Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
 

Al Signor Direttore Generale della Formazione
Al Signor Direttore generale dei Detenuti e del Trattamento
A tutti i Signori Direttori e Dirigenti degli Uffici
della Direzione generale del personale e delle Risorse
Ai Signori Provveditorati regionali
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
Al Servizio di Prevenzione e Protezione
Alle OO.SS. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
Ai R.L.S. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid -19. Ulteriori disposizioni.

In data 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 fino al 15 ottobre 2020.
In tale contesto, è stato emanato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", in vigore dal medesimo 30 luglio che ha introdotto alcune importanti modifiche degli istituti giuridici straordinari introdotti dalla normativa emergenziale come attuata dalle numerose circolari di questa Direzione generale che si sono susseguite nel tempo.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti, si osserva e dispone quanto segue.
Per quanto concerne gli istituti giuridici della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, della quarantena e della permanenza domiciliare, il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 nel disporre, all’articolo 1, 1 estensione dei termini di efficacia delle disposizioni legislative connesse o correlate allo stato di emergenza indicate nell'allegato al medesimo decreto, non ha espressamente prorogato, tra le altre, le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 87 del DL 18/2020 che disciplinano rispettivamente gli istituti della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, quarantena e permanenza fiduciaria domiciliare, la cui scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Ne consegue che i suddetti istituti non sono più applicabili al personale di Polizia penitenziaria e, ai sensi dell'art. 87 comma 1 del DL 18/2020, come modificato dalla legge n. 27 del 2020, che rimane vigente, il periodo trascorso nella posizione di malattia, quarantena e permanenze fiduciaria domiciliare e equiparato al ricovero ospedaliero analogamente a quanto previsto per il personale del comparto funzioni centrali ed è computabile secondo le ordinarie disposizioni in materia di congedo straordinario, aspettativa per malattia e ricovero ospedaliero.
In generale, per quanto riguarda le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, si raccomanda di continuare ad adottare, negli ambienti di lavoro, le prescritte misure igienico - sanitarie.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi