Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 14 maggio 2021, n. 786
Emergenza sanitaria Covid-19 - Applicazione nell'ambito delle attività dei servizi di ristorazione al chiuso della disposizione di cui all'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3

 

Il giorno 14 Maggio 2021 ad ore 14:47 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021.
Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di disposizioni normative, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19.
Tali disposizioni, per le quali si rimanda alle varie fonti normative di riferimento (vedasi decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia autonoma di Trento ecc.), hanno introdotto misure restrittive necessarie al contenimento del contagio, ma hanno altresì inciso sia sui comportamenti delle persone sia sullo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.
In questo momento, le misure di contenimento adottate sul territorio provinciale, insieme alla prosecuzione della campagna vaccinale in corso, stanno contribuendo in misura determinante all’appiattimento della curva epidemica, portando ad una riduzione dell’incremento dei nuovi casi giornalieri e ad contestuale aumento del numero dei soggetti guariti, con il conseguente alleggerimento della risposta assistenziale a carico del servizio sanitario.
Tuttavia dette misure, sebbene abbiano permesso di superare le fasi emergenziali più acute, stanno producendo gravi conseguenze economiche e sociali non più sostenibili nel breve-medio periodo, andando a pregiudicare in negativo, in maniera quasi irreversibile, il tessuto produttivo/economico/sociale del territorio provinciale.
Pertanto, la Provincia autonoma di Trento, tramite la ricerca di un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio/economico/produttivo territoriale, si appresta ad allentare le misure di contenimento a favore di una progressiva e graduale ripresa delle attività economiche rispetto a quanto alla data odierna disposto dalla normativa nazionale (si veda in proposito il Dpcm 2 marzo 2021 e il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52);
In questa prospettiva, si richiama la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022”, il cui art. 34 testualmente dispone: “Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.”.
Considerato che l’attuale normativa statale emergenziale consente, nella zona c.d. “gialla”, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto (anche a cena e nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e dei protocolli anti-covid di settore vigenti), in questa fase si ritiene opportuno consentire sul territorio provinciale la riapertura dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, in quanto trattasi di un settore economico molto impattante sulle dinamiche complessive dell’economia provinciale (in considerazione anche dell’indotto che produce, soprattutto nella filiera agro-alimentare) e in grado di incidere in generale sulla ripartenza di tutti i comparti economici/sociali/produttivi.
Vi è da aggiungere che questa fase dell’anno si caratterizza per la celebrazione di cerimonie, quali comunioni e cresime, i cui riti religiosi sono attualmente consentiti nei luoghi di culto secondo i protocolli di settore e ai quali tradizionalmente segue un momento di convivialità tra le persone care.
Pertanto, anche dal punto di vista epidemiologico e secondo il principio di precauzione, appare opportuno in questa fase consentire a un predeterminato gruppo di persone (che si ritrova eventualmente dopo la celebrazione dei predetti riti o che si ritrova anche per ulteriori motivi) la possibilità di condividere un momento conviviale anche nei locali al chiuso dei luoghi di ristorazione, al fine di ridurre il rischio che tali persone si ritrovino in abitazioni private ove non vi è l’obbligo di rispettare alcun protocollo di sicurezza (pericolo molto concreto, soprattutto in caso di condizioni atmosferiche avverse che non permettono di rimanere all’aperto), ma senza che l’evento conviviale si trasformi in una festa, oggi ancora vietata dalla normativa nazionale di settore.
Tale decisione è comunque confortata dal miglioramento di alcuni indici significativi che attestano un decremento costante dell’epidemia sul territorio provinciale (sul punto si rinvia alla relazione “Aggiornamenti sulla diffusione dell’epidemia in corso e azioni di risposta all’emergenza”, inoltrata per le vie brevi dal Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali e acquisita al prot. n. 351830 di data 14 maggio 2021).
In ogni caso, si ritiene necessario prevedere modalità e prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario da adottare al fine della riapertura dei servizi di ristorazione al chiuso, che rispettano l'Allegato 10 al D.P.C.M. 3 marzo 2021, recante "Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020", nonché i principi e le linee generali sia dei Protocolli anti-covid condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali sia dei Protocolli anticovid di settore adottati a livello provinciale, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti.
A seguire, previa condivisione con il Dipartimento Salute e Politiche Sociali, si enucleano le modalità e le prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario da osservare al fine della riapertura dei servizi di ristorazione al chiuso:
• deve essere rispettato il protocollo di settore “Documento Guida” di cui All’allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, reso compatibile con le seguenti ulteriori prescrizioni;
• la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire (in questa fase) solo nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 5:00 alle ore 18:00;
• l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso è consentita, tramite prenotazione, ad un elenco di persone previamente individuate; il gestore è tenuto a mantenere l’elenco delle persone per un periodo di 14 giorni; è consigliato che tali persone appartengano allo stesso gruppo familiare e che preferibilmente provengano dalla stessa regione/provincia autonoma;
• la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d’aria (in quest’ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi);
• i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri tra tavolo e tavolo; ad ogni tavolo possono essere sedute al massimo quattro persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
• i clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
• la fruizione del servizio di ristorazione potrà avvenire in modo continuativo per un periodo massimo di 90 minuti; trascorso tale lasso di tempo, i clienti dovranno uscire dalla sala in modo ordinato, senza creare assembramenti, e potranno rientrarvi solo dopo che sia stata assicurata un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici dei tavoli e un’accurata aerazione degli ambienti, garantendo nel contempo la stessa composizione del gruppo di prima o sostituendo quest’ultimo con uno nuovo;
• rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un’attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione, comprese quelle fissate dalla presente deliberazione, e con il divieto di effettuare quelle ulteriori attività collaterali che qualificano l’evento conviviale come una festa (ossia, con divieto di esibizioni musicali, di balli, di intrattenimenti di gruppo e, in genere, di tutte quelle attività, che sono propense a favorire l’aggregazione delle persone presenti).
Le associazioni di categoria sono state convocate con pec di data 13 maggio 2021. All'incontro che si è tenuto in data odierna in videoconferenza, non hanno partecipato, pur convocate, le organizzazioni sindacali come comunicato con loro nota del 14 maggio 2021 n. prot. 352433.
Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- sentite le Strutture di competenza;
- visto l’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;
- visto il Dpcm 2 marzo 2021 in tema di Covid-19;
- visto il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
- visti i provvedimenti emergenziali adottati a livello provinciale, comprese le ordinanze del Presidente della Provincia in tema di Covid-19;
- vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali recante il seguente oggetto “Aggiornamenti sulla diffusione dell’epidemia in corso e azioni di risposta all’emergenza” di cui al prot. n. 351830 di data 14 maggio 2021;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
 

