessitano di operare con veicoli in questa area l’obbligo di:
- conseguire lo specifico attestato di guida e qualificazione;
- provvedere al suo mantenimento;
- attenersi alle disposizioni dell’Ente ATS;
- ecc..
Va riferito a carico del gestore l’obbligo di:
- definire i programmi per conseguire gli attestati di guida;
- effettuare i relativi corsi;
- fornire all’ente ATS le indicazioni sulle piazzole assegnate;
- fornire all’ente ATS con anticipo concordato informazioni sugli interventi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture e degli impianti;
- ecc..
Va riferito a carico dell’ente ATS l’obbligo di:
- fornire al gestore con anticipo concordato informazione sugli interventi per il mantenimento in efficienza degli impianti di propria competenza;
- ecc..
Vanno riferiti a tutti i soggetti gli eventuali obblighi nei confronti dell’ENAC, quale l’accesso alle documentazioni ed ai luoghi in cui si svolgono le attività.
1.2) Operazioni sui piazzali (aprons)
Anche in tale area vale quanto esplicitato nel precedente paragrafo 1.1) in merito alla correlazione da ricercare tra gli obblighi che i soggetti che interagiscono nelle singole attività assumono nello svolgimento dei loro compiti e le attività oggetto di procedure già approvate nell’ambito degli schemi di certificazione.
Per le attività diverse da quelle sopra riportate che, quindi, non prevedono il richiamo ad una specifica procedura già approvata, appare opportuno l’inserimento diretto nel Regolamento della specifica procedure che descriverà anche gli obblighi e le condizioni, ovvero le regole da rispettare nello svolgimento delle attività.
Le procedure oltre che descrivere le modalità di svolgimento di funzioni ed attività attribuiscono anche diversi ruoli dei soggetti aeroportuali e le relative responsabilità.
Sull’apron svolgono attività prestatori di servizi, vettori, ed enti, è quindi necessario che tali attività siano svolte sulla base di specifiche procedure e con modalità tali da assicurare ordinati movimenti, ed un adeguato scambio di informazioni con il gestore e con ENAV.
Le disposizioni del Regolamento in materia di circolazione veicolare e di utilizzo dell’apron si applicano a tutti gli operatori di piazzale (personale del gestore, dei prestatori e degli enti di stato).
Sono da prevedere procedure per tutte le attività di assistenza connesse all’utilizzo dell’apron da parte dei prestatori di servizi di assistenza a terra.
Le procedure dovranno riferirsi anche ai tempi di svolgimento delle operazioni per assicurare il rispetto del “ground time” previsto per l’aeromobile (sugli aeroporti coordinati il “ground time” è uno dei parametri di capacità utilizzati per l’assegnazione degli slots).
Dovranno essere individuati spazi da utilizzare per la sosta dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività aeroportuali (per esempio: veicoli, rulliere per custodia di contenitori, pallets, ecc.), avendo cura delle problematiche riguardanti la sicurezza e la funzionalità delle operazioni.
Le procedure dovranno tener conto della reale capacità infrastrutturale dell’aeroporto, in base agli spazi effettivamente disponibili, ed alle possibili penalizzazioni (es. per cantierizzazione).
Una specifica procedura sarà predisposta per la scelta del prestatore di servizi a terra nel caso in cui il vettore non abbia preventivamente scelto dall’handler.
Una specifica procedura sarà predisposta anche per l’uso dei loading-bridge.
Per quanto riguarda i movimenti di aviazione generale, saranno sviluppate procedure che si ispirano a principi di libertà di movimento e di circolazione garantiti da norme nazionali e comunitarie.
Il rilascio dei permessi per l’accesso dei vari soggetti aeroportuali alle aree regolamentate e per la conduzione di veicoli nell’area di movimento sarà proceduralizzato.
1.3) Ordinato movimento sui piazzali di aeromobili, mezzi e personale
Dopo l’atterraggio l’aeromobile, seguendo le istruzioni della TWR, lascia l’area di manovra per portarsi sullo stand assegnato.
Saranno da prevedere procedure, predisposte dal gestore e da ENAV, finalizzate a:
- disciplinare e controllare la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra;
- assegnare gli stands di sosta degli aeromobili;
- assicurare l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali;
- assicurare l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili.
Anche in tale area vale quanto esplicitato nel precedente paragrafo 1.1) in merito alla correlazione da ricercare tra gli obblighi che i soggetti che interagiscono nelle singole attività assumono nello svolgimento dei loro compiti e le attività oggetto di procedure già approvate nell’ambito degli schemi di certificazione.
Per le attività diverse da quelle sopra citate che, quindi, non prevedono il richiamo ad una specifica procedura già approvata, appare opportuno l’inserimento diretto nel Regolamento della specifica procedure che descriverà anche gli obblighi e le condizioni, ovvero le regole da rispettare nello svolgimento delle attività. Le procedure, oltre che descrivere le modalità di svolgimento di funzioni ed attività, attribuiscono anche diversi ruoli dei soggetti aeroportuali e le relative responsabilità.
1.4) Operazioni apron-aerostazione
Le operazioni di sbarco si completano con il trasferimento in aerostazione di passeggeri, bagagli e merci.
Nel Regolamento dovranno essere inserite procedure che riportino le modalità di coordinamento e controllo degli operatori (prestatori, autoproduttori, vettori, enti), di gestione delle infrastrutture, dei beni di uso comune e di quelli in uso esclusivo.
A titolo esemplificativo, si ricorda che richiedono procedure di coordinamento degli operatori, e di gestione delle infrastrutture:
• lo sbarco e imbarco di passeggeri a ridotta mobilità;
• le modalità di impiego delle infrastruttura centralizzate di riconsegna bagagli in arrivo.
Le procedure conterranno, in generale, i riferimenti agli standard qualitativi, dichiarati dal gestore nella propria Carta dei Servizi o nel Regolamento, ed alla capacità aeroportuale approvata (tempi di riconsegna bagagli, di trasferimento passeggeri, ecc).
Procedure specifiche riguarderanno i bagagli non ritirati e la riconsegna delle armi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
1.5) Operazioni aerostazione-apron Esempio tipico di queste procedure sono:
• la gestione dei banchi check-in (ad esempio: assegnazione ai prestatori di servizi, norme d’uso dei banchi, procedure di invio al BHS dei bagagli registrati, procedure per l’accettazione di bagagli fuori misura – animali – armi, ecc.);
• la gestione dei gate di imbarco (ad esempio: pianificazione e assegnazione agli utenti, tempi di utilizzo, ecc.);
• i controlli di sicurezza.
Anche in questo caso, le procedure conterranno i riferimenti agli standard qualitativi, eventualmente dichiarati nella Carta dei Servizi o nel Regolamento, ed ai tempi di flusso indicati quali parametri di capacità aeroportuale per l’assegnazione degli slots (Regolamento CE 95/93, Regolamento (CE) n. 793/2004) o definiti dal gestore nel caso in cui l’aeroporto non sia coordinato o non abbia orari facilitati.
1.6) Operazioni con impianti centralizzati Saranno predisposte procedure per le attività di questi impianti, a titolo esemplificativo:
1. Gestione sistema di smistamento e riconsegna bagagli (già richiamate nei paragrafi precedenti);
2. gestione tecnica pontili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o altri sistemi non frazionabili di trasporto dei passeggeri;
3. gestione impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e riscaldamento aeromobili;
4. gestione sistemi centralizzati di sghiacciamento aeromobili;
5. gestione sistemi informatici centralizzati (informativa al pubblico, sala annunci, sistema di scalo CUTE, etc.);
6. gestione impianti statici centralizzati di distribuzione carburanti;
7. gestione impianti centralizzati di stoccaggio e lavaggio materiali catering;
8. gestione impianti centralizzati per i controlli di sicurezza sui bagagli da stiva;
9. gestione impianto di stoccaggio contenitori e pallets.
1.7) Sistema di gestione della safety
In ottemperanza ai requisiti contenuti nel Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti , è richiesto che ogni aeroporto sia dotato di un sistema di gestione della sicurezza (SMS-Safety Management System) idoneo a garantire che le operazioni si svolgano nelle condizioni di sicurezza prefissate e che sia in grado di intervenire per correggere eventuali deviazioni.
Il sistema di gestione della sicurezza è incardinato nel gestore dell’aeroporto ed è riferito a tutte le attività che in esso si svolgono. Nell’ambito del ruolo che svolgono nell’aeroporto, tutti i soggetti, che intervengono nelle attività che rientrano nel citato sistema, sono tenuti a conformarsi ai requisiti di sicurezza dell’aeroporto ed applicare le attinenti procedure.
In questa parte, vanno quindi evidenziati gli obblighi attribuiti ai soggetti responsabili delle singole attività che rientrano nel sistema di gestione della sicurezza e le condizioni da rispettare. Ad esempio, rientrano gli obblighi del gestore di: identificare i soggetti interessati, distribuire ad essi le modalità e la modulistica di reporting, tenerli aggiornati, effettuare incontri periodici per diffondere i risultati delle proprie analisi sulle tendenze evidenziate dal sistema.
Nell’ambito della certificazione del gestore, le procedure di reporting, che includono l’identificazione degli eventi da segnalare, le modalità di analisi delle tendenze ed altri elementi per la costituzione ed implementazione del sistema di gestione della sicurezza, sono approvate dall’ENAC.
E’ essenziale che siano evidenziati i soggetti interessati dalle procedure del sistema di gestione della sicurezza, con relativi obblighi; tra essi devono includersi, almeno: la segnalazione al gestore degli eventi che accadono nel corso delle proprie attività, il rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nelle procedure di safety e nel sistema di reporting, l’attuazione delle azioni correttive comunicate dal gestore e quanto altro ritenuto utile nell’ambito dello specifico aeroporto.

2) PARTE SECONDA
2.1) Procedure generali
In questa parte del Regolamento sono adottate le procedure di gestione ordinaria e di contingency.
Il Regolamento provvede a fissare le modalità di accesso agli impianti aeroportuali ed i criteri di utilizzo delle infrastrutture, dei beni e dei servizi ad uso generale ed ad uso esclusivo, disponendo regole per individuare diritti e doveri di ciascun soggetto che opera sull’aeroporto affinché sia garantita la generale sicurezza operativa, la tutela ambientale e la regolarità e qualità del servizio reso all’utenza.
A titolo puramente esemplificativo, rientrano in questa parte le procedure per:
l’ assegnazione di spazi operativi e di sosta secondo criteri di funzionalità aeroportuale, di ottimizzazione delle risorse;
la gestione, organizzazione ed aggiornamento in tempo reale dei dati di traffico e di servizio necessari a fornire adeguata informativa al passeggero, nonché, messa a disposizione di tali informative ai vari operatori, nell’interesse delle operazioni di scalo;
la verifica del rispetto delle procedure riportate dal Regolamento, la acquisizione, registrazione e analisi dei dati relativi agli incidenti e danneggiamenti occorsi a persone o cose, ascrivibili ai soggetti che operano in ambito aeroportuale nello svolgimento delle rispettive attività;
la convocazione del Comitato degli Utenti, estendendone almeno una volta all’anno la partecipazione ai prestatori ed autoproduttori presenti sullo scalo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, 2° comma, del decreto stesso. Di tali riunioni dovrà essere redatto verbale che dovrà essere trasmesso alla Direzione Aeroportuale dell’ENAC (si precisa che, per utente deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti, per via aerea, passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato. Ha, quindi, titolo a far parte del Comitato degli Utenti anche un rappresentante dell’aviazione generale);
il rilascio dei permessi di accesso per persone, autoveicoli, mezzi ed attrezzature nelle diverse aree di aeroporto ove è prescritta la autorizzazione della Direzione Aeroportuale;
il rilascio delle patenti aeroportuali ivi compresi i programmi di addestramento e le verifica di idoneità;
la assegnazioni piazzole di sosta velivoli;
la assegnazione banchi check-in;
la assegnazione banchi transiti e gate d’imbarco;
l’uso delle infrastrutture centralizzate;
l’uso dei beni affidati in uso esclusivo, prevedendo priorità di accesso a coloro che operano nell’ambito del trasporto aereo, rispetto a coloro che sono interessati ad attività “non aviation”;
il monitoraggio delle aree inutilizzate, al fine di permetterne l’accesso a chi ne faccia richiesta;
la gestione dei parcheggi, mezzi e attrezzature di rampa;
il funzionamento del servizio informazioni al pubblico (annunci, comunicazioni, ….);
la rilevazione ritardi ed attribuzione delle relative causali.
