Tipologia: CCIA
Data firma: 22 dicembre 2009 (3 dicembre 2009 ipotesi)
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione di parte sindacale
Comparto: Sanità, USL 11 Empoli
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Indice
Parte I Disposizioni generali
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 Coordinamento e integrazione delle disposizioni aziendali di fonte pattizia
Art. 4 Conferme
Parte II Politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane
Titolo I Modifiche ed integrazioni da apportare alla contrattazione integrativa vigente in conseguenza di disposizioni del CCNL 10/04/2008 - Parte normativa

Art. 5 Progressioni economiche orizzontali
Art. 6 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
Art. 7 Durata media dell'orario di lavoro
Titolo II Modifiche ed integrazioni da apportare alla contrattazione integrativa vigente in conseguenza del D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 nr. 133
Art. 8 Modifiche ed integrazioni da apportare alla contrattazione integrativa vigente in conseguenza del D.L. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008 nr. 133
Titolo III Modifiche ed integrazioni apportate alla contrattazione integrativa vigente per operare un opportuno coordinamento con disposizioni di contrattazione integrativa delle aree della dirigenza
Art. 9 Modifiche relative ai sistemi aziendali specifici di incentivazione del personale
Art. 10 Incentivi per la progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006
Art. 11 Incentivazione del personale amministrativo che collabora con il dirigente avvocato incaricato del patrocinio dell'Azienda USL 11 Empoli
Art. 12 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro
Titolo IV Ulteriori modifiche ed integrazioni apportate alla contrattazione collettiva integrativa
Capo I Sistema aziendale generale di incentivazione del personale

Art. 13 Sistema aziendale generale di incentivazione del personale - integrazioni
Capo II La mobilità interna
Art. 14 Integrazioni e modifiche ai criteri di priorità per la Mobilità ordinaria a domanda e d'ufficio
Capo III Politiche di gestione dei tempi di lavoro
Art. 15 Criteri per le politiche dell'orario di lavoro - integrazioni e modifiche
Art. 16 Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 17 Criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario e gestione flessibile delle eccedenze orarie
Capo IV Telelavoro e trattamento accessorio compatibile e particolarità aziendali connesse alle condizioni di disagio
Art. 18 Definizione del trattamento accessorio compatibile con la specialità delle prestazioni del telelavoro
Art. 19 Particolarità aziendali connesse alle condizioni di disagio e relative indennità - integrazioni
Capo V Ambiente di lavoro, pari opportunità e tutela dei lavoratori disabili
Art. 20 Le pari opportunità - integrazioni
Art. 21 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro - integrazioni
Parte III Fondi contrattuali
Capo I Modifiche ed integrazioni da apportare alla contrattazione integrativa vigente in conseguenza di disposizioni del CCNL 10/04/2008 e del CCNL
31/07/2009 - Parte economica
Art. 22 Ripartizione delle risorse per la contrattazione integrativa di cui all'art. 11 CCNL 10/04/2008
Art. 23 Ripartizione risorse di cui all'articolo 40 del CCNL 07/04/1999 e dichiarazione congiunta nr. 2 del CCNL 10/04/2008 al fondo articolo 10 del CCNL 10/04/2008
Art. 24 Destinazione risparmi derivanti dalla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del CCNL 20/09/2001
Capo II Criteri generali di ripartizione delle risorse del fondo articolo 9 - ulteriori disposizioni
Art. 25 Premio incentivante aggiuntivo - vincolo di utilizzo
Parte IV Disposizioni transitorie e finali
Capo I Disposizioni transitorie particolari

Art. 26 Disposizioni transitorie sulle alimentazioni annuali aggiuntive del fondo produttività
Art. 27 Nuove progressioni economiche orizzontali
Capo II Disposizioni transitorie inerenti agli sviluppi professionali
Art. 28 Conferma espressa di disposizioni relative agli sviluppi professionali del personale
Capo III Disposizioni finali
Art. 29 Disposizioni finali
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione congiunta n. 9

 

 Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del personale del comparto dell'Azienda USL 11 Empoli "Individuazione ed Utilizzo risorse con determinazione delle stesse anni 2009 e 2010 e rideterminazione anno 2008 in conseguenza del CCNL 31/07/2009".
Indice
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 Individuazione e utilizzo delle risorse - destinazione ai fondi articoli 8, 9, e 10 del CCNL 10/04/2008
Art. 4 Disposizioni finali
Dichiarazioni congiunte
Allegati
Allegato 1 Fondi artt. 8, 9, e 10 CCNL 10/04/2008 Personale del Comparto - Individuazione e finalizzazione risorse anni 2008, 2009 e 2010 con le risorse del CCNL 31/07/2009
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del personale del comparto dell'Azienda USL 11 Empoli "Individuazione ed Utilizzo risorse con determinazione delle stesse anni 2007 e 2008 e rideterminazione anno 2006 in conseguenza del CCNL 10/04/2008".
Indice
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 Individuazione e utilizzo delle risorse - destinazione ai fondi articoli 8, 9, e 10 del CCNL 10/04/2008
Art. 4 Disposizioni finali
Allegati
Allegato 1 Fondi artt. 8, 9, e 10 CCNL 10/04/2008 Personale del Comparto - Individuazione e finalizzazione risorse anni 2006, 2007 e 2008
Relazione tecnico finanziaria e illustrativa di accompagnamento alle ipotesi di CC.CC.II.AA. 3 dicembre 2009 "Parte normativa quadriennio 2006- 2009 e parte economica biennio 2006-2007 e biennio 2008-2009" e "Individuazione ed utilizzo risorse con determinazione delle stesse anni 2007 e 2008 e rideterminazione anno 2006 in conseguenza del CCNL 10/04/2008" e "Individuazione ed utilizzo risorse con determinazione delle stesse anni 2009 e 2010 e rideterminazione anno 2008 in conseguenza del CCNL 31/07/2009" - Personale del Comparto.
Deliberazione del direttore generale n. 86 del 01/04/2009 - Autorizzazione alla spesa di cui al D.Lgs. 165/01 per la stipula del CCIA "Parte normativa quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007', nonché del CCIA" Individuazione ed utilizzo risorse con determinazione delle stese anni 2008-2009 e rideterminazione anni 2006-2007 in conseguenza del CCNL 10/04/2008" - Personale del Comparto.
Certificato di pubblicazione
Deliberazione del direttore generale n. 317 del 03/12/2009 - Autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. 165/01 per la stipula del CCIA "Parte normativa quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007', nonché del CCIA "Individuazione ed utilizzo risorse con determinazione delle stese anno 2008 e rideterminazione anni 2006-2007 in conseguenza del CCNL 10/04/2008" Personale del Comparto. Modifica deliberazione nr. 86 del 01/04/2009.
Certificato di pubblicazione
Deliberazione del direttore generale n. 318 del 03/12/2009 - Autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. 165/01 per la stipula del CCIA "Parte economica biennio 2008/2009', nonché del CCIA "Individuazione ed utilizzo risorse con determinazione delle stese anni 2009-2010 e rideterminazione anno 208 in conseguenza del CCNL 31/07/2009"- Personale del Comparto.
Certificato di pubblicazione
Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Comparto dell'Azienda USL 11 Empoli "Programma annuale di formazione 2010 - Linee generali di indirizzo"
Indice
Parte I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Parte II Linee generali di indirizzo del programma annuale di formazione 2010
Art. 3 Linee generali di indirizzo del programma annuale di formazione 2010
Relazione tecnico finanziaria di accompagnamento all'ipotesi di CCIA 03 dicembre '"Programma annuale di formazione 2010 - Linee generali di indirizzo" - Personale del Comparto.
Accordo Aziendale del personale del comparto dell'Azienda USL 11 Empoli "Protocollo d'Intesa per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili"
Indice
Art. 1 Campo di applicazione e finalità
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione dell'accordo
Art. 3 Contingenti di personale
Art. 4 Disposizioni finali
Allegati
Allegato 1 Individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili - personale del comparto
Relazione tecnico finanziaria di accompagnamento all'ipotesi di accordo del 03 dicembre "Protocollo d'Intesa per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili" - Personale del Comparto.


Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Personale del Comparto dell'Azienda USL 11 Empoli "Parte normativa quadriennio 2006-2009, parte economica biennio 2006-2007 e biennio 2008-2009"

In data 22 dicembre 2009 alle ore 8.45, presso la sala riunioni del Centro Direzionale in Via dei Cappuccini 79, a seguito della verifica positiva sulla compatibilità dei costi effettuata nella seduta del 9/12/2009 dal Collegio Sindacale dell'Azienda USL 11 Empoli sull'ipotesi di CCIA siglata in data 03/12/2009 e trasmessa al Collegio Sindacale in data 04/12/2009 accompagnata dalla Relazione Tecnico Finanziaria approntata dall'Azienda, a conclusione dell'apposito incontro, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del CCIA "Parte normativa quadriennio 2006-2009, parte economica biennio 2006-2007 e biennio 2008-2009" - Azienda USL 11 Empoli - Personale del Comparto.
[...]
Per la Delegazione di parte pubblica: Il Direttore Amministrativo
Per la Delegazione di parte sindacale: RSU Aziendale, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Fpl-Uil, Fials, Nursing Up, Fsi

Parte I Disposizioni generali
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
1. Destinatari. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, in seguito denominato CCIA, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Azienda USL 11 Empoli.
2. Contratti Collettivi Nazionali di riferimento. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, in seguito denominato CCNL, è quello stipulato in data 10 aprile 2008 incluse disposizioni di precedenti CC.CC.NN.LL. in esso riconfermate o non specificatamente modificate. Preso atto della sopraggiunta decorrenza dei termini di 90 giorni dall'entrata in vigore del CCNL 31/07/2009 senza che vi sia stata l'emissione di linee di indirizzo regionali per la contrattazione integrativa e che, conseguentemente, tutte le materie di contrattazione costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali anche per la parte relativa al secondo biennio economico, per la parte economica biennio 2008-2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è quello stipulato in data 31 luglio 2009.
3. Sostituzione. Il presente articolo - ai fini della predisposizione del testo unico coordinato ed integrato delle disposizioni di fonte pattizia vigenti in Azienda - sostituisce l'art. 1 del CCIA 06 ottobre 2005 che è, pertanto, disapplicato.

