Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 14 maggio 2021, n. 214
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell'ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021"

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri distruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come ''pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 4iMisure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020 recante “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui all’allegato e della dgr 447/2020";
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021", convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgimento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021. recante “Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COFID-19
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertilo, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO l’articolo 1, comma 1 del succitato decreto-legge il quale prevede che “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;
SENTITO il Ministro della salute in data 14 maggio 2021, il quale ha confermato la classificazione della Regione in zona arancione;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 202T\ con scadenza al 16 maggio 2021;
CONSIDERATA la necessità di prorogare la succitata ordinanza fino al 24 maggio 2021 al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e del decreto-legge 52/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;
RITENUTO, pertanto, di prorogare l’ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 fino al 24 maggio 2021, con esclusione del punto 1 del dispositivo in quanto inerente la revoca di una precedente ordinanza;
CONSIDERATO che i dati fomiti dalle autorità sanitarie evidenziano un sensibile miglioramento dell’epidemia sul territorio regionale nelle ultime settimane;
CONSIDERATO, inoltre, in ragione di tale miglioramento che vi siano le condizioni affinché le attività dei servizi di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle che prevedono il commercio con consumo degli alimenti e bevande venduti sul posto, possano svolgersi, con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi, esclusivamente all’aperto, dalle ore 5,00 alle ore 18,00, nonché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che le attività dei servizi di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle che prevedono il commercio con consumo degli alimenti e bevande venduti sul posto possano svolgersi, con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi, esclusivamente all’aperto, dalle ore 5,00 alle ore 18,00, nonché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ferma restando la possibilità della ristorazione con consegna a domicilio e di asporto fino alle ore 22,00, salvo che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, per i quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l’Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. L’ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV1D-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 202è prorogata fino al 24 maggio 2021, con esclusione del punto 1 del dispositivo.
2. Le attività dei servizi di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle che prevedono il commercio con consumo degli alimenti e bevande venduti sul posto si svolgono, con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi, esclusivamente all’aperto, dalle ore 5,00 alle ore 18,00, nonché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ferma restando la possibilità della ristorazione con consegna a domicilio e di asporto fino alle ore 22,00, salvo che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, per i quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
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La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 17 maggio 2021 fino al 24 maggio 2021.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.