Relativamente agli operatori dei servizi di assistenza a terra, ai sensi del D.Lgs. 18/99, al gestore compete il coordinamento e controllo sulle attività eseguite sullo scalo, provvedendo a segnalare alla Direzione di Aeroportuale, i casi di inadempienze per le quali è prevista l’applicazione di sanzioni o provvedimenti di limitazione o sospensione dell’attività.
2.2) Accesso degli operatori di handling
Gli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 18/99 individuano le soglie di traffico atte a consentire che le attività di assistenza a terra siano svolte in regime di libero mercato da “prestatori” ed “autoproduttori”, salvo che siano riconosciute da parte dell’ENAC limitazioni all’accesso.
Negli aeroporti sotto soglia il gestore assicura i servizi di assistenza direttamente o avvalendosi di altri soggetti, comunque certificati da ENAC.
Per effettuare uno o più servizi di assistenza a terra, indicati nell’allegato (A) del D.Lgs. 18/99, sia in regime di “autoproduzione”, che di “prestazione” a terzi, l’interessato dovrà risultare in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dall’ENAC in corso di validità per il servizio o i servizi che intende attivare.
L’attestazione di idoneità, rilasciata in rispondenza a quanto previsto dalla Circolare ENAC APT02, avrà validità per l’aeroporto per la quale è stata rilasciata, per l’effettuazione dei servizi di assistenza a terra elencati nel provvedimento e per l’espletamento diretto degli stessi da parte del soggetto certificato.
Nel caso di sospensione o revoca della attestazione di idoneità da parte dell’ENAC per il venire meno di uno o più requisiti di idoneità, dovranno essere previste procedure per il fermo parziale o totale delle attività.
Nel caso di revoca dell’attestazione d’idoneità, il gestore aeroportuale dovrà prevedere apposite procedure per il rilascio dei beni.
La procedura d’accesso predisposta dal gestore dovrà prevedere:
• che il prestatore a terzi o l’autoproduttore che intende effettuare l’attività di assistenza a terra, sia in possesso della attestazione di idoneità rilasciata da ENAC;
• che il gestore nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, acquisita l’attestazione di idoneità, provveda a convocare formalmente il prestatore o l’autoproduttore per la definizione di eventuali ulteriori aspetti inerenti l’attivazione delle attività. In caso di mancato accordo o valutazione negativa, il gestore dovrà darne comunicazione motivata al richiedente ed alla Direzione Aeroportuale per il seguito di competenza di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 18/99;
• che il gestore, nel caso di accordo per l’utilizzo di beni, di impianti e di infrastrutture aeroportuali, provveda a darne preavviso alla Direzione Aeroportuale, ai fini della redazione del verbale di accesso;
• che alla data fissata dalla Direzione Aeroportuale un rappresentante del gestore e del prestatore od autoproduttore, muniti dei poteri previsti, sottoscrivano alla presenza del Direttore Aeroportuale, o suo delegato, il “verbale di accesso ed inizio di attività”.
