Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 19 maggio 2021, n. 13604 - Lavoro di preparazione di loculi interrati a luglio e colpo di calore mortale


 

 

Presidente: SESTINI DANILO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 19/05/2021
 

Fatto


Nel 2011 V., A.E. e N.S. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma A.S., la S. e V. S.r.l. e  l'AMA - Azienda Municipale - S.p.a. (di seguito indicata, per brevità, AMA) per sentire affermare la responsabilità dei convenuti nel decesso del congiunto N.S., avvenuto tra il 28 e il 31 luglio 2006 e per vederli condannare al risarcimento dei danni; chiesero, altresì, l'adozione di un sequestro conservativo per due milioni di euro.
Rappresentarono gli attori che: il loro congiunto lavorava alle dipendenze della S. e V. S.r.l. come operaio; il 28 luglio 2006 era stato impegnato nell'armatura, in cemento armato, di una buca di 5 metri per 10 ore ed al termine del lavoro era uscito pallido e barcollante comportandosi in modo strano; lo N.S. era stato poi ritrovato il 31 luglio 2006, deceduto sotto un albero all'interno del cimitero Laurentino; in relazione a tali fatti si era svolta un'istruttoria della Procura della Repubblica di Roma (contro ignoti), conclusasi con l'archiviazione; l'istruttoria dell'Inail si era conclusa con il rigetto non essendo stata ritenuta la causa del decesso ascrivibile al lavoro. Avverso tale diniego gli attori avevano fatto ricorso (senza evocare in giudizio il datore di lavoro) al Tribunale di Roma, sez. lavoro, che, con sentenza 2636/2010, aveva condannato l'INAIL a corrispondere agli attori i benefici di cui all'art. 85 del d.P.R. 1124/1965, ritenendo il decesso dello N.S. dipendente da causa di servizio sul presupposto che il decesso era ascrivibile, con tutta probabilità, ad un colpo di calore degenerato in insufficienza cardiaca con arresto cardio-circolatorio. Il Tribunale, con tale sentenza, aveva ritenuto che: nella buca vi dovessero essere almeno 40°; lo N.S. aveva lavorato quasi nove ore e mezzo con una sola pausa di 30 minuti in luoghi non ombreggiati; non era stata documentata la turnazione, né era risultato variato l'orario di lavoro in modo da evitare le ore più calde; non erano risultate misure per evitare l'esposizione ai raggi solari; lo N.S. era stato a contatto con esalazioni cadaveriche e polveri di cemento; il medesimo non era portatore di patologie pregresse o acute e l'intossicazione alcolica non appariva la causa esclusiva del decesso.
Gli attori contestarono la relazione tossicologica in relazione al tasso alcolemico e sostennero che A.S. e la S. e V. S.r.l. fossero responsabili per non aver provveduto a predisporre le misure necessarie a prevenire l'incidente e che l'AMA fosse responsabile per culpa in eligendo.
Si costituirono A.S. e la S. e V. S.r.l. che contestarono la domanda e quanto dedotto dagli attori; evidenziarono la loro estraneità al giudizio dinanzi al Giudice del lavoro; rappresentarono che il procedimento penale n. 35765/06 si era concluso con l'archiviazione, con decreto del 22 aprile 2009 (n. GIP 4095/07) per infondatezza della notizia di reato, essendo stato il decesso ricondotto all'intossicazione alcolica e alla temperatura dell'ambiente; contestarono, in particolare, che i lavori fossero stati svolti con le modalità dedotte dagli attori; rimarcarono la sussistenza del divieto assoluto di bere sostanze alcoliche durante l'orario di lavoro, sicché la responsabilità dell'evento era da attribuire al comportamento dello N.S.; sostennero, peraltro, che gli accertamenti svolti (dalla Procura della Repubblica, dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, e dall'INAIL) non avevano evidenziato nessuna responsabilità della società convenuta né del suo legale rappresentante, A.S.; conclusero per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del S., per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni alla reputazione e all'immagine del S. e della sua azienda, con vittoria di spese.
Si costituì anche AMA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, la fondatezza della domanda attorea.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20950/2012, pubblicata in data 6 novembre 2011, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò la domanda attorea ritenendo che le modalità di preparazione di loculi interrati, nel cimitero di Prima Porta, non avessero contribuito alla morte dell'operaio e che il decesso non fosse riconducibile all'attività lavorativa in atto ma alla patologia cardiaca (miocardiosclerosi) da cui era affetto il lavoratore e alla funzione depressiva esercitata dall'alcool assunto in quantità elevata, considerato il tasso alcolemico presente nel sangue ed un valore importante di etanolo ancora nello stomaco.
