Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 21 maggio 2021, n. 228
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a piscine, musei e altri luoghi di cultura, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali, attività di ristorazione e altre attività.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4:
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”',
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”',
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”',
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTI f Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020 recante “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui all'allegato e della dgr 447/2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgimento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante “Unite de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO, in particolare, l’articolo 16 del testé citato decreto-legge che prevede: “1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52";
SENTITO il Ministro della salute in data 21 maggio 2021, il quale ha comunicato la classificazione della Regione zona gialla a far data da lunedì 24 maggio 2021;
CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di misure che consolidino la progressiva riduzione dei contagi e il conseguente alleggerimento della pressione sui servizi sanitari, si ritiene opportuno adottare alcune ulteriori misure di contenimento e precisazioni al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e dei decreti-legge 52/2021 e 65/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 214 in data 14 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021”, efficace sino al 24 maggio 2021;
CONSIDERATA la necessità di consentire nell'ambito della fruizione di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e centri termali, oltre che l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità;
RITENUTO, pertanto, ferme restando le misure previste dall’articolo 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, dall’articolo 6, comma 1. del d.l. 52/2021 e dall’art. 4 del d.l. 65/2021, di consentire la fruizione di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità;
CONSIDERATO il numero dei potenziali visitatori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, dell’ampiezza degli spazi che caratterizza la maggior parte dei siti rispetto al flusso di utenti nell’intera settimana con conseguente insussistenza del rischio di assembramenti, da contenere in ogni caso organizzando gli accessi nel limite dei posti prenotabili;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, si svolga nel rispetto dei protocolli vigenti e del limite dei posti prenotabili;
CONSIDERATA la necessità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, del d.l. n. 52/2021, in ragione delle peculiarità del sistema scolastico valdostano, di stabilire alcune misure relativamente alle attività didattiche, anche extra-scolastiche, e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale;
RITENUTO pertanto di stabilire, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, del d.l. n. 52/2021, alcune misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, secondo quanto specificato nel dispositivo della presente ordinanza;
CONSIDERATO che gli alberghi e le strutture ricettive prive di ristorante si trovano nella necessità di fornire ai clienti ivi alloggiati un servizio completo che permetta a questi ultimi di fruire dei pasti in condizioni adeguate;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sino al 27 maggio 2021, possano fruire, entro i limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del d.l. 65/2021, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;
CONSIDERATO, inoltre, che il carattere integralmente montuoso del territorio della Regione e le relative condizioni climatiche limitano fortemente lo svolgimento delle attività di ristorazione con consumo al tavolo all’aperto, sia a pranzo che a cena;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, a decorrere dal 28 maggio 2021 fino al 31 maggio 2021, le attività di ristorazione, effettuate da qualsiasi esercizio, si svolgano anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del d.l. 65/2021, nonché delle linee guida e dei protocolli vigenti;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 462 in data 26 aprile 2021 “Approvazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 con riferimento alle strutture di primo intervento per persone prive di abitazione, alla struttura di prima accoglienza per donne vittime di violenza, denominata "arcolaio", e in relazione allo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni legate alle "Batailles de Reines 2021";
VISTO, in particolare, l’allegato c) della succitata deliberazione, recante ‘‘Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni legate alle “Batailles de Reines 2021” - Fasi eliminatorie”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento degli “indici di combattività” che concorrono alla definizione dell’indice genetico complessivo delle razze bovine, indispensabile per i percorsi previsti dal “Programma genetico” approvato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il 23/06/2020, attraverso la rassegna delle “Batailles de Reinesf;
RITENUTO di stabilire che la rassegna “Batailles de Reines", si svolga nel rispetto del protocollo approvato con Deliberazione della Giunta n. 462 in data 26 aprile 2021;
RICHIAMATE le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021;
RITENUTO, quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e dei decreti-legge 52/2021 e 65/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:
- ulteriori misure relativamente alle attività di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e centri termali;
- ulteriori misure relativamente all’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionali di formazione professionale;
- ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;
- ulteriori misure relativamente alle attività di ristorazione;
- ulteriori misure relativamente a parchi zoologici e faunistici, giardini botanici e parchi avventura;
- ulteriori misure relativamente allo svolgimento della rassegna “Batailles de Reines”;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. L’ordinanza n. 214 in data 14 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021”, è revocata.
2. Le attività di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.
3. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, si svolge nel rispetto dei protocolli vigenti e dei limiti di posti prenotabili.
4. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle attività didattiche anche extra-scolastiche:
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 70 per cento e fino a un massimo del 100 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale; resta inoltre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, anche nell'ambito delle attività didattiche degli organismi di formazione che gestiscono percorsi formativi cofinanziati con fondi pubblici;
- i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello nell’ambito dei corsi di istruzione per adulti, di cui al d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, si svolgono, su richiesta motivata degli interessati al dirigente scolastico, in modalità a distanza;
- le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, per quanto compatibili, ferme restando, in ogni caso le misure di sicurezza ivi previste;
- l'attività formativa in presenza all'interno della Casa circondariale di Brissogne si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2020.
5. È consentito lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e di certificazione delle competenze, compresi gli esami di qualifica e di abilitazione, previsti in esito a percorsi di formazione finanziati e/o riconosciuti dall’Amministrazione regionale.
6. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
7. Fino al 27 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 52/2021 e dall’art. 2 del d.l. 65/2021, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale, nonché di enti e pubbliche amministrazioni, esclusivamente per i propri dipendenti che svolgano attività lavorativa in cantieri.
8. Fino al 27 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 52/2021 e dall’art. 2 del d.l. 65/2021, su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro i limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del d.l. 65/2021, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.
9. Dal 28 maggio 2021 al 31 maggio 2021 le attività di ristorazione, effettuate da qualsiasi esercizio, si svolgono anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del d.l. 65/2021, nonché delle linee guida e dei protocolli vigenti.
10. L’ingresso e la circolazione all’interno di parchi zoologici e faunistici, giardini botanici e parchi avventura sono consentiti nel rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021.
11. La rassegna “Batailles de Reines" si svolge nel rispetto del protocollo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 462 in data 26 aprile 2021.
12. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
13. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 33/2020 cosi come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

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La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 24 maggio 2021 fino al 6 giugno 2021, fatto salvo quanto disposto dai punti 7, 8 e 9.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, alla Sovraintendente agli Studi e alla Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni Centoventi.