Da questo verbale dovrà risultare che:
- il gestore e l’handler abbiano preso accordi in merito alla pratica di autorizzazione all’accesso nelle aree dell’aeroporto sottoposte a restrizioni;
- il gestore aeroportuale, nell’ambito della propria attività di coordinamento, garantisca adeguata informativa al prestatore di servizi sulle misure di sicurezza (safety e security)adottate presso l’aeroporto;
- sia richiamata la procedura in uso nell’aeroporto per la scelta dell’handler nel caso in cui il vettore non l’abbia preventivamente individuato;
- il gestore e l’handler rilascino al Direttore Aeroportuale l’elenco dei mezzi ed attrezzature, sottoscritto da entrambi i rappresentanti legali, che saranno utilizzati nelle attività di assistenza a terra, identificati per targa, telaio e quantità. Ogni operatore sarà responsabile delle caratteristiche operative dei mezzi utilizzati in termini di sicurezza del mezzo stesso e delle relative modalità di utilizzo;
- sia presentata una dichiarazione congiunta del gestore e del prestatore che attesti che gli edifici, i locali, gli impianti o le aree consegnate dal gestore siano idonei allo svolgimento delle attività ed al previsto utilizzo.
La procedura di accesso dovrà prevedere che il “verbale di inizio attività” e gli elenchi depositati siano aggiornati in relazione alle variazioni intervenute successivamente.
Quest’ultimo dovrà, infatti, contenere la seguente dicitura:
“E’ fatto pertanto obbligo alle parti della tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta relativamente ai voli serviti, al personale impiegato, ai nominativi dei responsabili, ai mezzi e macchinari introdotti/usciti dallo scalo ed alle assicurazioni.”Il gestore dovrà provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del “Registro dei prestatori/autoproduttori presenti sullo scalo”, nel quale dovranno essere annotate le attività da ciascuno effettuate, i responsabili di scalo ed i loro recapiti aeroportuali di servizio e di emergenza e se siano o meno agenti di handling autorizzati ai sensi della scheda 3 del Programma Nazionale di Sicurezza. Copia di detto Registro aggiornato dovrà consegnarsi alla Direzione Aeroportuale entro il 31 gennaio di ogni anno ed aggiornato tempestivamente nel caso di intervenute variazioni.
2.3) Requisiti operativi minimi di scalo per i servizi essenziali
Le modalità di svolgimento di alcune attività aeroportuali possono incidere significativamente sulla funzionalità e qualità generale dell’aeroporto e interferire sulla qualità delle prestazioni di ciascun operatore e sui tempi schedulati dei voli. Conseguentemente, è necessario fissare standards operativi minimi di servizio al fine di garantire il migliore utilizzo possibile degli impianti tecnici e strumentali dello scalo da parte degli handlers/autoproduttori.
I servizi essenziali e gli standards minimi obbligatori sono individuati ed aggiornati su indicazione del gestore, previa consultazione del Comitato degli Utenti in seduta allargata agli handlers, e riportati nel Regolamento.
I requisiti minimi di scalo, una volta inseriti nel Regolamento hanno carattere di obbligatorietà e, sono vincolanti per tutti coloro che effettuano attività riguardanti i servizi essenziali.
I risultati dei controlli operati dal gestore sui requisiti minimi di scalo potranno comportare:
1. la convocazione del Comitato degli utenti allargato agli handlers ed, ove necessario, agli enti interessati, nel caso in cui la portata e la ripetitività delle inadempienze inducano a verificare la necessità di modificare le procedure di espletamento dei servizi aventi i caratteri di essenzialità sopraindicati;
2. l’avvio di interventi ispettivi sulla struttura organizzativa e tecnica dell’handler inadempiente;
3. la definizione di una proposta di procedura sanzionatoria nei confronti dell’handler inadempiente.
2.4) Banchi check-in - Utilizzo dei gates, stands, beni in uso comune, ecc.