Quanto alla posizione di AMA, il Tribunale escluse la legittimazione passiva di tale società, evidenziando che la stessa aveva «competenza solo nel rilascio delle concessioni e nella verifica della conformità dei progetti proposti per la realizzazione delle tombe, ma non ... [aveva] alcun controllo sulle società incaricate della realizzazione delle tombe da parte dei privati concessionari»
Tale decisione venne appellata dai familiari dello N.S., che proposero una diversa lettura dell'esame autoptico, collocando il decesso immediatamente dopo il termine dell'attività lavorativa ed individuandone le cause nell'intossicazione da alcool che, unitamente alla temperatura particolarmente elevata dell'ambiente di lavoro, avrebbe favorito l'insorgere dell'insufficienza cardio-circolatoria. Ad avviso degli appellanti lo stato di delirio dello N.S. sarebbe stato causato proprio dal colpo di calore, come evidenziato dai due C.T.U., S. e R., nominati nei due diversi giudizi occasionati dall'evento in parola, mentre il Tribunale avrebbe del tutto ignorato gli accertamenti svolti nelle altre sedi giudiziarie né aveva disposto una nuova consulenza d'ufficio. Inoltre, gli appellanti contestarono la ricostruzione dell'attività lavorativa svolta nel giorno del decesso operata dal primo Giudice, perché fatta sulla base delle deposizioni testimoniali dei colleghi dello N.S. in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dai medesimi nell'immediatezza ai Carabinieri e, dopo qualche mese, all'ispettore dell'INAIL.
Secondo gli appellanti, le condizioni di lavoro erano particolarmente pesanti, soprattutto in considerazione dell'alta temperatura, di cui avrebbero riferito i testimoni, indicandola in 40° all'interno della buca, con la continua necessità di refrigerio, che veniva ricercato anche bevendo alcolici; il Tribunale avrebbe del tutto trascurato tale circostanza nonché le carenze organizzative e la violazione da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione, descritte dai già indicati ausiliari del giudice.
In sintesi, gli appellanti sostennero che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare tutte le precauzioni necessarie per non esporre gli operai a patologie da calore, in presenza di condizioni climatiche di caldo elevato, aggravato da un lavoro manuale pesante, in una buca profonda, stretta, non aerata, in cui lo N.S. sarebbe rimasto per lungo tempo, con due brevi pause, senza alternanza con i colleghi; del resto, tutte le consulenze, allegate agli atti, avrebbero concluso nel senso della responsabilità del datore di lavoro, individuando la causa di morte nel colpo di calore.
Si costituirono in secondo grado tutti gli appellati; in particolare A.S. e la S. e V. S.r.l. proposero pure appello incidentale volto all'accoglimento della domanda risarcitoria per i danni alla reputazione e all'immagine.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1156/2019, pubblicata il 18 febbraio 2019, accolse in parte il gravame, ritenendo che l'assunzione di alcool non costituiva causa unica o preponderante del decesso ma rilevava ai fini della configurabilità del concorso colposo del lavoratore, nella misura dei 1/3, unitamente al datore di lavoro, il quale non aveva disposto adeguati controlli per garantire l'osservanza del divieto, imposto dal caldo e dall'impegno fisico richiesto, e che le condizioni di lavoro non erano assolutamente conformi alla normativa vigente, in mancanza di qualsiasi cautela per evitare situazioni a rischio (riduzione di dispendio energetico, con un carico distribuito diversamente; alternanza di personale, per le attività più pesanti, da svolgere in ore meno calde e per una minore durata; pause adeguate in luoghi freschi). La Corte territoriale reputò, altresì, di accogliere la domanda di condanna in solido del S. e della S. e V. S.r.l., in quanto A.S., anche in qualità di responsabile legale della menzionata società, aveva provveduto personalmente all'organizzazione dell'attività lavorativa, verificando l'adozione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente; ritenne assorbito l'appello incidentale proposto e osservò che l'AMA era stata citata in giudizio solo ai fini del litisconsorzio processuale, in mancanza di domande nei suoi confronti, come precisato nell'atto di appello; condannò, quindi, A.S. e la S. e V. S.r.l., in solido, al pagamento di euro 180.715,40, in favore della moglie della vittima, e di euro 141.460,17 in favore di ciascun figlio del deceduto, nonché al pagamento di 2/3 delle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore di V., A.E. e N.S.; compensò le spese tra questi ultimi e l'AMA.
Avverso la sentenza della Corte di merito A.S. e la S. e V. S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi e illustrato da memoria.
Hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, V., A.E. e N.S., che hanno pure depositato memoria, e, dall'altra, AMA S.p.a..
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

