Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
 

Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Provveditori regionali
Ai Sigg. Direttori degli Istituti
per il tramite dei Provveditorati
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
Alle OO.SS. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
Ai R.L.S. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
LORO SEDI

 

Oggetto: Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 gennaio 2021 e sono state altresì prorogate fino al 15 ottobre p.v. le misure contenute nel D.P.C.M. 07/09/2020. 
Nelle more dell'adozione del nuovo D.P.C.M. si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

A) Lavoratori fragili e art. 5 del Decreto - legge 8 settembre 2020, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, occorrerà salvaguardare il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile - sulla base delle valutazioni dei medici competenti - ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o da terapie salvavita in corso, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Con riferimento all'età, è stato chiarito che la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possano integrare una condizione di maggior rischio.
Relativamente al concetto di fragilità, si rinvia alla definizione contenuta nella circolare congiunta del 04/09/2020 n. 28877 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, che si allega.
Il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenza finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", all'art. 5 ha previsto, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla eventuale quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Detta norma prevede, anche, che qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla citata misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio minore di anni 14. Per i periodi di congedo fruito, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta, nel limite di spesa di cui all'art. 6 , un'indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria, calcolata con le modalità di cui all'art. 23 del decreto legislativo 151/2001. 
Per i giorni in cui un genitore fruisca di una delle citate misure (congedo speciale o lavoro agile) o non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non potrà fruire di alcuna delle misure in argomento.
Si allega al riguardo copia della circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, dell'INPS, che al paragrafo 3 richiama il congedo speciale COVID 19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico.

B) Decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (HE) 2020/739 del 3 giugno 2020".
In data 8 ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19, e per la continuità' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".
Il testo proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
Fino al 15 ottobre 2020, nelle more dell'adozione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020 il quale, a sua volta, proroga ed integra il DPCM 7 agosto 2020.
Dal giorno 8 ottobre i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali regole, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Da tali obblighi restano escluse alcune categorie di soggetti, ovvero i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Ciò premesso, è fatto obbligo ai dipendenti tutti l'uso della mascherina e l'osservanza scrupolosa delle note misure precauzionali a tutela della sicurezza individuale, collettiva e dei luoghi di lavoro.
Con il citato decreto 125/2020 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tornano applicabili - fino al 31 dicembre 2020 - gli istituti della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, della quarantena e della permanenza domiciliare, in ragione dell'inserimento del n. 16 bis art. 87 commi 6 e 7 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 nell'allegato 1 al decreto legge 30 luglio 2020 n. 83. Per detto personale possono provvedere agli accertamenti diagnostici funzionali alle applicazioni dei commi 6 e 7 dell'art. 87 i competenti servizi sanitari.
Per l'applicabilità dei citati commi si fa espresso rinvio a quanto indicato nelle ministeriali n. 0095149 del 20 marzo 2020 del Capo del Dipartimento e n. 0094745 del 20 marzo 2020 della Direzione generale del Personale e delle Risorse.
Nel raccomandare l'osservanza di tutte le disposizioni previste in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, le Autorità dirigenti degli Uffici e Servizi avranno cura di adottare, anche attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, soluzioni organizzative a favore della sicurezza dei lavoratori.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi


ALLEGATI
INPS, Circolare 2 ottobre 2020, n. 116
Ministero della Salute-Ministero delle Politiche Sociali, Circolare 4 settembre 2020, n. 13