Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 maggio 2021, n. 12631 - Malattia professionale per esposizione ad amianto. Regresso in caso di fusione di società


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 12/05/2021
 

Rilevato che

con sentenza n. 1852 del 2014, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato ENI s.p.a., al pagamento, quale soggetto successore del responsabile civile ( ai sensi dell'art. 2504 c.c.) ed in ragione della responsabilità attribuibile già a SAROM s.p.a. originaria datrice di lavoro, delle somme dovute all'INAIL a titolo di regresso per quanto corrisposto agli eredi di I.B. (deceduto a seguito della malattia professionale del mesotelioma pleurico causata da esposizione qualificata all'amianto); ad avviso della sentenza impugnata la fusione di società, anche mediante incorporazione, aveva realizzato una successione universale corrispondente a quella mortis causa, per cui il soggetto risultante dalla fusione era divenuto l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti per effetto della fusione; pertanto, essendo il rapporto di lavoro del I.B. durato dal 1951 al 1986, già con la fusione di SAROM s.p.a. in AGIP Petroli s.p.a. si era determinato un primo effetto di successione universale, poi reiteratosi con la fusione di AGIP Petroli s.p.a. in ENI s.p.a.; inoltre, la Corte ha confermato che non si era determinata alcuna decadenza triennale dall'azione di regresso ex art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965, giacché la vicenda penale si era chiusa con un provvedimento di archiviazione del 4 maggio 2006 ed il giudizio di primo grado era stato introdotto il 9 gennaio 2007; era poi rimasta provata la responsabilità della datrice di lavoro sia per gli aspetti materiali dell'omissione di adozione di misure idonee a salvaguardare la salute del lavoratore che per l'elemento soggettivo della colpa, come emerso dalle prove testimoniali raccolte; del tutto generica, infine, era rimasta la contestazione relativa al quantum dell'indennità corrisposta dall'INAIL;
contro questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ENI s.p.a. con quattro motivi;
l'INAIL ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie;
 

Considerato che

con il primo motivo di ricorso, ENI s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 11 delle preleggi ed all'art. 2504 bis c.c. nonché all'art. 2049 c.c. ,nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto ENI s.p.a. soggetto legittimato passivo sulla scorta dell'avvenuta incorporazione da parte sua di AGIP Petroli s.p.a. a sua volta soggetto incorporante di SAROM s.p.a. ( pregressa datrice di lavoro) senza considerare che la disciplina applicata ( art. 2504 bis c.c.) era intervenuta con d.lgs. n. 22 del 1991, successivamente alla fusione intervenuta tra SAROM s.p.a. e Agip Petroli s.p.a. e tale disciplina non ha efficacia retroattiva con la conseguenza che si era determinata solo una modificazione dell'assetto societario e non l'estinzione del soggetto incorporato; dunque, ENI s.p.a. non avrebbe potuto rispondere in ordine a domande di natura risarcitoria proposte da un lavoratore che mai aveva avuto alle proprie dipendenze, neppure lo stabilimento ove il I.B. aveva prestato attività lavorativa aveva mai fatto parte dell'azienda ceduta ad ENI s.p.a.;
con il secondo motivo, ENI s.p.a. lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni dinanzi citate per avere la Corte territoriale ritenuto di individuare il presupposto per l'azione di regresso nei confronti dell'ENI s.p.a. nell'art. 2504 bis cod. civ., senza considerare che il I.B. era stato assunto da SAROM s.p.a. in data 15 gennaio 1952 ed era rimasto dipendente di tale società sino alla data del licenziamento avvenuto il 29 febbraio 1986; SAROM s.p.a. era stata incorporata in AGIP PETROLI s.p.a. il primo dicembre 1986 ed il ramo aziendale di Ravenna (ove il I.B. aveva prestato la propria attività) era stato conferito alla IROM s.p.a. ; in ragione del disposto dell'art. 2560 c.c., inoltre, ENI s.p.a. non poteva rispondere per il debito rivendicato dall'INAIL in quanto non iscritto nei libri contabili;
con il terzo motivo, ENI s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 2947 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto, nell'erroneo presupposto che fosse mancato l'accertamento del reato, aveva ritenuto di decadenza e non di prescrizione il termine triennale previsto per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail; la prescrizione si sarebbe invece determinata, essendo decorsi quasi ventitrè anni tra il momento in cui si sarebbe determinato l'evento che comportò la malattia ( il rapporto di lavoro era cessato nel 1986) e la data della introduzione della domanda di regresso (10 ottobre 2007), e gli atti interruttivi erano stati indirizzati al soggetto non legittimato AGIP Petroli s.p.a.; inoltre, anche a voler considerare il termine di cui all'art. 112 cit. quale termine di decadenza, lo stesso era certamente decorso considerando che l'INAIL aveva partecipato attivamente al procedimento penale conclusosi con il decreto di archiviazione;
con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. c.c. in relazione agli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, al d.P.R. n. 303 del 1956 nonché alla legge n. 277/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 2049 e 2697 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro sulla base della erronea convinzione che fossero noti i sistemi di protezione efficaci dall'amianto prima degli anni settanta e lo stesso d.P.R. n. 303 del 1956, richiamato dalla sentenza impugnata, non si riferiva specificamente all'amianto ma genericamente alle polveri; era del tutto mancata la prova, dunque, della condotta dolosa o comunque colposa del datore di lavoro idonea a determinare il pregiudizio alla salute sofferto dal lavoratore e ciò era già emerso in sede penale laddove l'INAIL non aveva in alcun modo contrastato le conclusioni del pubblico ministero contenute nella richiesta di archiviazione;
i primi due motivi di ricorso sono infondati;