 

Diritto


1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per aver affermato la Corte di merito, in maniera contraddittoria, rispetto alle risultanze di causa, la responsabilità della S. e V. s.r.l. e di A.S. per le condizioni lavorative non conformi alla normativa vigente, mentre invece sarebbero stati rispettati i dettami della norma stessa (v. anche sintesi del motivo a p. 3 del ricorso).
1.1. Il motivo va disatteso in quanto, sostanzialmente, tende a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
Inoltre, non sussistono né la contraddittorietà né l'illogicità manifesta della motivazione lamentate dai ricorrenti.
Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Cass. 3/04/2017, n. 8603; Cass. 4/03/2002, n. 31021).
2. Con il secondo motivo, sempre in relazione alla responsabilità della S. e V. S.r.l. e di A.S., si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale valutato (e, quindi, per aver la medesima Corte deciso contraddittoriamente rispetto alle risultanze di causa), fatti decisivi quali: esistenza di fornitura d'acqua; esistenza di ampio telo di copertura per l'ombreggio; effettuazione di pause frequenti; tempo di lavoro prestato in concreto molto minore del ritenuto; turnazione degli operai a turno di due; buono stato di salute dello N.S. durante il lavoro che non segnalava malesseri di sorta; divieto di bere sostanze alcoliche; evento lesivo e assunzione di alcool dopo il lavoro. Ciò avrebbe, ad avviso dei ricorrenti, avuto un'influenza decisiva sulla ricostruzione del fatto (v. anche sintesi del motivo a p. 3 del ricorso).
2.1. Il motivo va disatteso sul rilievo che, in sostanza, tende a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
Inoltre, non sussistono né la contraddittorietà né l'illogicità manifesta della motivazione lamentate dai ricorrenti.
A quanto precede va aggiunto che i fatti che si assumono non considerati non risultano di per sé decisivi e, comunque, gli stessi in parte sono stati tenuti presenti dalla Corte di merito, come si evince da p. 5 della sentenza impugnata (ad es. presenza di una tenda a riparo dei raggi del sole e assunzione di alcool da parte dello N.S.).
Peraltro, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata - come avvenuto nel caso all'esame - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass., ord., 29/12/2020, n. 29730).
3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. «per contraddittorietà, avendo il giudice di appello accertato che responsabile del cantiere (intendendo dei fatti avvenuti) era il Sig. A.S., giacché legale rappresentante della società ricorrente, su l'assunto che il medesimo avesse posto in essere direttamente le attività contestate, in realtà vi era un altro soggetto che aveva tali responsabilità, il capocantiere il Sig. Giampaolo R., responsabile dell'organizzazione del cantiere stesso». Pertanto, ad avviso dei ricorrenti al S. non potrebbe essere attribuita nessuna responsabilità.
3.1. Il motivo va disatteso, tendendo lo stesso inammissibilmente ad una rivalutazione del merito e non sussistendo la denunciata contraddittorietà manifesta della motivazione.