Dovranno essere individuate apposite procedure di assegnazione e di utilizzo di tali beni secondo criteri di trasparenza e di equità, nel rispetto delle aspettative del passeggero, della libera concorrenza tra operatori e del mantenimento degli impegni, presi dal gestore nella sua Carta dei Servizi. Particolare attenzione dovrà riporsi in merito all’effettivo raggiungimento dei livelli di qualità promessa, in relazione alla capacità aeroportuale stabilita in seno al Comitato di Coordinamento Aeroportuale (quest’ultima considerazione riguarda gli aeroporti coordinati).
2.5) Obblighi a carico dei diversi soggetti che svolgono la propria attività in ambito aeroportuale.
Ogni soggetto che svolge un’attività in ambito aeroportuale dovrà impegnarsi ad assicurare l’esercizio della stessa in conformità alle norme e disposizioni, comunitarie e nazionali, ivi comprese quelle igienico-sanitarie, antincendio, antinquinamento, in materia di sicurezza e regolarità dei mezzi, di prevenzione infortuni e assicurazioni sociali obbligatorie, nonché, ad osservare le disposizioni emanate dalla Direzione Aeroportuale.
Il Regolamento dovrà, altresì, prevedere che ogni soggetto che svolga attività in ambito aeroportuale si impegni al rispetto dei “requisiti minimi obbligatori di servizio” o “requisiti minimi operativi dello scalo” riportati nel paragrafo che precede ed all’attuazione della Carta dei Servizi del gestore, adottando adeguate procedure per il controllo interno della qualità.
Dovrà prevedersi all’interno di una specifica procedura che i soggetti che svolgono attività di handling assicurino con continuità e regolarità i servizi di assistenza a terra, anche per voli non schedulati, di emergenza, ecc., in tutte le condizioni operative e meteorologiche e per tutto l’orario di apertura dello scalo previsto in AIP - ITALIA.
2.6) Personale impiegato nelle attività di assistenza a terra
Il Regolamento dovrà contenere norme che regolino la sicurezza degli ambienti di lavoro, intendendo con ciò tutti gli spazi aeroportuali, comprese le aree di movimento.
Ciascun handler ed ogni operatore aeroportuale dovrà assicurare che il proprio personale indossi un abbigliamento che consenta di individuare immediatamente in modo chiaro ed inequivocabile la società di appartenenza e dovrà assicurare che ciascun dipendente tenga ben esposto il tesserino identificativo che autorizza all’accesso nelle aree aeroportuali.
L’handler è responsabile solidalmente con il lavoratore dipendente per tale infrazione.
2.7) Addestramento
Nella pertinente procedura dovrà prevedersi l’obbligo per gli handlers e per i vettori di tenere costantemente aggiornato ed addestrato il personale dipendente, e quello delle eventuali ditte esterne che operano per suo conto.
Ciò, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, dalle procedure standard di assistenza a terra degli aeromobili e dalle norme sulla sicurezza e protezione ambientale.
Quanto sopra, anche attraverso la frequenza di corsi periodici di addestramento e qualificazione con test finali, tenuti a cura e spese della società di appartenenza.
Il gestore dovrà fornire un manuale di utilizzo degli impianti (nastri bagagli, pontili d’imbarco, ecc.), provvedendo, altresì, ad indire corsi periodici di addestramento ed aggiornamento, a frequenza obbligatoria, per tutti i lavoratori addetti all’utilizzo di tali mezzi ed impianti.
L’ENAC e il gestore, ognuno per le attribuzioni di competenza, potranno richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante l’avvenuto addestramento ed aggiornamento periodico del personale presente in aeroporto.
Tutto il personale addetto alla guida di veicoli, bus interpista, elevatori od altri mezzi semoventi od alla conduzione di impianti aeroportuali dovrà essere in possesso delle abilitazioni previste dal Capitolo 10 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti. Le procedure di rilascio, inserite nel Manuale di aeroporto, saranno allegate al Regolamento e richiamate esplicitamente in questa parte.
2.8) Automezzi e materiale rotabile
Tutti i mezzi e materiale rotabile dovranno circolare nel rispetto delle procedure individuate nel Manuale di aeroporto, in applicazione del Capitolo 10 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti.