la sentenza impugnata ha ritenuto essere pacifico che SAROM s.p.a. (datrice di lavoro del I.B. dal 1951 alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 1986) fu incorporata da Agip Petroli s.p.a. e che quest'ultima fu poi incorporata da ENI s.p.a., dunque si è verificato in tali due occasioni l'effetto di successione universale che rende ENI s.p.a. attuale soggetto successore del responsabile dell'obbligazione dedotta in causa;
ad avviso della ricorrente, tuttavia, nessuna successione universale potrebbe configurarsi in ragione del fatto che il disposto dell'articolo 2504 bis c.c. è vigente solo dal 1992 e la prima fusione, tra SAROM s.p.a. ed Agip Petroli s.p.a., sarebbe avvenuta il primo dicembre 1986;
deve osservarsi che l'art. 2504, comma 4, c.c., in tema di fusione di società per azioni, nel testo originario così disponeva: « La società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte»;
l'art. 12 d. lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 ha sostituito l'art. 2504 c.c. e l'art. 13 d. lgs. n. 22, cit. ha introdotto l'art. 2504-bisc.c., il cui comma 1 riproduceva la norma di cui al comma 4 della disposizione modificata; dunque il punto non risultava modificato;
l'art. 23 d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha modificato l'art. 2504-bis, il cui comma 1, ora, così dispone: « La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».
pronunciando sul significato di tale norma e componendo un contrasto sorto tra le sezioni semplici, le sezioni unite hanno affermato che « L'art. 2505-bisc., nel testo vigente, stabilisce, [ ... ] al comma 1, che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli art. 2501 ss. c.c., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
dunque, secondo il fermo orientamento di questa Corte, la fusione di società, nel vigore del testo dell'art. 2504-bis c.c. anteriore alla modifica recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (Cass. nn. 11059 del 2011, 9432 e 16194 del 2005, 18176 del 2004);
peraltro, la doglianza della parte ricorrente, secondo cui non poteva comunque predicarsi la propria responsabilità in relazione al debito per cui è causa in quanto non inserito all'interno delle scritture contabili obbligatorie, solleva una questione che implica un accertamento di fatto e che non risulta in alcun modo trattata nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, di talchè la parte ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, a pena d'inammissibilità, non soltanto allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma altresì indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo a questa Corte di controllarne ex actis la veridicità, prima di esaminarla nel merito (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 8206 del 2016);
parimenti inammissibile è il motivo nella parte in cui censura la sentenza per violazione dell'art. 2049 c.c.: come risulta dalla motivazione, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam delle ricorrenti non già per aver addossato loro una qualche culpa in vigilando, ma in quanto ha ritenuto che esse fossero succedute alla società alle cui dipendenze lavorava il responsabile dell'infortunio mortale, onde la doglianza si appalesa del tutto estranea al decisum;
il terzo motivo è infondato;

questa Corte di cassazione, ha affermato che l'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista l'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice ( Cassazione n. 1061 del 2012; Cass. n. 12447 del 1999; Cass. n. 11722 del 2000); dunque, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che non era decorso il triennio tra la data del provvedimento di archiviazione ( 4 maggio 2006) e la data di deposito del ricorso da parte dell'INAIL ( 9 ottobre 2007);
il quarto motivo è inammissibile;
si deduce la violazione di plurime disposizioni di legge tutte riferite all'apprezzamento posto in essere dai giudici del merito in ordine alla formazione del convincimento dell'effettiva responsabilità della datrice di lavoro del I.B. nella determinazione della malattia professionale contratta dal medesimo e che lo condusse alla morte, condotta realizzatasi nell'avere omesso di apprestare idonee misure di protezione relativamente alla dispersione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro;
la Corte territoriale ha proceduto alla disamina del materiale istruttorio raccolto anche con riferimento alle prove testimoniali espletate e, dunque, ha esercitato pienamente e correttamente la propria funzione di accertamento che non può essere sindacata in sede di legittimità;
il ricorso, conclusivamente, va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove previsto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, li 8 ottobre 2020