Attrezzature di lavoro non adeguate: generatore a pompa non sottoposto a verifica di prima installazione;
Prescrizione dell'Organo Ispettivo all'Amministratore Unico della società subentrato dopo l'installazione: sussistenza dell'obbligo di garanzia;


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
1. Dott. SQUASSONI Claudio - Consigliere
2. Dott. MANCINI Franco "
3. Dott. FRANCO Amedeo "
4. Dott. PETTI Ciro "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2) F. S. N. IL ..omissis..

avverso SENTENZA del 17/02/2003
TRIB. SEZ. DIST. di ACIREALE

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere MANCINI
Franco

udite le conclusioni del PG dr Iacoviello Francesco che ha concluso
con il rigetto del ricorso

udito l'avvocato Pavone Mario Biagio di Catania

 

Fatto

Con sentenza del 17 febbraio 2003 il tribunale monocratico di Catania, sezione distaccata di Acireale, condannava F. S. per il reato previsto e punito dall'art. 89 in relazione all'art. 35 D.L.vo 626/94 in quanto, nella sua veste di amministratore unico della S. A. M. P. SrL, aveva detenuto e messo a disposizione dei lavoratori, nello stabilimento della società, attrezzature non adeguate e segnatamente un generatore a pompa non sottoposto a verifica di prima installazione.

Considerava il giudice che la ASL, a mezzo del suo servizio a ciò, preposto, aveva accertato che nello stabilimento in questione era in funzione un macchinario non adeguato in quanto non sottoposto alla verifica di prima installazione ed aveva conseguentemente impartito le prescrizioni - rimaste inevase - volte a consentire la definizione dell'infrazione in via amministrativa.

Il difensore dell'imputato aveva sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie della richiamata normativa riguardo agli obblighi del datore di lavoro per la prima installazione in quanto essa era entrata in vigore dopo l'installazione del macchinario in questione ed inoltre il F. era subentrato al precedente amministratore dopo che il macchinario stesso era stato installato.

Lo stesso difensore aveva rilevato che il proprio assistito, dato che al momento della installazione del macchinario altri era l'amministratore della società, non aveva potuto disporre della documentazione necessaria per aderire alla prescrizione della ASL di denunciare l'avvenuta installazione all'ISPER di Catania. Lo stesso imputato dunque ben poteva essere ammesso all'oblazione dal momento che non era nelle condizioni di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il tribunale replicava che al contrario egli era nelle condizioni di eliminare le conseguenze del reato in quanto ben avrebbe potuto adempiere all'obbligo di produrre la documentazione relativa alle operazioni di prima installazione o comunque ben avrebbe potuto richiedere ora per allora la verifica del macchinario. Se del caso avrebbe potuto eliminare il macchinario in questione, come anche gli era stato suggerito nelle prescrizioni dettate dalla ASL.

Circa la asserita inapplicabilità al caso in esame della richiamata normativa il giudice rilevava che fra la norma di cui all'art.35 co. 4 e quella di cui all'art. 35 co. quater del decreto legislativo 626 non esiste soluzione di continuo e che le due norme, disciplinando la medesima materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliscono regole minime di prevenzione.

A mezzo del proprio difensore propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la motivazione della sentenza sembra volta a giustificare il rigetto della istanza per l'ammissione all'oblazione piuttosto che a dare contezza delle ragioni della decisione di condanna.

Essa non contiene riferimenti puntuali alla contestazione dove si fa cenno ad apparecchiature che non sarebbero adeguate anche se poi nella specie nessun appunto di questo genere viene mosso al macchinario incriminato ma ci si limita a contestare la sola mancata verifica della prima installazione.

Su quest'ultimo punto il ricorrente rileva che la normativa richiamata è entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione, avvenuta il 19 ottobre 1999, del D.L.vo 4 agosto 1999 n. 359, mentre l'acquisto dello stabilimento da parte della società amministrata dal ricorrente stesso è avvenuto il 5 agosto dello stesso anno.

L'installazione di che trattasi era pertanto avvenuta ad opera del precedente proprietario, peraltro parimenti prima dell'entrata in vigore di tale normativa.

Era pertanto sorprendente il giudizio di disvalore formulato dal giudice non sulla base di una puntuale violazione del contestato precetto bensì con riguardo allo spirito della legge.

Infine, si sostiene nel ricorso, all'imputato neppure può rimproverarsi di non avere installato le attrezzature in conformità alle istruzioni del fabbricante (comma 4 del cit. art. 35) perché il fatto non è stato contestato, non e provato, non c'è sul punto, nella sentenza, motivazione di sorta.

 

Diritto

Il giudice di merito ha puntualmente colto lo stretto collegamento esistente fra il precetto contenuto nel comma 4 dell'art. 35 D.L.vo 626 del 1994 e quello contenuto nel successivo comma 4 quater.

Ed invero il datore di lavoro non solo deve prendere tutte le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante (lett. a) del comma 4), ma ha altresì l'obbligo di provvedere affinché le attrezzature medesime siano sottoposte a verifiche di "prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali .... al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento".

È evidente dunque la precisa volontà del legislatore di predisporre, anche facendo ricorso ad una ridondante formulazione del comando, un sistema di controlli e verifiche volti ad evitare il rischio che per la mancata osservanza delle istruzioni del fabbricante circa l'installazione della macchina si generino rischi per i lavoratori. Questa verifica deve comunque avvenire, all'atto della installazione del macchinario o successivamente, in occasione di controlli periodici o eccezionali; è obiettivo ineludibile, comunque, che alla fine ne sia assicurata "l'installazione corretta ed il buon funzionamento".

In questo quadro ed in questa materia, la cui rilevanza non necessita di essere sottolineata posto che attiene alla sicurezza sul lavoro; a fronte di un precetto nel quale è insita la necessità dell'immediata ottemperanza, non vale certo come giustificazione ed esonero da responsabilità la circostanza che la macchina in questione sia stata installata prima della entrata in vigore della normativa di riferimento; tanto più che l'organo amministrativo di vigilanza a ciò preposto aveva invitato il ricorrente a provvedere, senza tuttavia ottenere adeguata risposta.

A quest'ultimo riguardo, l'imputato, ha tentato di offrire una sua spiegazione, quella riportata nella parte motiva di questa sentenza, che però il giudice di merito, con una motivazione esaustiva e non viziata da manifesta illogicità, incensurabile dunque da questa Corte di legittimità, ha ritenuto non condivisibile.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le conseguenze in punto di spese sono indicate nel dispositivo che segue.

 

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004.
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2005.