Art. 4 Conferme
1. Conferme. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate o abrogate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CC.CC.II.AA. 06/10/2005 e 14/02/2007. Anche le norme confermate del CCIA 14/02/2007 tuttavia, ai fini della predisposizione del testo unico coordinato ed integrato delle disposizioni di fonte pattizia vigenti in Azienda, vengono ricollocate con il presente CCIA nel CCIA 06/10/2005 quale testo contrattuale base.
[...]

Parte II Politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane
Titolo I Modifiche ed integrazioni da apportare alla contrattazione integrativa vigente in conseguenza di disposizioni del CCNL 10/04/2008 - Parte normativa
Art. 6 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Finalità. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL 10/04/2008 - con riferimento alle integrazioni dei commi 7, 8, 9 e 10 apportate all'art. 26 del CCNL 7 aprile 1999 -, con il presente articolo le parti definiscono le modalità di fruizione del riposo nelle 24 ore atte a garantire idonee condizioni di lavoro e il recupero delle energie psicofisiche del personale, nonché livelli ottimali di assistenza.
2. Ordinaria organizzazione delle attività lavorative. Le attività lavorative sono organizzate - per il personale dei profili professionali del ruolo amministrativo, tecnico e professionale - garantendo ordinariamente il rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e nel D.Lgs. 66/2003 e s.m.i. con riferimento all'effettuazione di un riposo giornaliero continuativo di almeno 11 ore. Per il personale dei profili professionali del ruolo sanitario, le attività lavorative sono organizzate ispirandosi ordinariamente alle medesime previsioni ancorché le disposizioni previste all'art. 7 del citato D.Lgs non siano direttamente applicabili a detto personale ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis dello stesso D.Lgs. 66/2003 e s.m.i..
3. Straordinarie deroghe per preservare la continuità assistenziale. Considerata la particolare e delicata funzione dei servizi erogati, in particolare per quanto riguarda la continuità assistenziale, dette linee generali di indirizzo - espresse al comma 2 - possono essere derogate nei soli casi in cui, per il lavoro a turni, si renda necessario far cambiare "squadra" o un singolo turno ad un lavoratore al fine di garantire la continuità del servizio, ad esempio a causa di improvvise assenze di altro personale.
4. Conseguenti modalità alternative e compensative di riposo. In presenza di situazioni contingenti e straordinarie indicate al comma 3, che non abbiano consentito la fruizione di un riposo continuativo giornaliero di almeno 11 ore, le parti concordano di prevedere la seguente modalità alternativa di riposo:
- dopo l'effettuazione della turnazione notturna, dovrà essere prevista, oltre alla fruizione immediata di un riposo giornaliero obbligatorio e continuativo corrispondente a 11 ore, anche la fruizione di un riposo orario aggiuntivo di un numero di ore pari a quelle di mancato risposo in occasione del cambio squadra o di un singolo turno.
5. Integrazione. Il presente articolo - ai fini della predisposizione del testo unico coordinato ed integrato delle disposizioni di fonte pattizia vigenti in Azienda - integra, quale articolo 28 bis, il CCIA 06 ottobre 2005.

Art. 7 Durata media dell'orario di lavoro
1. Durata media dell'orario di lavoro. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL 10/04/2008 - con riferimento alle integrazioni dei commi 6 e 10 apportate all'art. 26 del CCNL 7 aprile 1999 -, sono effettuate le seguenti modifiche al CCIA 06/10/2005, tenuto conto della individuazione operata dal CCNL del periodo di 6 mesi - a regime - quale periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario dei lavoro:
a) All'art. 28, il comma 9 è sostituito come segue:
"9. Calendari di lavoro e durata media dell'orario di lavoro. L'orario di lavoro è programmato in calendari di lavoro trimestrali. Il calendario di lavoro è da intendersi quale sub periodo di programmazione oraria rispetto al periodo di sei mesi prefissato dall'art. 5 del CCNL 10 aprile 2008, quale periodo di riferimento - a regime - per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, individuato dal CCNL "al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili'. Nell'ambito del periodo di sei mesi stabilito dal CCNL la programmazione oraria deve corrispondere all'orario normale di lavoro dovuto nel semestre."

Titolo III Modifiche ed integrazioni apportate alla contrattazione integrativa vigente per operare un opportuno coordinamento con disposizioni di contrattazione integrativa delle aree della dirigenza
Art. 12 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro

1. Coordinamento con le aree della dirigenza. In relazione alla necessità di impartire adeguata formazione ai lavoratori in materia di sicurezza e salute, le parti titolate alla contrattazione integrativa delle aree della dirigenza hanno convenuto sull'opportunità di dettare indirizzi in ordine al fatto che questa debba avvenire anche in occasione di introduzione di nuove metodologie di lavoro di rilevante impatto in materia di sicurezza e salute. Con il presente articolo si provvede quindi ad allineare le disposizioni contrattuali del Personale del Comparto con quelle delle aree dirigenziali.
2. Modifiche relative alla formazione in materia di sicurezza e salute. Con il presente articolo è pertanto apportata al CCIA 06 ottobre 2005 "Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 -2003" la seguente modifica:
a) All'art. 32, al comma 4, dopo le parole "... di nuove tecnologie o di sostanze e preparati pericolosi" sono aggiunte le seguenti: "... o di nuove metodologie di lavoro di rilevante impatto in materia di sicurezza e salute".

Titolo IV Ulteriori modifiche ed integrazioni apportate alla contrattazione collettiva integrativa
Capo III Politiche di gestione dei tempi di lavoro
Art. 15 Criteri per le politiche dell'orario di lavoro - integrazioni e modifiche

1. Finalità. Con il presente articolo sono apportate alcune modifiche all'art. 28 del CCIA 06 ottobre 2005 "Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003" al fine di riformulare le indicazioni relative alla durata delle prestazioni lavorative e relativa fruizione della pausa per recupero psicofisico in caso di durate che superino le sei ore e alla sovrapposizione degli orari per il passaggio di consegne del personale infermieristico nei reparti di degenza. Sono inoltre integrati criteri relativi alla gestione dei cambi divisa per il personale che deve indossarla per esigenze di servizio.
2. Integrazioni e modifiche. Per le finalità espresse al comma 1, i commi da 5 a 8 dell'art. 28 del CCIA 06 ottobre 2005 "Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003" sono sostituiti con i seguenti:
"5. Durate della prestazione lavorativa continuativa e pausa. L'Azienda, a tutela della salute del lavoratore, organizza l'articolazione degli orari di lavoro prevedendo durate della prestazione lavorativa continuativa che non eccedano le 6 ore o, in alternativa, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, che includano una pausa di minimo 10 e massimo 20 minuti per recupero psicofisico, fruibile anche sul posto e non computata come orario di lavoro. In linea generale tale pausa è coincidente con la pausa pranzo che per tale motivo ha una durata non inferiore ai 20 minuti. Nei casi in cui l'articolazione oraria ecceda le 6 ore e non preveda l'interruzione per la consumazione del pasto, la pausa è collocata in un qualsiasi momento della prestazione lavorativa (ad esclusione dell'inizio e della fine del turno) compatibilmente con le esigenze di servizio ed in accordo con il responsabile/coordinatore di riferimento. In tali casi la pausa per recupero psicofisico è obbligatoria, fruita sul posto, e scorporata automaticamente dal sistema automatizzato di rilevazione presenze nella misura di 10 minuti.
6. Durate della prestazione lavorativa continuativa dei turni sulle 24 ore. Per il personale che ruota in turni sulle 24 ore, al fine di mantenere comunque una compatibilità dei turni con il benessere psicofisico dei lavoratori la durata della prestazione nei turni continuativi sulle 24 ore, fissata dal CCNL nella misura non superiore alle dodici ore continuative - anche per costruire una sostenibile articolazione del turno notturno - è rimodulata come segue:
- turni diurni di durata variabile ricompresa tra le 6 ore e 30 minuti e le 8 ore;
- turno notturno di durata variabile ricompresa tra le 8 e le 12 ore.
7. Sovrapposizione dei turni sulle 24 ore nei reparti di degenza per il personale di assistenza. Per migliorare la qualità dei servizi di assistenza assicurati all'utenza, nei reparti di degenza ospedaliera i turni sulle 24 ore sono articolati prevedendo una sovrapposizione di 10 minuti tra il personale smontante e quello montante. La disposizione riguarda i profili dell'infermiere e dell'ostetrica, profili che garantiscono i passaggi di consegne inerenti agli utenti.
8. Orari di lavoro e tempi di vestizione e svestizione divise. Nei casi in cui i lavoratori debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della propria prestazione, gli orari di lavoro includono e contabilizzano 10 minuti complessivi - tra entrata e uscita - necessari alla vestizione e alla svestizione degli indumenti. I profili interessati sono indicati dall'Azienda con apposito atto. Per i profili interessati il cambio divisa deve essere effettuato esclusivamente negli appositi spogliatoi a ciò adibiti ed il personale deve entrare ed uscire dal proprio reparto con la divisa indosso, nel pieno rispetto dell'orario effettivo di lavoro da prestare in reparto, al netto del cambio indumenti.
9. Programmazione. Il responsabile della struttura programma - per ogni dipendente - l'articolazione dell'orario di lavoro, indicando, in forma schematica, le fasce orarie ricoperte per ogni giorno della settimana.
Per il personale che opera in regime di lavoro a turni la programmazione dovrà essere effettuata entro il giorno 10 del mese precedente al periodo di programmazione successiva. Per il restante personale la programmazione ha carattere di stabilità, salvo successive variazioni. Le presenti indicazioni relative alla programmazione degli orari e dei turni di lavoro del personale sono fornite al fine di permettere allo stesso una sostenibile gestione della vita familiare e personale di ognuno."
3. Ulteriori modifiche. Per effetto delle sostituzioni operate con il precedente comma, con inserimento di un nuovo comma dedicato ai tempi di vestizione e vestizione divise, il comma 9 dell'art. 28 del CCIA 06 ottobre 2005 "Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003" - come sostituito dall'art. 7 del presente CCIA, è rinumerato comma 9 bis.

Art. 17 Criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario e gestione flessibile delle eccedenze orarie
1. Finalità della sostituzione dell'art. 29 del CCIA 06/10/2005. Al fine di coordinare le linee tracciate con l'art. 29 del CCIA 06/10/2005 "Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 - 2003" in ordine alla materia di contrattazione "criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario" con quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del CCNL 10/04/2008 -- con riferimento alle integrazioni dei commi 6 e 10 apportate all'art. 26 del CCNL 7 aprile 1999 - in ordine all'individuazione del periodo di 6 mesi - a regime - quale periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario dei lavoro, nonché per meglio specificare i criteri di attribuzione dei compensi, l'art. 29 del CCIA 06/10/2005 è sostituito come segue.
"1. Finalità. I criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario formulati dalle parti con il presente articolo sono emessi con le seguenti finalità:
a) fronteggiare in modo flessibile effettive esigenze di servizio - legate a eventi contingenti e eccezionali -mediante prestazioni di lavoro straordinario ai propri collaboratori;
b) assicurare che in presenza della richiesta di svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario avanzata dal responsabile di struttura ai propri collaboratori vi siano tutte le condizioni per riconoscere la prestazione come tale e, conseguentemente, compensarla nelle forme e nei modi stabiliti dal CCNL, ivi compresa la possibilità di fruire, a domanda del dipendente, di riposi sostitutivi - orari o giornalieri, secondo equivalenza in relazione alla modalità con cui si è svolta la prestazione - compatibilmente con le esigenze del servizio;
c) assicurare che le ore di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, siano debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3, del CCNL 7 aprile 1999 ovverosia nel limite massimo individuale di 180 ore ma anche nel limite complessivo dei budget assegnati alle rispettive articolazioni aziendali - complesse o semplici dipartimentali - con gestione di risorse;
d) coordinare la gestione delle prestazioni di lavoro straordinario con il periodo di riferimento di sei mesi - a regime - fissato dal CCNL 10/04/2008 per il calcolo della durata media dell'orario dei lavoro nonché con la programmazione oraria e i calendari di lavoro.
2. Campo di applicazione dei presenti criteri. Al fine di esplicitare il campo di applicazione dei criteri generali di cui al presente articolo le parti riportano le seguenti definizioni e precisazioni:
a) si configurano come prestazioni di lavoro straordinario le eccedenze orarie autorizzate dal responsabile di struttura complessa o semplice dipartimentale e contabilizzate dal sistema informatizzato di rilevazione presenze a conclusione del periodo di sei mesi di riferimento di cui all'art. 28 comma 9 - entro il quale deve completarsi l'orario d'obbligo contrattuale -, prestate da personale del comparto non titolare di posizione organizzativa nei limiti del fondo annuale espressamente destinato a tale finalità dalle parti negoziali;
b) non si configurano come prestazioni di lavoro straordinario le variabilità orarie che si registrano nel corso del calendari di lavoro trimestrali quale sub periodo di programmazione oraria rispetto al periodo di sei mesi prefissato di cui all'art. 28 comma 9, nell'ambito del quale la programmazione oraria deve corrispondere all'orario normale di lavoro dovuto nel semestre;
c) non si configurano altresì come prestazioni di lavoro straordinario le prestazioni lavorative consensualmente prestate dal dipendente - in accordo con il proprio responsabile - in assenza delle relative risorse disponibili sul budget assegnato alla struttura; in tal caso le prestazioni lavorative, prestate al di la delle apposite risorse finalizzate dalle parti negoziali al lavoro straordinario, non possono che essere considerate come variabilità orarie di prestazioni lavorative rese in anticipo rispetto al normale orario di lavoro e successivamente recuperate;
d) non si configurano come prestazioni di lavoro straordinario le eccedenze orarie del personale del comparto titolare di incarichi di posizione organizzativa la cui prestazione lavorativa ha le particolari caratteristiche indicate all'art. 28, comma 11, terzo alinea.
3. Criteri per la ripartizione delle risorse alle articolazioni aziendali. Ogni responsabile di struttura deve conoscere - mediante la negoziazione di budget - l'entità delle risorse a propria disposizione per il lavoro straordinario così come ogni lavoratore deve avere la certezza che ogni richiesta di svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sia effettivamente compensabile o come retribuzione, o come riposi sostitutivi - orari o giornalieri, secondo equivalenza in relazione alla modalità con cui si è svolta la prestazione - compatibilmente con le esigenze del servizio. Per tali scopi ogni articolazione aziendale può essere dotata di una assegnazione di risorse per il lavoro straordinario. Assicurando adeguati margini di discrezionalità operativa all'Azienda, sono individuati i seguenti principi di ripartizione alle articolazioni aziendali delle risorse finalizzate al lavoro straordinario:
- la finalizzazione è divisa per il valore di un'ora di lavoro straordinario festivo o notturno (maggiorazione del 30%) di un dipendente di categoria D posizione economica 3 - al fine di assicurare una sufficiente capienza delle risorse - ottenendo, in tal modo, una disponibilità teorica massima di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare retribuibili in azienda nell'anno; tale disponibilità oraria annua è a sua volta suddivisa per il numero di personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento in modo tale da ottenerne una media pro-capite;
- una quota compresa tra il 10 e il 20% delle ore di prestazioni di lavoro straordinario può essere trattenuta a disposizione della direzione aziendale per far fronte a esigenze di livello trasversale;
- la rimanente parte della disponibilità è ripartita sulla base delle negoziazioni di budget tra le strutture aziendali, complesse o semplici dipartimentali con gestione di risorse.
4. Criteri per l'attribuzione di compensi in misura superiore a 180 ore individuali. L'attribuzione di compensi in misura superiore al limite individuale di 180 ore può avvenire esclusivamente su autorizzazione espressa della Direzione Aziendale, anche al fine di assicurare che l'eventuale contingente di personale interessato non superi il tetto massimo del 5% del personale in servizio fissato dal CCNL.
5. Criteri per l'attribuzione concreta dei compensi. Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e contabilizzate a conclusione del periodo di sei mesi di riferimento:
[...]
b) possono essere compensate, a domanda del dipendente, riposi sostitutivi - orari o giornalieri. Tale possibilità è consentita solo se compatibile con le esigenze di servizio, verificate dal responsabile di struttura, il quale in tal caso garantisce che la fruizione di riposi compensativi, secondo il principio di cui al precedente comma 1, lettera b), - avvenga entro il termine massimo dei tre mesi successivi a quello di conclusione del periodo di sei mesi di riferimento e comunque entro il 31/12 dell'anno. In ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovranno essere completamente esaurite eventuali fruizioni di riposi orari compensativi chiesti per ore di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare rese nell'anno precedente;
c) nei casi in cui non fosse stato disposto il pagamento dal responsabile di struttura né effettuato il riposo compensativo con le modalità di cui ai commi precedenti, l'Azienda potrà procedere d'ufficio a disporne il pagamento a carico del budget straordinari della articolazione aziendale di riferimento.
6. Criteri per la gestione delle eccedenze orarie che non si configurano come prestazioni di lavoro straordinario. Le variabilità ed eccedenze orarie che non si configurano come lavoro straordinario devono essere riequilibrate, a cura del responsabile interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'ambito del periodo di sei mesi di riferimento, ovvero entro il termine massimo dei tre mesi successivi a quello di conclusione del periodo di sei mesi di riferimento e comunque entro il 31/12 dell'anno. In ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovranno essere completamente esaurite eventuali variabilità orarie.
[...]