DELIBERA

1. di consentire sul territorio provinciale, in caso di classificazione della Provincia autonoma di Trento in “zona gialla”, la riapertura anche al chiuso delle attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie), comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, secondo le modalità e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• deve essere rispettato il protocollo di settore “Documento Guida” di cui All’allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, reso compatibile con le seguenti ulteriori prescrizioni;
• la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire (in questa fase) solo nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 5:00 alle ore 18:00;
• l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso è consentita, tramite prenotazione, ad un elenco di persone previamente individuate; il gestore è tenuto a mantenere l’elenco delle persone per un periodo di 14 giorni; è consigliato che tali persone appartengano allo stesso gruppo familiare e che preferibilmente provengano dalla stessa regione/provincia autonoma;
• la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d’aria (in quest’ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi);
• i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri tra tavolo e tavolo; ad ogni tavolo possono essere sedute al massimo quattro persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
• i clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
• la fruizione del servizio di ristorazione potrà avvenire in modo continuativo per un periodo massimo di 90 minuti; trascorso tale lasso di tempo, i clienti dovranno uscire dalla sala in modo ordinato, senza creare assembramenti, e potranno rientrarvi solo dopo che sia stata assicurata un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici dei tavoli e un’accurata aerazione degli ambienti, garantendo nel contempo la stessa composizione del gruppo di prima o sostituendo quest’ultimo con uno nuovo;
• rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un’attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione, comprese quelle fissate dalla presente deliberazione, e con il divieto di effettuare quelle ulteriori attività collaterali che qualificano l’evento conviviale come una festa (ossia, con divieto di esibizioni musicali, di balli, di intrattenimenti di gruppo e, in genere, di tutte quelle attività, che sono propense a favorire l’aggregazione delle persone presenti).
2. di dare atto che il contenuto delle modalità e delle prescrizioni di cui al punto precedente potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche di prevenzione del contagio;
3. di dare atto che, nel caso in cui il costante monitoraggio degli indici di diffusione del contagio da Covid-19 dovesse rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l’esercizio delle attività al chiuso riaperte con la presente deliberazione;
4. di disporre la comunicazione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
6. di dare atto che contro la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.