CONFINDUSTRIA
Emergenza COVID-19: le nuove misure del c.d. DL anticipo aperture

Nota di Aggiornamento

19 maggio 2021
 

Sommario
1. Premessa
2. Modifiche alla durata del c.d. coprifuoco notturno
3. Anticipo aperture in zona gialla
4. Linee guida e protocolli
5. Modifiche in tema di scenari di rischio delle regioni
6. Novità sui certificati verdi COVID-19 per avvenuta vaccinazione

1. Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DL n. 65/2021 (c.d. DL anticipo aperture), in vigore da ieri 18 maggio, che modifica la durata del c.d. coprifuoco notturno, anticipa l’apertura di alcune attività economiche e sociali in zona gialla, rivede i parametri per l’individuazione degli scenari di rischio delle regioni e detta nuove misure in tema di certificazioni verdi-COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Si segnala che, per quanto non regolato dal DL, fino al 31 luglio 2021, continueranno ad applicarsi il DPCM 2 marzo 2021 e il DL n. 52/2021.
Di seguito, una sintesi dei contenuti del DL.


2. Modifiche alla durata del c.d. coprifuoco notturno
L’art. 1 del DL prevede che:
• dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, il coprifuoco inizi alle ore 23:00 e termini alle ore 5:00 del giorno successivo. Durante la durata del coprifuoco, rimangono comunque salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute (co. 1);
• dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, il coprifuoco avrà inizio alle ore 24:00 e terminerà alle ore 5:00 del giorno successivo. Durante la durata del coprifuoco, rimarranno comunque salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute (co. 2);
• per eventi di particolare rilevanza, la durata del coprifuoco possa essere modificata con ordinanza del Ministro della salute (co. 3);
• dal 21 giugno 2021, in zona gialla, non vigerà più il coprifuoco notturno (co. 4);
• nelle zone bianche, non vige il coprifuoco notturno (co. 5).


3. Anticipo aperture in zona gialla
Il DL modifica le disposizioni relative allo svolgimento di alcune attività economiche e sociali in zona gialla, anticipandone, peraltro, l’apertura rispetto a quanto disposto dai precedenti provvedimenti di contenimento (DPCM 2 marzo 2021 e DL n. 52/2021).
In particolare, il DL interviene su:
• attività dei servizi di ristorazione, prevedendo che, dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari del c.d. coprifuoco notturno (v. supra), nonché dei protocolli e delle linee guida di settore (art. 2);
• attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali, prevedendo che, dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore (art. 3);
• palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, prevedendo che: i) dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida di settore, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo (art. 4, co. 1); ii) dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida di settore. Rimane salvo, quanto previsto dall’art. 6 del DL n. 52/2021 in merito alle attività di piscine all'aperto, consentite a partire dal 15 maggio scorso (art. 4, co. 2); iii) dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida di settore (art. 4, co. 3);
• eventi sportivi aperti al pubblico, prevedendo che, in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale ex art. 5 del DL n. 52/2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida di settore, se non è possibile rispettare le condizioni sopra indicate, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico (art. 5);
• impianti nei comprensori sciistici, prevedendo che, dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida di settore (art. 6);
• attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, prevedendo che, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore (art. 7);
• parchi tematici e di divertimento, prevedendo che, dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore (art. 8);
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie, prevedendo che: i) dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore (art. 9, co. 1); ii) dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2);
• corsi di formazione, prevedendo che, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore (art. 10);
• musei e altri istituti e luoghi della cultura, prevedendo che, in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a 1 milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Tali condizioni si applicano anche alle mostre (art. 11).


4. Linee guida e protocolli
L’art. 12 del DL prevede che i protocolli e le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali di cui all’art. 1, co. 14 del DL n. 33/2020 siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
È ragionevole ritenere che, per effetto di tale previsione, ai fini dell’operatività del Protocollo di sicurezza anti-contagio aggiornato il 6 aprile scorso, non ancora “recepito” in uno specifico atto regolamentare (il precedente DL n. 52/2021 non contemplava il Protocollo tra i relativi allegati), sia necessaria l’adozione della prescritta ordinanza ministeriale.


5. Modifiche in tema di scenari di rischio delle regioni
L’art. 13 del DL modifica le disposizioni per l’individuazione degli scenari di rischio delle regioni. In particolare, si prevede che lo scenario sia parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19.
A tal fine, saranno collocate in:
• Zona bianca, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive;
• Zona gialla, le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei casi sia pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifichi una delle 2 seguenti condizioni: i) tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 uguale o inferiore al 30%; ii) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 uguale o inferiore al 20%;
• Zona arancione, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
• Zona rossa, le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifichino entrambe le seguenti condizioni: i) tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 superiore al 40%; ii) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 superiore al 30%.
Si prevede che, fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici sia effettuato in base al previgente e al nuovo sistema accertamento e che, in caso di discordanza, le regioni siano collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.


6. Novità sui certificati verdi COVID-19 per avvenuta vaccinazione

L’art. 14 del DL detta nuove misure in tema di certificazioni verdi-COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
In particolare, la norma:
• estende la validità della citata certificazione da 6 a 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale (co. 1);
• consente il rilascio della citata certificazione anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In tal caso, la certificazione avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (co. 2).


fonte: confindustria.pu.it