Copia di tali procedure sarà inserita in allegato al Regolamento e oggetto di esplicito richiamo in questa parte.
Il gestore ha il compito di predisporre aree di sosta dei mezzi ed autoveicoli in misura adeguata alle esigenze dello scalo e degli stessi operatori aeroportuali, assegnando le stesse ai vari operatori sulla base di criteri obiettivi di funzionalità generale e, comunque, secondo principi trasparenti e non discriminatori.
Tutti i mezzi aeroportuali utilizzati nell’air side dovranno essere efficienti e sicuri per ogni impiego per il quale sono stati costruiti. A tal fine, saranno previsti appositi libretti di manutenzione che consentiranno immediate verifiche sull’idoneità e sicurezza delle attrezzature e mezzi utilizzati.
2.9) Sicurezza del lavoro, sicurezza operativa
Il gestore ha il compito di porre in essere le misure e i dispositivi di carattere generale previsti dal D.Lgs. 626/94 necessarie a valutare, prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori propri , fermo restando le attività di competenza dei committenti e degli utilizzatori delle aree. Il gestore, per quanto previsto dalla 626/94 coordina le attività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da parte di utenti e/o soggetti che operano in ambito aeroportuale o che prevedono l’utilizzo promiscuo di infrastrutture e/o attrezzature.
Ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di valutare preventivamente i rischi, informare e formare il proprio personale ed a vigilare sull’attività di dipendenti e preposti.
Il gestore provvede ad istituire e convocare un servizio di prevenzione e protezione aeroportuale per i rischi che possono derivare alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori dei beni, aree ed impianti aeroportuali di utilizzo comune.
Ad esso collaboreranno i responsabili della sicurezza dei vari operatori presenti sullo scalo per la comune valutazione, prevenzione e riduzione dei rischi sul lavoro ed ambientali.
Ciò, anche per individuare gli interventi di competenza di ciascun operatore.
Gli operatori, intendendo con essi tutti i soggetti che operano sullo scalo, dovranno impegnarsi a collaborare con il gestore per la definizione delle misure e piani di emergenza, evacuazione, prevenzione incendi e pronto soccorso dello scalo, partecipando alle esercitazioni periodiche di emergenza e di evacuazione.
Per quanto sopra e per ogni altra materia riguardante la sicurezza dell’ambiente di lavoro e/o operativa, il gestore predisporrà idonee procedure.
2.10) Emergenze
Ogni operatore dovrà segnalare immediatamente, agli organi preposti indicati nelle procedure di emergenza, qualsiasi situazione di pericolo, anche solo imminente, per le persone o cose, con le modalità indicate nelle procedure di emergenza inserite nel Regolamento.
Le procedure di emergenza contenute nel Manuale di aeroporto dovranno essere inserite o richiamate nel Regolamento.
2.11) Tutela Ambientale
Il gestore predispone procedure specifiche di tutela ambientale a cui tutti gli operatori dovranno attenersi.
Pari attenzione sarà rivolta alla problematica del “FOD”.
In questo caso dovranno essere previsti controlli e pulizie sistematiche con le modalità previste nel Manuale di aeroporto e richiamate nel Regolamento.
Il gestore, gli handlers ed i vettori assumeranno le responsabilità derivanti dall’inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell’ambiente dall’inquinamento, con particolare riferimento a quello acustico. Il gestore informerà l’ENAC nel caso in cui i livelli di inquinamento acustico, all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale, superino quelli previsti dalle normative vigenti e/o rilevati in occasione del monitoraggio per la redazione della mappa acustica.
2.12) Responsabilità per danni ed assicurazioni
Tutti i soggetti che operano in ambito aeroportuale sono direttamente responsabili per i danni arrecati a persone o cose in conseguenza di fatti od omissioni connessi alla propria attività.
Per coprire tali rischi, provvederanno a stipulare una adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento della loro attività in aeroporto, dovuti anche a colpa grave.