Capo IV Telelavoro e trattamento accessorio compatibile e particolarità aziendali connesse alle condizioni di disagio
Art. 18 Definizione del trattamento accessorio compatibile con la specialità delle prestazioni del telelavoro

1. Finalità. Al fine di garantire la presenza di tutte le condizioni necessarie per gli studi di fattibilità di possibili progetti sperimentali di telelavoro, le parti definiscono con il presente articolo le compatibilità in ordine alle voci di trattamento accessorio con la specialità delle prestazioni del telelavoro.
2. Disposizioni normativo-contrattuali di riferimento. Per la realizzazione di progetti sperimentali di telelavoro valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 8 marzo 1999 nr. 70, al CCNQ 23 marzo 2000 e all'art. 36 del CCNL 20/09/2001.
3. Definizione del trattamento accessorio compatibile. Per le espresse previsioni dell'art. 36, comma 6, del CCNL 20/09/2001, non sono compatibili con la specialità del telelavoro - stante la autonomia della distribuzione del tempo di lavoro - trattamenti accessori per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare né maggiorazioni legate a prestazioni lavorative notturne o festive. Le parti danno atto inoltre che sono incompatibili, per le medesime motivazioni, trattamenti accessori legati alle indennità di turno.
[...]

Art. 19 Particolarità aziendali connesse alle condizioni di disagio e relative indennità - integrazioni
1. Individuazione di altri operatori con orario di lavoro articolato su tre turni. In relazione all'organizzazione della sala di controllo del nuovo stabilimento ospedaliero San Giuseppe, mediante la quale vengono presidiati gli impianti tecnologici, le parti individuano - ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del CCNL 01/09/1995, fermo rimanendo il limite di disponibilità del fondo contrattuale - quali ulteriori operatori il cui orario di lavoro debba essere articolato su tre turni, anche gli Operatori Tecnici - settore di attività Impianti elettrici e Termoidraulici, appartenenti alle Categorie B livello economico Super e C.
[...]

Capo V Ambiente di lavoro, pari opportunità e tutela dei lavoratori disabili
Art. 21 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro - integrazioni

1. Ulteriori integrazioni - finalità. In relazione all'accoglimento di una nozione ampia di tutela dell'ambiente di lavoro, comprensiva di tutti gli interventi direttamente ed indirettamente connessi alla salute, alla sicurezza ed al benessere psico-fisico del lavoratore, non limitata, quindi, ai soli interventi più specificatamente mirati alla prevenzione contro gli incidenti e le malattie professionali - nozione condivisa dalle parti con il comma 1, dell'art. 32 del CCIA 06 ottobre 2005 "Parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 -2003" sono apportate al medesimo articolo le seguenti integrazioni e modifiche:
a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
"5. Veicoli aziendali. I veicoli aziendali, che rappresentano per molti lavoratori mezzi sui quale viene trascorsa buona parte della propria prestazione lavorativa, sono costantemente controllati al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Il parco auto è periodicamente ammodernato procedendo alla dismissione dei veicoli più obsoleti. 6. Locali per la fruizione delle pause lavorative. Negli stabilimenti aziendali che occupano più di trecento lavoratori l'Azienda si impegna a verificare la possibile individuazione di idonei locali dove il personale - al di fuori dell'orario di lavoro -possa effettuare la pausa per recupero psicofisico, nonché eventualmente consumare un pasto freddo nella pausa pranzo."
b) il comma 5 è rinumerato comma 6.

Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione alle modifiche apportate con l'art. 8, comma 1, lettera a) del presente CCIA all'art. 7, comma 3, del CCIA 06/10/2005, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008 nr. 133, ai sensi dell'articolo 71, commi 5 e 6, le parti ritengono che anche i permessi per donazione di sangue (di cui alla Legge 13 Luglio 1967, n. 584) e di midollo osseo (di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 52) debbano rientrare nelle tipologie di assenza assimilabili alla presenza in servizio al pari di quelle già individuate dal sopra citato DL 112/2008. Valutata la Circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale il Dipartimento stesso dichiara di farsi promotore degli opportuni interventi normativi al fine di "evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà' le parti ritengono pertanto che per dette tipologie di permessi non debbano essere operate decurtazioni economiche, riconoscendo dunque i premi promessi in presenza del raggiungimento dei risultati attesi, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o di interpretazione della norma in questione. L'Azienda inoltre, sulle attività di donazione di sangue, ha strutturato un apposito progetto per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale dipendente finalizzato all'incremento delle donazioni stesse. La presente Dichiarazione congiunta n. 2 - al fine di licenziare con la stipula del presente CCIA un testo unico coordinato ed integrato delle disposizioni di fonte pattizia vigenti nell'Azienda USL 11 Empoli e mantenere altresì aggiornate anche le Dichiarazioni congiunte - integra, quale Dichiarazione congiunta n. 2, il CCIA 06/10/2005.

Dichiarazione congiunta n. 5
Fermo rimanendo quanto premesso nella dichiarazione congiunta nr. 1 al CCIA 14/02/2007 (ora dichiarazione congiunta n. 5 bis del CCIA 06/10/2005, ovverosia che l'applicazione e la gestione dei contratti di lavoro è prerogativa aziendale, ivi compreso il riconoscimento delle indennità di disagio connesse alle condizioni di lavoro, le parti, valutata in concreto la gestione delle turnazioni e delle correlate indennità con le previsioni esplicitate nella dichiarazione congiunta nr. 1 del CCIA 14/02/2007, convengono sull'opportunità di ritenere che: a) per l'indennità di triplo turno, la condizione di sostanziale equilibrio si realizza per le tipologie di turno a ciclo continuo adottate in Azienda allorquando, sul totale dei giorni lavorati in un mese, ognuno dei tre turni svolti -mattina, pomeriggio e notte - non si presenti inferiore ad un sesto del totale; qualora non si realizzino le condizioni di equilibrio proprie del triplo turno, il sistema informatizzato procede a verificare le condizioni di equilibrio proprie del doppio turno - sui turni svolti di mattina e pomeriggio - con i criteri indicati nella dichiarazione congiunta sopra citata e, qualora ne riscontri la sussistenza, provvede a riconoscere l'indennità di doppio turno;
Ciò in considerazione del presupposto fondamentale che si è di fronte a modelli di turnazione comunque adottati dall'Azienda a fronte dei quali possono presentarsi, nel tempo, elementi imprevedibili di variabilità. Si ritiene che i nuovi equilibri qui rappresentati possano ben rappresentare un giusto apprezzamento del disagio lavorativo legato alle turnazioni comunque combinato ad una corretta adesione formale e sostanziale delle previsioni del CCNL nonché ad un corretto, efficace ed efficiente utilizzo dei fondi contrattuali.
L'Azienda dà atto che il conteggio delle turnazioni con i nuovi sostanziali equilibri di cui alla presente dichiarazione viene attuato con decorrenza 01/07/2009.
La presente Dichiarazione congiunta n. 5 - al fine di licenziare con la stipula del presente CCIA un testo unico coordinato ed integrato delle disposizioni di fonte pattizia vigenti nell'Azienda USL 11 Empoli e mantenere altresì aggiornate anche le Dichiarazioni congiunte - integra, quale Dichiarazione congiunta n. 5 ter, il CCIA 06/10/2005.

