Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA del PERSONALE e dei SERVIZI
IL CAPO DIPARTIMENTO
 

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo
LORO SEDI
e p.c.
Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell’On. Ministro
Ai Sig.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI

 

OGGETTO: aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37654.U ed alle successive indicazioni contenute nelle circolari del 24 febbraio 2020 n. prot. 38650.U e 38651.U, si forniscono i seguenti aggiornamenti in merito all’oggetto.

Informazioni su provvedimenti normativi

In data di ieri 25 febbraio 2020 è stato emesso il d.p.c.m. recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47.
Detto decreto reca all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio” in relazione a tutte le Regioni che sino ad ora hanno già visto l’emissione di ordinanze in merito alla emergenza epidemiologica da COVID-19 (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia).
L’articolo citato contiene disposizioni importanti anche per il Ministero della giustizia. In particolare si prevede:
alla lettera l), per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, la possibilità per il Capo dell’Ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, di ridurre l’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
alla lettera m), misure di rafforzamento sanitario per i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.
In data 25 febbraio 2020 è stata anche emanata la Direttiva n. 1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al citato articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020.
In tale provvedimento, nel darsi atto che restano ferme le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai Comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, si forniscono i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Molte le indicazioni di interesse anche per il Ministero della giustizia.
In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, continuino ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.
Si prevedono poi nei successivi punti 3 e 4 della citata Direttiva misure volte al contenimento del contagio, integrative rispetto a quelle già contenute nel decreto legge n.6 del 2020, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa.
In particolare, si prevede che vengano privilegiate modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa "favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro".
In relazione agli obblighi informativi a carico dei lavoratori (punto 4 della Direttiva), si ribadisce quanto già previsto nel decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, e cioè che i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
Nei successivi punti 5 e 6 della citata Direttiva, sempre al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori delle zone già interessate, si prevedono delle misure volte a limitare le attività formative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, nonché le missioni. Si rinvia sul punto integralmente alla citata Direttiva.
Appare viceversa opportuno soffermarsi su quanto previsto al punto 8) in materia di ulteriori misure di prevenzione e informazione.
Tali misure precauzionali si vanno ad aggiungere a quelle già previste nei provvedimenti normativi già indicati, nonché nei provvedimenti del Ministero della Salute, anche d’intesa con le Regioni richiamati nelle precedenti circolari di questo Capo Dipartimento.
Si riportano di seguito le raccomandazioni indicate nella citata Direttiva, alla cui stretta osservanza si richiamano le SS.LL. In particolare:
negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza;
rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;
apporre presso gli uffici aperti al pubblico informazioni di prevenzione rese note dalle Autorità competenti da pubblicarsi anche nei siti internet istituzionali;
diffondere con la massima celerità fra i propri dipendenti le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire sui siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
attenersi alle informazioni di prevenzione e al decalogo comportamentale elaborato dal Ministero della salute, contenuto nella circolare 22 febbraio 2020 dell’Ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili del Ministero della salute (che si allega in file anche al fine della predisposizione di apposita cartellonistica da apporre presso gli uffici per prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19);
sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
Alla luce di quanto precede ed in particolare della raccomandazione di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si invitano le SS.LL. a voler adottare tutte le conseguenti misure organizzative di regolazione dell’accesso al pubblico, con particolare attenzione, oltre ai locali ospitanti le cancellerie, segreterie e gli sportelli aperti al pubblico, alle aule di udienza e agli spazi antistanti alle stesse al fine di evitare affollamenti che non consentono l’osservanza di idonee misure di prevenzione per avvocati, parti, testimoni e utenza tutta.
Si ribadisce, infine, che ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata all’unità di crisi interdipartimentale – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per gli affari di giustizia - mediante comunicazione da inoltrare alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con le modalità già in atto per gli “eventi critici”, al fine di assicurare il necessario raccordo con l’unità di crisi istituita presso il Ministero della salute e la Protezione civile nazionale.
Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e Dirigenti degli uffici del distretto.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

Roma, 27 febbraio 2020
 

Vista l’urgenza, delegata dal Capo Dipartimento
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Annalisa Pa