Gli operatori privati dovranno, quindi, sottoscrivere una polizza assicurativa con una compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale unico sinistro (rapportato all’effettivo danno provocabile dalla loro attività) e fornire al gestore copia della polizza ai fini del “Verbale di accesso e di inizio attività”.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni rischi tipici da tenere in considerazione per la stesura della polizza:
• caduta di aeromobili o di parte di essi;
• caduta di cose trasportate da aeromobili;
• scoppio di apparecchi a vapore;
• danni provocati da avarie di impianti a combustione solida o liquida;
• danni provocati da avarie ad impianti elettrici;
• danni provocati da avarie ad impianti con sostanze radioattive;
• danni provocati da avarie ad impianti di riscaldamento/ condizionamento;
• danni derivanti da eventi naturali.
2.13) Sanzioni
Il Regolamento per produrre efficacemente i propri effetti, è necessario che sia supportato da forme dissuasive che inducano i soggetti aeroportuali alla sua osservanza.
Secondo il “principio di legalità”, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative che non siano previste da provvedimenti legislativi.
Sull’argomento si richiama, in particolare, l’art.1174 CN. “Inosservanza di norme di polizia” “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.”Tale articolo del Codice è applicabile nei casi di inosservanza al Regolamento adottato dalla Direzione Aeroportuale.
Ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo aver ricevuto copia dell’accertamento, il Direttore Aeroportuale, applica la relativa procedura e, ove ne ravvisi gli estremi, con apposita ordinanza-ingiunzione, commina la sanzione, avversa alla quale è ammesso il ricorso al giudice di pace. In caso contrario emetterà ordinanza di archiviazione.
Ove si riferiscano a violazioni del Regolamento compiute dagli operatori privati , al fine di disciplinare le attività che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto aeroportuale, il gestore proporrà con il Regolamento medesimo, le procedure di propria competenza attinenti l’attività sanzionatoria (art. 705 CN), anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvederà l’ENAC.
2.14) Privacy
Al fine dello svolgimento degli obblighi definiti nel Regolamento, il gestore s’impegna a trattare i dati personali e commerciali in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di riservatezza, adottando la procedura prevista per la trattazione dei dati sensibili.
2.15) Responsabilità dei soggetti privati
1. Ai soggetti privati operanti in aeroporto rimane attribuita la piena responsabilità delle loro azioni e delle conseguenze dalle stesse derivanti. Pur essendo soggetti al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale essi devono garantire l’esercizio dell’attività secondo le prescrizioni del Regolamento.
2. I soggetti privati segnaleranno al gestore ogni evento che possa avere impatto sull’operatività o comportare riduzioni del livello di servizio, anche in relazione alla circolazione dei mezzi ed alla presenza di ostacoli, così come previsto dal Codice della Navigazione.
2.16) Chiusura dell'aeroporto
In caso di chiusura totale o parziale dello scalo, a seguito di disposizioni motivate dell’ENAC, nessun soggetto potrà avanzare nei confronti del gestore o dell’ENAC, pretese di indennizzo o risarcimento alcuno per la mancata messa a disposizione degli impianti, infrastrutture, beni e servizi aeroportuali.
 
3) PARTE TERZA
3.1) Procedure per garantire che gli standard di qualità previsti dal gestore nella propria Carta dei Servizi siano rispettati
Il gestore assume con la propria Carta dei Servizi (CdS) impegni che richiedono il coinvolgimento di tutti i soggetti aeroportuali.
Per il rispetto di tali impegni predispone procedure applicabili a tali soggetti, e ne verifica la corretta applicazione.

4) PARTE QUARTA
4.1) Provvedimenti operativi
In questa parte del Regolamento saranno previste le procedure di verifica sul rispetto dei contenuti del Regolamento, al fine dell’adozione di provvedimenti operativi da parte del gestore volti a prevenire e rimuovere le cause di immediata compromissione della sicurezza e funzionalità aeroportuale.