Dichiarazione congiunta n. 7
In relazione a quanto indicato nell'art. 29, comma 3, del presente CCIA, le parti condividono di esplicitare nella con la presente Dichiarazione congiunta che nel tetto massimo complessivo individuale di cui all'art. 4 del D.Lgs 66/2003 - in linea con quanto affermato nella dichiarazione congiunta nr. 5 al CCNL 10/04/2008 - rientrano tutte le eccedenze orarie a qualsiasi titolo effettuate. Con la presente Dichiarazione congiunta le precedenti indicazioni:
- vengono adeguate nei suoi contenuti alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL 10/04/2008 - tenuto conto della individuazione del periodo di 6 mesi - a regime - quale periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario dei lavoro;
- aderiscono nella forma e nella sostanza alla dichiarazione congiunta nr. 5 al CCNL 10/04/2008;
- condividono inoltre la scelta operata dalle parti titolate alla contrattazione integrativa delle aree della dirigenza che hanno convenuto sull'opportunità di conteggiare nel tetto massimo individuale anche le ore di attività didattica (docenza), svolte fuori dall'orario di lavoro, scelta, anche questa, in linea con quanto indicato nella sopra richiamata dichiarazione congiunta nr. 5 del CCNL 10/04/2008.
Le parti dunque, al fine di garantire un utilizzo equilibrato degli istituti che prevedono, a vario titolo, prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro contrattualmente dovuto, evitarne eccessi e garantire il benessere psicofisico dei dipendenti, condividono sia individuato un tetto massimo complessivo individuale nel quale rientrano:
- prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 29, commi 1 e 4, del CCIA 06/10/2005, così come integrato e modificato dall'art. 17 del presente CCIA ovvero ore eventualmente prestate dai titolari di incarico di posizione organizzativa per il raggiungimento dei risultati attesi di cui al comma 9 dell'art. 3 del CCIA 06/10/2005, nell'ambito del sistema aziendale generale di incentivazione del personale;
- ore di attività didattica (docenza), svolte fuori dall'orario di lavoro, di cui all'art. 29, comma 17, del CCNL 07/04/1999.
- ore dedicate alle attività incentivanti di cui al Capo II del CCIA 06/10/2005, nell'ambito dei sistemi aziendali specifici di incentivazione del personale;
Il tetto massimo complessivo individuale è determinato, utilizzando come parametro di riferimento un massimo di 48 ore medie settimanali per 45 settimane teoriche di lavoro, in 540 ore su base annua, derivanti dal differenziale tra le suddette 48 ore e le 36 ore medie contrattuali. Tale tetto annuo si ripartisce, di norma, in analogo tetto semestrale di 270 ore. Il monte ore di cui al presente comma è utilizzato in modo equilibrato per le finalità di cui ai tre alinea sopra evidenziati ed in particolare sono mantenuti, di norma, i seguenti rapporti, sino alla concorrenza massima del tetto: 1/3, pari ad un massimo di 180 ore, per il primo alinea se richieste dall'Azienda prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio (ferma restando la possibilità di elevare il tetto a 250 ore per un contingente del 5% del personale) ovvero per ore eventualmente prestate dai titolari di incarico di posizione organizzativa per il raggiungimento dei risultati attesi, 1/6, pari ad un massimo di 90 ore, per il secondo alinea per ore di attività didattica svolte fuori dall'orario di lavoro ed 1/2, pari ad un massimo di 270 ore, per il terzo alinea. In ogni caso, le ore di attività rese per le casistiche dei tre alinea sopra indicati possono anche eccedere i singoli tetti individuati, fermo rimanendo il tetto massimo individuale di 540 ore su base annua.
La presente Dichiarazione congiunta n. 7 - al fine di licenziare con la stipula del presente CCIA un testo unico coordinato ed integrato delle disposizioni di fonte pattizia vigenti nell'Azienda USL 11 Empoli e mantenere altresì aggiornate anche le Dichiarazioni congiunte - integra, quale Dichiarazione congiunta n. 7, il CCIA 06/10/2005.