Va pure rilevato che non viene censurata specificamente l'affermazione della Corte di merito secondo cui è «rimasto incontestato che A.S., anche in qualità di responsabile legale della società, ha provveduto personalmente all'organizzazione dell'attività lavorativa, verificando l'adozione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente» e che neppure viene specificato quando e in quali esatti termini gli attuali ricorrenti abbiano dedotto nel giudizio di merito la circostanza che, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, applicabile ratione temporis, fosse stato designato, dal datore di lavoro, Giampaolo R., ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) del già indicato decreto legislativo, secondo le - modalità di cui all'art. 8 del medesimo testo normativo. Si osserva che, in mancanza di siffatta designazione e della concreta delega di funzioni al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità civile delle norme di prevenzione dagli infortuni ricade sul datore di lavoro (v. ex plurimis, Cass. pen. 26/04/2017, n. 24958; Cass. pen. 6/12/2007, n. 6277; arg. ex Cass., sez. lav., 5/06/2008, n. 14918 e Cass., sez. lav., 9/09/2003, n. 13189).
Si osserva, inoltre, che, dal tenore del motivo all'esame, non si evince se siano state rispettate le condizioni stabilite dall'art. 8 citato per la designazione del responsabile della prevenzione e per la relativa delega di funzioni, facendosi in tale mezzo riferimento solo a brani di generiche dichiarazioni testimoniali in tal senso, che indicano variamente il R. come "supervisore responsabile del cantiere", "capo cantiere", "capo squadra", senza ulteriori precisazioni.
4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato i seguenti e ulteriori fatti decisivi: dimensione della buca - a cielo aperto - e relativa aerazione; luogo ampio e fresco a seguito ombreggio, conseguente ad apposizione di ampio telo di copertura; esame tossicologico, a riscontro di cause e date del decesso.
4.1. Il motivo è da disattendere.
Ed invero, non sussiste la denunciata contraddittorietà manifesta della motivazione.
Inoltre, i fatti che si assumono non considerati non risultano di per sé decisivi e sono stati in ogni caso in gran parte tenuti presenti dalla Corte di merito (con particolare riferimento alle dimensioni della buca, alla presenza di una tenda, all'assunzione di alcool da parte della vittima, in base alle risultanze istruttorie) e comunque le censure sollevate si risolvono in una critica della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, il che non è ammissibile in sede di legittimità.
5. Con il quinto motivo si censura la sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., e conseguentemente dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità del procedimento a seguito di mancata integrazione del contraddittorio del responsabile: del cantiere, teoricamente coobbligato, Giampaolo R..
5.1. Il motivo è infondato.
Si richiama quanto già osservato in relazione al terzo motivo con riferimento alla responsabilità del cantiere e si evidenzia che, al più, il R. avrebbe potuto essere considerato quale coobbligato solidale, sicché non può ritenersi violata alcuna norma sul contraddittorio, vertendosi in tema di obbligazioni risarcitorie con l'evocazione solo di alcuni dei soggetti obbligati o coobbligati. A quanto precede va aggiunto che, qualora gli attuali ricorrenti avessero ritenuto il R. unico soggetto responsabile o corresponsabile, ben avrebbero potuto chiedere di essere autorizzati alla sua chiamata in causa.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra i ricorrenti e V., A.E. e N.S., mentre vanno compensate per intero tra i ricorrenti e AMA S.p.a., atteso che i motivi di ricorso non investono direttamente la posizione della società controricorrente.
8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di V., A.E. e N.S., in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa per intero tra i ricorrenti e AMA S,.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1—bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza